CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11493/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimato– avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Rovigo rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il pagamento del saldo del corrispettivo per l’acquisto di materiale edile; - con l’opposizione l’ingiunta aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva, per avere l’opposta ceduto il vantato credito a [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., prima di avere avanzato l’istanza per l’emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’eccessività della pretesa, poiché il materiale era imbibito d’acqua. 1. 1. La Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione dell’opponente, revocò il decreto. 1. 1.1. La Corte locale, dopo aver premesso che la cessione del credito costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata , che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e che la notifica al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., è posta ad esclusiva garanzia di quest’ultimo, oltre ad avere lo scopo di risolvere l’eventuale conflitto fra più cessionari del medesimo credito, afferma doversi imporre notifica al debitore anche della retrocessione del credito (ritrasferimento del credito insoluto dal cessionario al cedente, come avvenuto nel caso in esame). La creditrice, prosegue la decisione, non aveva provato né la avvenuta notifica [della retrocessione] , né la sua accettazione o conoscenza da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(…) . 2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata. 3. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 cod. civ. Si assume che la Corte locale era incorsa in errore per non avere considerato che la notifica della cessione del credito (e, quindi, anche della retrocessione) è atto a forma libera, avente lo scopo di assicurare che il debitore paghi bene. La debitrice, prosegue la ricorrente, era perfettamente a conoscenza della retrocessione del credito (tanto che alcune obiezioni aveva sollevato!): aveva pagato solo metà dell’importo in precedenza alla banca (quindi era perfettamente a conoscenza della sopravvivenza di un credito parziale) e veniva espressamente diffidat[a] dalla ricorrente al “pagamento della somma di € 8537,25 a saldo (…) . Di ciò l’esponente aveva dato atto nel ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare della diffida di pagamento del 14/10/2014). 4. Il motivo è fondato. Questa Corte ha condivisamente spiegato che: ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento (ordinariamente del cedente, ma eguale criterio vale ovviamente per il fallimento del ceduto), non è necessario che la notifica sia eseguita con atto formale a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species del più ampio genus della notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (v. Cass. n. 5516-06); ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline (Cass. n. 5487/2018, in motivazione). In precedenza si era già affermato che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 1770, 28/01/2014, Rv. 629429 -01). Da ciò deriva che la comunicazione al debitore dell’ “atto contrario”, costituito dal ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente, deve seguire la stessa forma libera della comunicazione della cessione. Le emergenze di causa poco sopra evidenziate dovranno essere vagliate dal Giudice, allo scopo di verificarne la loro idoneità a rendere noto al debitore di dovere adempiere nei confronti dell’originario creditore e non più nei confronti del cessionario del credito, ritornato in potere del primo. 5. Il secondo e il terzo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valorizzazione della diffida del 14/10/2014, e il quarto, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1262 cod. civ., trattandosi di cessione del credito pro-solvendo, restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del primo. 6. In definitiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Il ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cd. retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., al debitore. Tuttavia, come per la primigenia cessione, la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra compos