CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28255/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le consequenziali decisioni della Suprema Corte; i2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 35821 del 21/10/2020, la Sezione Terza di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2019, con cui la Corte di appello di Campobasso ha confer-mato la sentenza del 10 dicembre 2018 del Tribunale di Larino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per quanto rileva nella presente sede va evidenziato che, con uno dei motivi di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'intervenuta prescrizione. Secondo la ricorrente, incontestata la sospensione della prescrizione dal 12 giu-gno 2017 al 13 novembre 2017 attesa l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], in tale ultima data il processo era stato rinviato per concomitante impegno professionale del difensore, per cui il termine prescrizionale poteva essere sospeso per non più di sessanta giorni. In ra-gione di ciò, il reato doveva considerarsi prescritto alla data del 7 maggio 2019, an-teriormente alla celebrazione del giudizio di appello. In ordine a tale profilo di censura, la Corte di Cassazione ha osservato che, con l'atto di appello del 18 gennaio 2019, la ricorrente si era limitata a sostenere che, attesa la data di commissione del reato (7 aprile 2011), la prescrizione doveva inten-dersi maturata il 6 ottobre 2018. Ciò posto, secondo la Corte di legittimità, l'appellante aveva così inteso applicare semplicemente la prescrizione ordinaria di sette anni e mezzo di cui agli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen., laddove in ogni caso erano comun-que certamente intervenuti due periodi di sospensione della prescrizione, dal 12 giu-gno al 13 novembre 2017 (in ordine al quale non v'era comunque questione, trattan-dosi di rinvio disposto per adesione del difensore all'astensione dalle udienze) e quindi da tale ultima data al 9 luglio 2018 (per il quale invece è stata sollevata doglianza solamente in sede di legittimità, ed in ragione del fatto che il rinvio era stato disposto per impedimento del difensore). In ragione di ciò, nella sentenza impugnata si è osservato che nessuna puntuale questione era stata tempestivamente sollevata in grado di merito, nonostante già all'udienza preliminare del 13 novembre 2017 il Giudice avesse disposto il rinvio del processo al 9 luglio 2018, espressamente sospendendo - senza nessuna contesta-zione - i termini di prescrizione fino alla data del rinvio. Tant'è che la Corte territoriale, a fronte della censura siccome proposta aveva dato atto dell'esistenza dei due periodi J2 di sospensione intervenuti e della loro rispettiva durata.3 In proposito, la Corte di cassazione ha rilevato che, qualora il Giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdi-zione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.. Ciò posto, tenuto conto di siffatto potere di discrezionale determi-nazione, l'odierna ricorrente - dimostrandosi altrimenti acquiescente - aveva invero l'onere di tempestivamente contestare l'entità del rinvio, ed in particolare del colle-gamento di detto rinvio alla sospensione, per eguale periodo, del termine prescrizio-na le. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione emessa nei suoi confronti. Si deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai rinunziato ad avvalersi della prescri-zione e che, già con l'atto di appello, aveva rilevato che essa doveva ritenersi matu-rata già prima dell'emissione della sentenza di appello. In particolare, all'udienza del 13 novembre 2017 era stato disposto rinvio per impedimento del difensore, per cui il termine doveva restare sospeso per soli ses-santa giorni e non fino alla data di celebrazione dell'udienza successiva. Pertanto, complessivamente, il termine di prescrizione, rimasto sospeso per la durata comples-siva di mesi sette e giorni uno, era spirato in data 7 maggio 2019, cioè anteriormente alla data di emissione della sentenza di appello (14 ottobre 2019). La Terza Sezione era incorsa in una svista, perché non poteva essere formulato nessun tipo di doglianza, essendo il termine massimo di durata determinato dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente si ritiene di richiamare i principi più volte espressi da questa Corte con riferimento ai presupposti legittimanti il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. e segnatamente: 1) l'errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, i stante la fisionomia dell'istituto, che non ha inteso introdurre un ulteriore grado di giudizio, implica che esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da4 un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che risulta viziata, in modo diretto ed evidente, dall'i-nesatta percezione delle risultanze processuali, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Romano, Rv. 253105; Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221283 e ss.); 2) l'errore di fatto deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 21967 del 16/04/2013, Cava, non massimata); 3) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031), gli errori valutativi, essendo in tal caso con-figurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordi-narie. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che in tema di ricorso straordi-nario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor-viata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valuta-tivo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'o-rizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2. Con riferimento specifico al tema della prescrizione, va ricordato che, secondo questa Corte, l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di Cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065). Invero, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è ku condizionato alla prospettazione da parte dell'impugnante di un errore percettivo cau-sato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili più5 possibili percorsi decisori, o comunque quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della mede-sima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 1, n. 50489 dei 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206). Peraltro è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per Cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F, Rv. 280735). 3. Tanto premesso sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame, non si vede in un'ipotesi di errore di fatto derivante da una svista dell'organo giudicante. Infatti, nella consapevolezza della minore durata della sospensione per legittimo impedimento - di sessanta giorni e non di tutto il periodo intercorrente dalla data di rinvio alla successiva udienza ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. - la Corte di Cassazione ha sostenuto che la ricorrente aveva l'onere di tempestivamente con-testare l'entità del rinvio nel corso del giudizio di merito ed, in particolare, il collega-mento di detto rinvio alla sospensione, per eguale periodo, del termine prescrizionale. Si tratta di una valutazione erronea, perché la durata della sospensione è deter-minata per legge e non può variare per effetto dell'inerzia della difesa dell'imputato. Essa, tuttavia, costituisce il frutto di un ragionamento giuridico, per cui non ricorre l'ipotesi di errore di fatto in relazione all'entità del termine prescrizionale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse-guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus-sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M