CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 28 marzo 2024 dalla Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado pronunziata dal Tribunale di Biella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto al reato di bancarotta semplice sub C) ed ha invece confermato la condanna per i reati di bancarotta k. fraudolenta distrattiva e documentale, commessi quale amministratore della società "Euromeccanica regis s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Biella il 26 giugno 2012. 2. L'imputato ha presentato ricorso con il ministero del difensore di fiducia, formulando un unico motivo, che lamenta violazione di legge quanto alla mancata incidenza del proscioglimento per il reato di bancarotta semplice sul giudizio di comparazione tra l'aggravante della continuazione fallimentare e le circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito— si legge nel ricorso — si sarebbe arroccata sulla considerazione secondo la quale la pena, già quantificata nel minimo di tre anni di reclusione, non era ulteriormente suscettibile di riduzione. Al contrario — sostiene il ricorrente — un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante avrebbe potuto condurre a ridurre la pena al di sotto dei tre anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opinione del Collegio che il ricorso sia inammissibile, in quanto la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante della continuazione fallimentare non era oggetto dell'atto di appello. Il principio generale da cui muove questa valutazione è che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro non ha rilievo che il rinnovato giudizio di comparazione fondi sul proscioglimento per prescrizione per la bancarotta semplice, giacché quest'ultima era già ampiamente prescritta prima del giudizio di appello, donde la parte avrebbe dovuto già prefigurarsi il venir meno di uno dei reati sulla cui base rivendica oggi la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche Né a conclusioni diverse deve giungersi in forza della norma eccezionale di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'effettuazione del giudizio di comparazione può avvenire anche di ufficio, perché tale norma non si applica al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 7346 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Magotti, in tema di cognizione del giudice di appello, infatti, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti, evenienza non registratasi nella specie. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n,186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo