CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15051/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHEGGIO SCOPERTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12861/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12861/2021 R.G., propostoComune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 20aprile 2021, n. 178499, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanoni e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio inBologna (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]a [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/2026giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 9 novembre 2020, n.1257/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Bologna ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 9 novembre 2020, n.1257/10/2020, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento prot. n. 2386 eprot. n. 2860 dell’11 agosto 2016 da parte del Comune diBologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente, per la TARSU relativa agli anni 2011-2012,nella misura di € 379,00, e per il TARES relativo all’anno 2013,nella misura di € 218,00, per infedele dichiarazione dellesuperfici degli immobili posseduti, essendo stato accertato che- oltre ad avere denunciato l’appartamento, comprensivo dicantina, identificato al foglio 149, particella 800 sub. 46, permq. 88, anziché mq. 92,02, e il posto-auto, identificato al foglio149, particella 800, sub. 307, per mq. 16,8, anziché mq. 19 –lo stesso aveva completamente omesso di dichiarare il posto-auto per mq. 32, acquistato nell’anno 2010 e identificato alfoglio 149, particella 800, sub. 305, ha rigettato l’appellocumulativo proposto dal Comune di Bologna nei confronti diAndrea [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Bologna il 23 ottobreNumero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/20262017, n. 1014/3/2017, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure- che avevano accolto i ricorsi originari del contribuente sulrilievo che «i box auto, aperti direttamente sulla corsia dimanovra comune, sono destinati unicamente a ricovero veicoliprivati da trasporto» – con l’argomento che «la parte appellataha fornito la prova (…) che le superfici che il Comuneintenderebbe assoggettare a tassazione sono in realtà costituteda posti auto, ossia spazi aperti sulla corsia di manovra dellarimessa condominiale sprovvisti di impianti per la fornitura diacqua gas ed energia elettrica inidonei a produrre rifiuti».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,insistendo per la riunione al presente procedimento di quelloiscritto al n. 1777/2022 R.G. (con riguardo alla TARI relativaall’anno 2016 per i medesimi immobili).4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e memoriaintegrativa nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di riunioneper connessione tra i procedimenti richiamati, tenendo contodella parziale difformità tra le censure prospettate con i distintiricorsi.Per il resto, si deve escludere l’inammissibilità del presentericorso “per doppia pronuncia conforme”, non essendosufficiente la speculare ricostruzione della vicenda fattuale daparte dei giudici di primo grado e di secondo grado adingenerarne la manifesta infondatezza «ex art. 348-ter, co. 4e 5 c.p.c.».2. Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, commiNumero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/20261 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 14, commi 3 e 4,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 5, commi 1 e 2, delregolamento comunale TARSU (approvato con deliberazioneadottata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 1994, n. 65431) e10, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARES (approvatocon deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 10 giugno2013, n. 109325), in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., giacché: «[OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale con la sentenza qui impugnata ha erroneamentericonosciuto il beneficio dell’esenzione a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] LaTorretta, benché quest’ultimo:1) non abbia denunciato il posto auto di 32 mq, identificato alfg. 149, n. 800, sub. 305 - omissione peraltro ammessa anchedallo stesso ricorrente in sede di ricorso avanti allaCommissione Tributaria Provinciale - mentre con riferimentoagli altri due posti auto, identificati sub. 306 e 307, ne abbiaaddirittura riconosciuto la tassabilità, senza indicare le causedi esclusione;2) non abbia fornito prova delle condizioni oggettive e concretedi inutilizzabilità dei citati posti auto e anzi abbia ammesso diutilizzarli per il ricovero di auto e moto».Laddove: «La sentenza gravata è erronea nella parte in cuiasserisce testualmente che la lettura della norma consentedi concludere che è stabilita una presunzione iuris tantum diproduzione di rifiuti, alla quale consegue la soggezione altributo che tuttavia può essere superata ove il contribuentefornisca idonea prova che l’area o il locale non producono népotrebbero produrre rifiuti circostanze debitamente riscontratein base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione (Cass. Civ. Sez. V, 03/12/2019, n. 31460) ,Numero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/2026in quanto ignora l’ulteriore presupposto, previsto dall’art. 62del D.Lgs. n. 507/93, dell’indicazione delle cause di esclusionedalla tassazione nella denuncia originaria o di variazione, qualecondizione inderogabile ai fini di vincere la presunzione legaledi produzione di rifiuti delle aree in questione».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, presuppostodella TARSU, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, ma anche del TARES, ai sensi dell’art. 14, comma 3,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della TARI, ai sensidell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell'onere delcontribuente la dimostrazione di eventuali condizioni diesclusione o di esenzione dalla tassazione, che siano statepreviamente denunciate: ne deriva che, salvo il ricorrere dellestesse, il tributo trova applicazione per i garage siti all'internodi locali, siano essi autonomamente accatastati come unitàimmobiliari o posti auto assegnati in via esclusiva ad unoccupante dell'immobile, in quanto producono rifiutiapprezzabili, e non costituiscono, a differenza delleautorimesse scoperte esterne, pertinenze dell'abitazione,automaticamente escluse dalla tassa (Cass., Sez. 5^, 22settembre 2017, n. 22124; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n.4961; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez.6^-5, 8 febbraio 2023, n. 3811).2.3 Ne consegue che, come è stato ritenuto dalla sentenzaimpugnata, la carente dotazione di impianti per la fornitura diacqua, gas ed energia elettrica fa sì che i posti-auto conubicazione esterna siano potenzialmente inidonei allaNumero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/2026produzione di rifiuti, in conformità anche alla previsionedell’art. 5, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARSU edell’art. 10, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARES.Tuttavia, tale accertamento non può prescindere, a monte,dalla preventiva osservanza dell’obbligo dichiarativo ai finidell’esclusione dal tributo.Infatti, è onere del contribuente denunciare gli spazi inidoneialla produzione di rifiuti al fine di usufruire dell’esclusione daltributo. Infatti, la TARSU non è dovuta, a norma dell'art. 62 deld.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 [per il TARES, a norma dell’art.14, comma 34, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; perla TARI, a norma dell’art. 1, comma 641, della legge 27dicembre 2013, n. 147], per l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusionedelle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) edei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare usocui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo lanorma una presunzione iuris tantum di produttività, superabilesolo dalla prova contraria dell’occupante o del detentoredell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti laproduttività e la tassabilità siano dedotte «nella denunciaoriginaria» o in quella «di variazione», e siano debitamenteriscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabilio ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 13 agosto2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1212).2.4 Tale conclusione è confermata dall’art. 5, comma 1 delregolamento comunale TARSU, (allegato VI nella produzioneNumero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/2026documentale del ricorrente), a tenore del quale: «Non sonosoggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrrerifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizionidi non utilizzabilità», nonché dall’art. 10, commi 1, 2 e 3, delregolamento comunale TARES (allegato VIII nella produzionedocumentale del ricorrente), a tenore del quale (in generale)l’esclusione dal tributo compete per «i locali e le areeoggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani», daintendersi come «i locali e le aree che non possono produrrerifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sonostabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizionidi non utilizzabilità nel corso dell’anno», sempre che «talicircostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o divariazione e debitamente riscontrate in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».2.5 Ne discende, in base alla corretta prospettazione delricorrente, che: «La mancata denuncia sia del posto autoidentificato al fg. 149, mappale n. 800, sub. 305 che dellecause di esclusione della tassazione nelle denunce presentatedal contribuente in riferimento agli altri due posti auto,identificati al fg. 149, n. 800, sub. 306 e 307, riconoscendonein tal modo la tassabilità, è di per sé preclusiva dell’esenzionetributaria. Detti posti auto, dunque, diversamente da quantoasserito dal Giudice di secondo grado, devono essere tassati»(pagina 3 della memoria illustrativa).3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 1,Numero registro generale 12861/2021Numero sezionale 4066/2026Numero di raccolta generale 15051/2026Data pubblicazione 19/05/2026comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]