CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 28574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7424-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 9639/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 07424 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 7424/2020 RILEVATO che con istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 9639/2022, depositata il 24.3.2022, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 16778/2019 lì dove, nella parte motiva, alla pag. 5, è stato individuato, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Lecce e non quello di Bari, in diversa composizione, come specificato nel dispositivo; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto; CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nel dispositivo dove è stato chiaramente specificato che il giudice del rinvio era la Corte di appello di Bari, in diversa composizione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 21 giugno 2022, nel corso della quale nessuno ha presentato osservazioni; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella motivazione (pag. 5) della ordinanza n. 9639/2022, depositata il 24.3.2022, nel senso che, lì dove si legge, "Corte di appello di Lecce", deve invece leggersi ed intendersi "Corte di appello di Bari in diversa composizione". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza. Così deciso in Roma, nella