CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Torino confermava l'ordinanza cautelare con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per due episodi di concorso in detenzione illecita di stupefacenti. 2. Avverso la suddetta ordinanza, Romeo propone cinque motivi di ricorso 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'individuazione della competenza territoriale per il reato associativo. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Torino, pur dando atto che il ruolo di vertice dell'associazione era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e che questi agiva prevalentemente da Alghero, aveva ritenuto di non poter individuare la sede operativa dell'associazione, avendo questa più diramazioni sul territorio. Tale affermazione, invero, risulterebbe contraddittoria rispetto ai plurimi passaggi argomentativi nei quali si dà atto del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che le principali decisioni venivano assunte dal predetto e che le "ramificazioni" sul territorio riguardavano essenzialmente la fase esecutiva del programma criminoso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, strettamente collegato al primo, si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., essendo stata erroneamente determinata la competenza in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. Si assume che la competenza dell'autorità torinese è stata determinata facendo riferimento al luogo di prima iscrizione della notizia di reato, mentre si sarebbe dovuto dare prevalenza alla competenza per il reato più grave, individuato in quello contestato al capo 12), relativo al trasporto e la detenzione di 45 Kg di cocaina, condotta aggravata ai sensi dell'art.80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, commesso in Civitavecchia. Quanto detto comporterebbe che il reato di cui al capo 12, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., dovrebbe esercitare la vis attractiva rispetto alle ulteriori imputazioni. A fronte dell'individuazione di un luogo certo di commissione del reato contestato sub 12), non potrebbe trovare applicazione neppure il criterio residuale di cui all'art.9, comma 3, cod. proc. pen. che, per l'appunto, opera solo ove le restanti previsioni non siano applicabili. In conclusione, quindi, il ricorrente ritiene che, applicando la competenza per connessione ex art. 16 cod. proc. pen., la competenza spetterebbe all'autorità giudiziaria di Roma, nel cui circondario (Civitavecchia) è stata accertata la violazione più grave e, cioè, quella contestata sub 12). 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione nel soggetto soprannominato "Maluferro" o "Nanu" nelle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare. Rileva il ricorrente come l'individuazione del soprannome sarebbe stata desunta da alcune intercettazioni dal tenore tutt'altro che chiaro, nonché dalle dichiarazioni dei collaboranti Giagnorio e Panarinfo, prive di riscontri oggettivi. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al concorso nella detenzione illecita di stupefacente contestate ai capi 12) e 18). In particolare, si evidenzia che gli elementi valorizzati consistono in conversazioni alle quali l'indagato non ha partecipato, senza che siano stati acquisiti ulteriori elementi di riscontro. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Romeo, invero, non risulterebbe stabilmente collegato all'associazione capeggiata da Giorgi, emergendo al più quale un fornitore di sostanza stupefacente. Il rapporto in questione, tuttavia, non sarebbe stabile e non avrebbe dato luogo a plurime forniture reiterate nel tempo, tale da poter far ritenere l'intraneità di Romeo. Quest'ultimo risulterebbe aver concorso in due reati fine, peraltro avvenuti a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, senza che per il restante periodo di indagine siano emersi ulteriori contatti con gli associati. Del resto, nelle conversazioni intercettate emergerebbe che il riferimento al Romeo è spesso accompagnato da manifestazioni di disistima ed inaffidabilità, mentre non risultano riferimenti ad una sua stabile appartenenza al sodalizio. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché della disponibilità di armi da parte dell'associazione. Anche a tal riguardo, si evidenziano una serie di incongruenze, prima fra tutte l'indimostrata esistenza della cosca di "ndrangheta" dei c.d. Boviciani, le cui attività risulterebbero agevolate dalle condotte illecite ascritte a Romeo. Quest'ultimo, peraltro, è individuato - in altro procedimento conclusosi con sentenza di condanna di primo grado - come vicino ad altra cosca. Infine, si rileva come il ruolo di fornitore di stupefacente assunto da Romeo dimostrerebbe che l'attività illecita era svolta nel suo interesse personale, piuttosto che nell'ambito di una finalità agevolativa di un'associazione di tipo mafioso. Con il medesimo motivo di impugnazione si contesta anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul presupposto che non vi sia alcun elemento, neppur indiziario, dal quale desumere che Romeo avesse la consapevolezza della disponibilità di armi da parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso attinenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito all'appartenenza all'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tali aspetti, infatti, rilevano anche in relazione alla connessa problematica dell'individuazione della competenza territoriale. 3. Il quinto motivo di ricorso, attinente alla mancanza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio, è fondato. Dalle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, infatti, risulta chiaramente come Romeo abbia condiviso con il gruppo facente capo a Giorgi due trasporti di stupefacente. In relazione ai fatti di cui al capo 12) e 18) emerge, al più, che Romeo era il destinatario di una quota - peraltro minima rispetto a quella del Giorgi - di sostanza stupefacente. L'esame delle risultanze investigative, quindi, consente di affermare la sicura esistenza di collaborazioni tra Romeo ed il Giorgi, ma tale dato va valutato rispetto al complessivo quadro probatorio, al fine di verificare se effettivamente Romeo fosse o meno uno stabile fornitore dell'associazione capeggiata dal Giorgi. Il ricorso, pertanto, coglie nel segno lì dove sottolinea come la partecipazione di Romeo all'associazione pare essenzialmente desunta dai due episodi contestati ai capi 12) e 18), mancando un adeguato approfondimento in ordine all'esistenza di legami stabili e di una generale condivisione di un programma criminoso comune. È pur vero che, in giurisprudenza, si è già affermato che l'esistenza di un rapporto contrattuale e la conseguente assunzione di una posizione potenzialmente contrapposta non è ostativa al riconoscimento della partecipazione all'associazione, ma è altrettanto innegabile che la stabilità del rapporto associativo può essere desunta esclusivamente a fronte di gravi indizi che denotino l'esistenza di un'abituale fornitura, tale da far ritenere che in mancanza di tale apporto l'associazione non potrebbe perseguire la propria attività. Sul punto si richiama una recente pronuncia secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez.4, n. 19272 del 12/6/2020, Bellissima, Rv. 279249). L'ordinanza impugnata non ha approfondito tali aspetti, sicchè si impone l'annullamento con rinvio al fine di consentire la verifica, nel merito, dell'esistenza di elementi che possano concretamente dimostrare - sia pur con il parametro della gravità indiziaria richiesto in sede cautelare - la natura dei rapporti tra Romeo e l'associazione, la stabilità o meno dei contributi causali offerti dal predetto, ovvero l'occasionalità della collaborazione con il gruppo capeggiato dal Giorgi. 4. Considerazioni in parte analoghe consentono di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.U, n.8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha correttamente motivato in ordine al diretto collegamento tra l'attività di traffico di stupefacenti svolta dal gruppo capeggiato dal Giorgi, strettamente legato a sodalizi di matrice 'ndranghetista operante in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non vi è alcun elemento dal quale desumere che Romeo fosse consapevole della destinazione dello stupefacente o, comunque, degli utili, all'agevolazione di associazioni rientranti nel novero dell'art. 416-bis cod. pen. Sul punto l'ordinanza si limita ad operare una mera trasposizione dell'aggravante in capo al Romeo, senza indicare alcun tipo di elemento - assistito dalla gravità indiziaria - che consenta di affermare quanto meno la consapevolezza dell'agevolazione. Del resto, sulla base degli elementi emersi, risulta che Romeo sia intervenuto nei traffici di stupefacente essenzialmente per conseguire una utilità personale e non legata ad ambiti criminali di tipo associativo, il che corrobora ulteriormente l'esclusione dell'aggravante. 5. I restanti motivi, attinenti alla valutazione della gravità indiziaria, sono manifestamente infondati. 5.1. Con il terzo motivo di ricorso, concernente l'attribuzione a Romeo dei soprannomi "Maluferru" e "Nanu" introduce una questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, in presenza di una motivazione congrua ed immune da censure. Nell'ordinanza in esame, l'attribuzione del soprannome al ricorrente non si fonda sulle sole intercettazioni evidenziate dalla difesa e ritenute di senso non univoco, bensì vi è una valutazione più ampia del materiale probatorio. In particolare, è stato accertato che in plurime conversazioni, nel corso delle quali altri partecipi commentavano le vicende relative ad altre due indagini nel corso delle quali erano state eseguite misure personali e reali a carico del Romeo, il soggetto destinatario di tali provvedimenti viene sempre indicato quale Maluferru. Il quadro indiziario è ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni accusatorie rese da Giagnorio e Panarinfo, quest'ultimo, in particolare, ha riconosciuto nella fotografia ritraente [OSCURATO:PERSONA] la persona soprannominata "Maluferru". Tali elementi, valutati nel loro complesso e non sulla base di una lettura parcellizzata, consentono di ritenere infondate le doglianze difensive. 5.2. Il quarto motivo di ricorso concerne la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al concorso del trasporto dello stupefacente sequestrato a Civitavecchia (capo 12), nonché in quello sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] (capo 18). In entrambi i casi le doglianze difensive sono infondate, risolvendosi in una interpretazione alternativa di conversazioni, captate anche in ambientale, cui è seguito l'effettivo sequestro di stupefacente in quantitativi del tutto analoghi a quelli indicati nelle conversazioni. 6. Passando all'esame delle questioni concernenti la competenza territoriale dell'autorità procedente, si rileva come la tematica deve essere necessariamente riesaminata all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, soprattutto, dell'annullamento con rinvio con riguardo alla partecipazione all'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le valutazioni rimesse al Tribunale del riesame, infatti, sono idonee ad incidere sia sull'individuazione del reato più grave, sia sull'esistenza di profili dì connessione, tutti elementi rilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio anche con riguardo agli specifici fatti contestati a Romeo ai capi 12) e 18). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e, relativamente alla partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. Rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ancilo1Costanzo Depositato in CanceNerie _ oggi. 1 E [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE L-99A- (2- (3.\\L e/LZ- u•e_ - 4-0 Yj