CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, mentre la motivazione della sentenza d'appello, che fa riferimento per relationem alle ragioni poste a base della dosimetria sanzionatoria adottata dal giudice di primo grado, avallandole, è sufficiente, a fronte di un motivo d'appello che era già in sé generico, e quindi inammissibile, non richiedendo pertanto specifico onere motivazionale (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il CoIisigl