Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:697
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑226/09
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione — Servizi ricompresi nell’allegato II B di detta direttiva — Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti — Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte — Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate — Rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi — Servizi
rientranti nell’allegato II B della direttiva 2004/18
(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 21, 23 e 35, n. 4, e allegato II
B)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi — Servizi
rientranti nell’allegato II B della direttiva 2004/18
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 53)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi — Servizi
rientranti nell’allegato II B della direttiva 2004/18
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 21, 23 e 35, n. 4, e allegato II B)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti rientranti nell’allegato II B della direttiva 2004/18, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, sebbene non siano
soggette alle regole previste dalla direttiva riguardanti gli obblighi di gara con pubblicità preventiva, restano soggette
alle regole fondamentali del diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi sanciti dal Trattato FUE in materia di diritto
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Il regime, istituito dal legislatore dell’Unione per gli appalti relativi ai servizi ricompresi nel detto allegato II B, nell’ipotesi
in cui tali appalti presentino, tuttavia, sicuro interesse transfrontaliero, non può essere quindi interpretato come ostativo
all’applicazione dei principi che scaturiscono dagli artt. 49 TFUE e 56 TFUE e, pertanto, degli obblighi volti a garantire
la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento delle imprese offerenti.
(v. punti 29, 31)
2.
Se è pur vero che l’obbligo di indicare la ponderazione relativa per ogni singolo criterio di aggiudicazione nella fase della
pubblicazione del bando di gara, come previsto dall’art. 53, n. 2, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, risponde all’esigenza di garantire
il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, non può legittimamente ritenersi
che la portata di tale principio e di tale obbligo, in assenza di specifica disposizione in tal senso in detta direttiva,
si estenda sino al punto di esigere che, nell’ambito di appalti non soggetti ad una disposizione come quella contenuta nel
menzionato art. 53, la ponderazione relativa dei criteri utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice venga determinata
previamente e comunicata ai potenziali offerenti nel momento in cui essi vengono invitati a presentare le loro offerte. Infatti
l’indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione nel caso di un appalto non soggetto ad una disposizione quale
l’art. 53, n. 2, non costituisce peraltro un obbligo incombente all’amministrazione aggiudicatrice.
(v. punto 43)
3.
I principi di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione implicano l’obbligo per l’amministrazione
aggiudicatrice di attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura. Per quanto
riguarda i criteri di aggiudicazione stessi, a maggior ragione, essi non devono subire alcuna modifica nel corso del procedimento
d’aggiudicazione.
Di conseguenza, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo
di trasparenza che ne deriva, lo Stato membro il quale, successivamente ad un primo esame delle offerte presentate, modifichi
la ponderazione dei criteri di attribuzione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione, ricompresi
nell’allegato II B della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi.
(v. punti 59‑60, 66)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 novembre 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione – Servizi ricompresi nell’allegato II B della detta direttiva – Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti – Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte – Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate – Rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza»
Nella causa C‑226/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 giugno 2009,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra A.‑A. Gilly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), dalle sig.re C. Toader
e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, fissando una ponderazione dei
criteri di attribuzione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione successivamente alla data
di scadenza per la presentazione delle offerte e modificando tale ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate,
l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza,
quali interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il contesto normativo
2
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114; in prosieguo: la «direttiva»),
prevede, al capo III del titolo II, un’applicazione cosiddetta a «due livelli» per gli appalti pubblici di servizi.
3
A termini dell’art. 20 della direttiva, gli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato II A della stessa, vengono
aggiudicati a norma degli artt. 23‑55 della direttiva medesima.
4
Detti articoli dettano le disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e sui documenti dell’appalto (artt. 23‑27), quelle
riguardanti le procedure (artt. 28‑34), le disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza (artt. 35‑43) nonché le
norme sullo svolgimento della procedura (artt. 44‑55).
5
Per contro, a termini dell’art. 21 della direttiva, «l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».
6
I servizi di interpretariato e di traduzione, non figurando nell’allegato II A della direttiva, ricadono nella categoria 27,
denominata «Altri servizi», del successivo allegato II B.
7
L’art. 23 della direttiva fissa regole relative alle specifiche tecniche da inserire nella documentazione dell’appalto.
8
L’art. 35, n. 4, della direttiva prevede che, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici
che hanno aggiudicato un appalto pubblico inviano alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione.
9
A termini dell’art. 37 della direttiva:
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all’articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici
non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva».
10
L’art. 53 della direttiva, rubricato «Criteri di aggiudicazione dell’appalto», che non si applica all’aggiudicazione degli
appalti che ricadono nell’allegato II B della medesima, dispone, al n. 2, quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice
precisa, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (...), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri
scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
(...)
L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di
gara o nel capitolato d’oneri (...) l’ordine decrescente d’importanza dei criteri».
I fatti all’origine del ricorso e procedimento precontenzioso
11
In data 16 maggio 2006, il Ministero della Giustizia, delle [OSCURATO:PERSONA] e della Riforma della legge irlandese (in prosieguo:
l’«amministrazione aggiudicatrice») pubblicava, nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU S 92), al numero 2006/S 92‑098663, un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato
e di traduzione a varie istituzioni competenti in materia di asilo (in prosieguo: l’«appalto controverso»).
12
Detto bando precisava, al punto IV.2.1, che sarebbe stata prescelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
sette seguenti criteri:
«1. Completezza della documentazione fornita.
2. Capacità dichiarata di soddisfare i requisiti.
3. Numero di lotti [l’appalto era suddiviso in vari lotti], di servizi e di lingue.
4. Qualificazioni, esperienza nel settore interessato.
5. Prezzo.
6. Adeguatezza delle modalità proposte.
7. Luoghi di riferimento».
13
L’avviso precisava inoltre, al punto VI.3, che i sette criteri di aggiudicazione elencati non dovevano intendersi come indicati
in ordine di importanza decrescente.
14
Nell’invito alla presentazione delle offerte, detti criteri erano esposti secondo le stesse modalità e numerati da uno a sette.
Tuttavia, tale documento, contrariamente al bando di gara, non indicava espressamente che l’elencazione non doveva intendersi
per ordine decrescente di importanza.
15
La ponderazione dei singoli sette criteri fissati ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice non era stata quindi precisata né nel bando di gara né nell’invito
alla presentazione delle offerte. Né era tanto meno indicato se tali criteri avrebbero dovuto successivamente costituire oggetto
di ponderazione.
16
Dodici società, di cui tre stabilite al di fuori del territorio irlandese, presentavano un’offerta entro il termine all’uopo
fissato, vale a dire il 9 giugno 2006.
17
Lo stesso giorno, i membri della commissione di gara ricevevano uno schema di valutazione che suggeriva l’applicazione ai
detti sette criteri della seguente ponderazione relativa:
«1. Completezza della documentazione fornita: 0%.
2. Capacità dichiarata di soddisfare i requisiti: 7%.
3. Numero di lotti, di servizi e di lingue: 25%.
4. Qualificazioni, esperienza nel settore interessato: 30%.
5. Prezzo: 20%.
6. Adeguatezza delle modalità proposte: 10%.
7. Luoghi di riferimento: 8%».
18
Tale schema di valutazione doveva consentire ai singoli membri della commissione di gara di effettuare, individualmente, un
primo esame delle offerte presentate.
19
Il 13 giugno 2006, uno dei membri della commissione, dopo aver così esaminato parte delle offerte, inviava ai membri dei servizi
dell’amministrazione aggiudicatrice, che aveva fissato lo schema di valutazione e trasmesso alla commissione stessa le offerte
ricevute, un messaggio di posta elettronica in cui proponeva di apportare modifiche alle ponderazioni applicate ai criteri
di attribuzione.
20
Il 22 giugno 2006, in occasione della sua prima riunione, la commissione di gara decideva di modificare la ponderazione relativa
dei criteri, prima di procedere, collettivamente, alla valutazione delle offerte presentate, riducendo al 25% il valore ponderato
del quarto criterio (precedentemente fissato al 30%) e aumentando quello del sesto criterio al 15% (precedentemente fissato
al 10%). Quanto al valore ponderato attribuito agli altri criteri di valutazione, esso rimaneva invariato.
21
Successivamente, la commissione procedeva alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione dell’appalto applicando la nuova
ponderazione relativa dei sette criteri da ultimo approvata.
22
A seguito di una denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] avviava, nel maggio 2007, uno scambio di corrispondenza con l’[OSCURATO:PERSONA].
23
[OSCURATO:PERSONA] riteneva, alla luce, segnatamente, delle risposte fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] tanto alla lettera di diffida del 17
ottobre 2006 quanto al parere motivato del 18 settembre 2008, che la procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso
si fosse svolta in violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva e, conseguentemente,
decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
24
Si deve rilevare, in limine, che è pacifico che l’appalto controverso rientri effettivamente nella sfera di applicazione della
direttiva e che i servizi di interpretariato e di traduzione di cui trattasi ricadano nella categoria dei servizi non prioritari
indicati nell’allegato II B della direttiva stessa.
25
Si deve rammentare che, a termini dell’art. 21 della direttiva, «l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».
26
Dal combinato disposto degli artt. 21, 23 e 35, n. 4, della direttiva emerge che, qualora gli appalti riguardino, come nella
specie, servizi rientranti nell’allegato II B della direttiva medesima, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare
unicamente le norme relative alle specifiche tecniche e ad inviare alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso informativo in merito all’esito
della procedura di aggiudicazione degli appalti stessi.
27
Per contro, non sono applicabili a tali appalti le altre norme relative al coordinamento delle procedure previste dalla direttiva,
segnatamente quelle riguardanti gli obblighi di gara con pubblicità preventiva e quelle, di cui all’art. 53 della direttiva
medesima, relative ai criteri di attribuzione degli appalti.
28
Infatti, per quanto attiene ai servizi ricompresi nell’allegato II B della direttiva, l’applicazione integrale di quest’ultima
dovrebbe essere limitata, come precisato nel suo diciannovesimo ‘considerando’, per un periodo transitorio, agli appalti per
i quali le disposizioni della direttiva stessa consentano il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con
l’estero.
29
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti rientranti nel detto allegato II B, sebbene non siano soggette
alle regole previste dalla direttiva riguardanti gli obblighi di gara con pubblicità preventiva, restano soggette alle regole
fondamentali del diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi sanciti dal Trattato FUE in materia di diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi (v. sentenza 13 novembre 2007, causa C‑507/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9777,
punto 26).
30
Orbene, secondo costante giurisprudenza, il coordinamento a livello dell’Unione delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici mira all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci e a proteggere, dunque, gli
interessi degli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27 e
giurisprudenza ivi citata).
31
Ne consegue che il regime, istituito dal legislatore dell’Unione per gli appalti relativi ai servizi ricompresi nell’allegato
II B della direttiva, non può essere interpretato come ostativo all’applicazione dei principi che scaturiscono dagli artt. 49
TFUE e 56 TFUE, nell’ipotesi in cui tali appalti presentino, tuttavia, sicuro interesse transfrontaliero (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29), ed implichino, pertanto, obblighi volti a garantire la trasparenza delle procedure
e la parità di trattamento delle imprese offerenti (v., in tal senso, sentenza 13 aprile 2010, causa C‑91/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2815,
punto 37).
32
L’obbligo di trasparenza si applica all’ipotesi in cui l’appalto di servizi di cui trattasi possa interessare un’impresa avente
sede in uno Stato membro diverso da quello in cui l’appalto viene attribuito (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 29).
33
La circostanza che, nella specie, l’appalto controverso potesse interessare imprese situate in uno Stato membro diverso dall’[OSCURATO:PERSONA]
risulta tanto dalla pubblicazione di un bando relativo a detto appalto nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
quanto dalla circostanza che tre offerenti sono imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 35).
34
È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare la fondatezza delle due censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali non
riguardano né l’una né l’altra delle due disposizioni della direttiva in base alle quali deve svolgersi l’aggiudicazione di
un appalto rientrante nell’allegato II B della direttiva stessa, vale a dire gli artt. 23 e 35, n. 4, bensì si fondano su
due requisiti che scaturiscono dal diritto primario dell’Unione, vale a dire il rispetto del principio di parità di trattamento
e l’obbligo di trasparenza che ne deriva.
Sulla prima censura, relativa al fatto che la ponderazione dei criteri di aggiudicazione è stata effettuata successivamente
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
Argomenti delle parti
35
[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo attribuito una ponderazione relativa ai sette criteri di aggiudicazione dell’appalto
controverso solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ha violato i principi
di parità di trattamento e di trasparenza.
36
A suo parere, tale ponderazione tardiva ha sensibilmente modificato l’importanza relativa dei criteri rispetto a quella dei
criteri inizialmente pubblicati e a quella che le imprese offerenti potevano legittimamente attendersi alla luce della documentazione
dell’appalto.
37
A tal riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] precisa, in limine, che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo
del ricorso, l’amministrazione aggiudicatrice non ha minimamente dichiarato, prima della presentazione delle offerte, né tacitamente
né espressamente, che i criteri di attribuzione indicati nel bando di gara e nell’invito alla presentazione delle offerte
erano elencati per ordine decrescente di importanza.
38
Al contrario, il bando di gara indicava che i criteri di attribuzione non erano elencati per ordine decrescente di importanza
e l’amministrazione aggiudicatrice non ha, successivamente, mai fornito indicazioni che potessero lasciare intendere un cambiamento
di tale posizione.
39
L’[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che la commissione di gara designata dall’amministrazione aggiudicatrice ha attribuito una ponderazione
relativa ai criteri di attribuzione successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
contesta peraltro che tale determinazione del valore ponderato dei singoli criteri abbia violato i principi di parità di trattamento
e di trasparenza.
Giudizio della Corte
40
Si deve rilevare, in limine, che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto l’inserimento del bando di gara controverso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, come consentito dall’art. 36 della direttiva, non implica minimamente l’obbligo per detto Stato membro di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto conformemente agli articoli di detta direttiva, i quali si applicano agli appalti pubblici ricompresi nell’allegato
II A della stessa (v., in tal senso, per analogia, riguardo ad un appalto pubblico non rientrante nella sfera di applicazione
di una direttiva, sentenza 22 settembre 1988, causa 45/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4929, punti 9 e 10).
41
Per poter riconoscere la fondatezza della prima censura, occorrerebbe che la regola specifica relativa alla previa ponderazione
dei criteri di aggiudicazione di un appalto rientrante nell’allegato II A della direttiva potesse essere considerata quale
conseguenza diretta del fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare il principio di parità di trattamento
e l’obbligo di trasparenza che ne deriva.
42
A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte in materia di appalti pubblici aggiudicati sulla base di tutte le disposizioni
delle varie direttive in materia, precedenti l’adozione della direttiva, emerge che l’obbligo di informare previamente le
imprese offerenti in merito ai criteri di aggiudicazione e, possibilmente, alla loro ponderazione relativa mira a garantire
il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑470/99,
Universale-Bau e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11617, punto 98, nonché 24 novembre 2005, causa C‑331/04, [OSCURATO:PERSONA] e Viaggi di Maio e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10109, punti 22‑24).
43
Tuttavia, se è pur vero che l’obbligo di indicare la ponderazione relativa per ogni singolo criterio di aggiudicazione nella
fase della pubblicazione del bando di gara, come ora previsto dall’art. 53, n. 2, della direttiva, risponde all’esigenza di
garantire il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, non può legittimamente
ritenersi che la portata di tale principio e di tale obbligo, in assenza di specifica disposizione in tal senso nella direttiva,
si estenda sino al punto di esigere che, nell’ambito di appalti non soggetti ad una disposizione come quella contenuta nell’art. 53
della direttiva stessa, la ponderazione relativa dei criteri utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice venga determinata
previamente e comunicata ai potenziali offerenti nel momento in cui essi vengono invitati a presentare le loro offerte. Infatti,
come precisato dalla Corte con l’impiego, nella giurisprudenza richiamata al punto precedente, della locuzione «possibilmente»,
l’indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione nel caso di un appalto non soggetto ad una disposizione quale
l’art. 53, n. 2, della direttiva non costituisce peraltro un obbligo incombente all’amministrazione aggiudicatrice.
44
Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito l’accesso ai potenziali offerenti alle pertinenti informazioni relative all’appalto
controverso prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, non ha violato il principio di parità di trattamento
né l’obbligo di trasparenza che ne deriva laddove ha proceduto ad una ponderazione di tali criteri di aggiudicazione senza
consentire ai detti offerenti di averne conoscenza prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
45
In termini concreti, nel bando di gara all’origine della presente controversia, l’amministrazione aggiudicatrice ha fornito
più informazioni rispetto a quanto imposto dalla direttiva ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso non sono
stati formulati, nella relativa documentazione, in termini tali da poter rilevare una differenza di trattamento a detrimento
delle imprese eventualmente interessate all’appalto stesso e situate in uno Stato membro diverso dall’[OSCURATO:PERSONA].
46
Attribuendo un valore ponderato a tali criteri, l’amministrazione aggiudicatrice non ha fatto che precisare le modalità secondo
cui le offerte presentate dovevano essere valutate, senza minimamente violare l’obbligo di rispettare la stessa interpretazione
dei criteri di aggiudicazione, criteri non elencati in ordine decrescente di importanza.
47
A tal riguardo, si deve rilevare che la circostanza che i criteri di aggiudicazione sono stati elencati senza indicazione
della ponderazione relativa di ognuno di essi non consente di presumere che tale elencazione fosse stata necessariamente effettuata
in ordine decrescente di importanza né che i criteri di aggiudicazione dovessero avere lo stesso valore ponderato.
48
Inoltre, la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione comunicata ai membri della commissione di gara sotto forma
di uno schema, da un lato, non avrebbe fornito ai potenziali offerenti, qualora fosse stata loro nota al momento della preparazione
delle offerte, informazioni tali da poter influenzare significativamente tale preparazione, e, dall’altro, non ha costituito
una modificazione dei criteri medesimi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Viaggi di Maio e a., cit., punto 32).
49
Si deve aggiungere che il presente ricorso, nei termini in cui è stato proposto alla Corte, non contiene indicazioni che consentano
di stabilire che la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione fosse stata fissata successivamente all’apertura delle
buste contenenti le offerte presentate.
50
Ciò premesso, la prima censura dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso dev’essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda censura, relativa alla modificazione della ponderazione dei criteri successivamente ad un primo esame
Argomenti delle parti
51
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], procedendo, successivamente all’esame iniziale delle offerte presentate, ad una modificazione
della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso già indicata nello schema di valutazione,
ha violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza.
52
L’istituzione precisa che tale modificazione, effettuata successivamente ad un primo esame delle offerte, costituisce violazione
del principio di parità di trattamento, senza che sia necessario accertare se il primo esame delle offerte sia stato effettuato
individualmente dai singoli membri della commissione di gara o collegialmente da tutti i membri della stessa.
53
L’[OSCURATO:PERSONA] deduce che tale modificazione della ponderazione è stata operata una sola volta e prima che la detta commissione
abbia proceduto, collettivamente, alla valutazione di una sola offerta.
54
Conseguentemente, a suo parere, la ponderazione così attribuita ai criteri è stata applicata in modo costante in tutto il
corso della procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso, restando così esclusa una violazione del principio di parità
di trattamento.
55
L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che la modificazione della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione è stata minima
e che essa non ha potuto implicare una discriminazione nei confronti dell’uno o dell’altro offerente. Un’analisi retrospettiva
confermerebbe che l’impresa prescelta avrebbe ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto anche qualora essa fosse stata effettuata
sulla base dei criteri ponderati secondo lo schema iniziale.
Giudizio della Corte
56
Nelle proprie conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che la modificazione della ponderazione relativa
dei criteri di aggiudicazione viola il principio di parità di trattamento sancito dalle disposizioni del Trattato FUE.
57
Per quanto attiene, anzitutto, allo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso, si deve precisare
che la modificazione del valore ponderato dei criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso ha avuto luogo ben dopo la
comunicazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della ponderazione relativa di tali criteri, sotto forma di uno
schema di valutazione, ai membri della commissione di gara affinché potessero effettuare un primo esame delle offerte presentate.
58
I membri della commissione di gara non hanno solo avuto modo di esaminare, individualmente, le offerte anteriormente alla
prima riunione della commissione stessa in qualità di organo collegiale, ma sono stati invitati ad effettuare tale esame iniziale
al fine di facilitare la valutazione collettiva in seno alla commissione medesima.
59
Si deve inoltre rilevare che, in un contesto di fatto di tal genere, come la Corte ha già avuto modo di affermare, i principi
di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione implicano che l’amministrazione aggiudicatrice
ha l’obbligo di attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura (v., per analogia,
sentenza 4 dicembre 2003, causa C‑448/01, EVN e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14527, punto 92).
60
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione stessi, si deve ammettere, a maggior ragione, che essi non devono subire alcuna
modifica nel corso del procedimento d’aggiudicazione (v., per analogia, sentenza EVN e [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 93).
61
Una fase nell’ambito della quale, prima della riunione della commissione di gara, i membri di quest’ultima esaminino, individualmente,
le offerte presentate costituisce parte integrante della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
62
Ciò premesso, una modificazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione che abbia luogo successivamente a tale fase,
nel corso della quale le offerte siano state esaminate una prima volta, si risolverebbe nel modificare i criteri in base ai
quali il primo esame è stato effettuato. Un comportamento di tal genere non rispetta il principio di parità di trattamento
e l’obbligo di trasparenza che ne deriva.
63
Infine, si deve precisare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto fatto valere dall’[OSCURATO:PERSONA], la seconda censura dedotta
dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondata, senza che sia necessario dimostrare che la modificazione della ponderazione relativa abbia prodotto
effetti discriminatori nei confronti di uno degli offerenti. È sufficiente a tal riguardo che, nel momento in cui tale modificazione
è stata effettuata, non possa essere escluso che essa potesse produrre tale effetto.
64
In secondo luogo, atteso che l’accertamento dell’inadempimento di uno Stato membro non è connesso all’accertamento del danno
che ne deriverebbe (sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑263/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7453, punto 30), l’[OSCURATO:PERSONA]
non può eccepire la circostanza che nessun offerente avrebbe subito un pregiudizio considerato che, anche applicando la ponderazione
iniziale dei criteri di aggiudicazione, l’appalto controverso non sarebbe stato aggiudicato ad un’impresa diversa da quella
prescelta in esito allo svolgimento della procedura.
65
Pertanto, la seconda censura dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso dev’essere accolta.
66
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione
dell’appalto controverso a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati
dalla Corte.
67
Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
68
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. A termini del n. 3 del medesimo articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte, segnatamente qualora
le parti risultino soccombenti su uno o più capi della domanda.
69
Considerato che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ha trovato solo parziale accoglimento, appare opportuno stabilire che ognuna
delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e
di traduzione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e l’[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ognuna le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.