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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13837/2026

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INI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIA1904 CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 47/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 27/01/2021 R.G.N. 292/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di OronzinaNumero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ingrosso volta ad ottenere la riliquidazione della propriapensione mediante computo, quale base retributiva, delsalario medio convenzionale.Secondo la Corte d’appello, a partire dal 10.1.2006 labase retributiva era indicata dal legislatore non più nelsalario convenzionale, ma nella retribuzione prevista daicontratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps resiste con controricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.4 d.lgs.n.416/97, come integrato dall’art.01 d.l. n.2/06, conv. inl. n.81/06, per non avere la Corte d’appello ritenuto che,anche dopo il 2006, dovesse prendersi a base delcomputo pensionistico il salario convenzionale nellamisura sterilizzata sin dal 1995.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e /o falsa applicazione dell’art.63, co.6d.lgs. n.151/01, come interpretato dall’art.2, co.153 l.n.191/09.

Sostiene che tali riferimenti normativiconfermerebbero la perdurante applicabilità del salarioconvenzionale.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,ponendo la medesima questione.

Essi sono infondati.Va qui richiamato l’orientamento di legittimità (v. tra letante Cass.40400/21, Cass.35544/22, Cass.4205/23)Numero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026Data pubblicazione 12/05/2026per cui in tema d'indennità di disoccupazione agricola, aifini del calcolo delle prestazioni previste in favore deglioperai agricoli a tempo determinato, non si può fareriferimento alla misura del salario medio convenzionaledi cui all'art.28 d.P.R. n.488/68.

Tale criterio è statodefinitivamente superato dall'art.01, commi 4 e 5, d.l.n.2/06, che ha introdotto, per gli operai agricoli a tempodeterminato, il criterio della retribuzione prevista daicontratti collettivi, senza più condizionare l'entrata invigore del nuovo criterio al superamento del salariomedio convenzionale da parte del salario contrattuale.Si è altresì specificato (Cass.35544/22, cit.) che adiverse conclusioni non conduce l'art.1, comma 785, l.n.296/06, sol perché tale disposizione richiama l'art.8 l.n.334/68, trattandosi di una norma d'interpretazioneautentica del d.l. n.2/06 che si salda alla normainterpretata (Corte costituzionale, sentenza n.88 del1995, punto 6 del Considerato in diritto) e che intervienea identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi ilsalario medio convenzionale, in mancanza di un salariocontrattuale da assumere a parametro: tale plateainclude compartecipanti familiari e piccoli coloni e gliiscritti alla speciale gestione dell'Inps di coltivatoridiretti, mezzadri e coloni.Quanto alla normativa d'interpretazione autenticadell'art.2, commi 5 e 153, l. n.191/09, si è specificatoche essa non muta il quadro appena delineato,trattandosi di norma con valenza retrospettiva finalizzataa dirimere le molteplici controversie pendenti, cheancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medioconvenzionale, richiamato dalle risalenti disposizionioggetto dell'intervento interpretativo, sicché nessunNumero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026argomento si può trarre dalla stessa a favore di unaData pubblicazione 12/05/2026reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale,retaggio del sistema previgente.Tale orientamento, sebbene dettato in tema diriliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola,esprime principi rilevanti anche ai fini della domanda diriliquidazione della pensione, e quindi del presentericorso, essendo identica la questione di diritto sottesaalla decisione (sopravvivenza o meno del salario medioconvenzionale).Il ricorso va dunque respinto, senza pronuncia sullespese di lite del presente giudizio di cassazione, attesala dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIA1904 CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 47/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 27/01/2021 R.G.N. 292/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di OronzinaNumero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ingrosso volta ad ottenere la riliquidazione della propriapensione mediante computo, quale base retributiva, delsalario medio convenzionale.Secondo la Corte d’appello, a partire dal 10.1.2006 labase retributiva era indicata dal legislatore non più nelsalario convenzionale, ma nella retribuzione prevista daicontratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps resiste con controricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.4 d.lgs.n.416/97, come integrato dall’art.01 d.l. n.2/06, conv. inl. n.81/06, per non avere la Corte d’appello ritenuto che,anche dopo il 2006, dovesse prendersi a base delcomputo pensionistico il salario convenzionale nellamisura sterilizzata sin dal 1995.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e /o falsa applicazione dell’art.63, co.6d.lgs. n.151/01, come interpretato dall’art.2, co.153 l.n.191/09. Sostiene che tali riferimenti normativiconfermerebbero la perdurante applicabilità del salarioconvenzionale.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,ponendo la medesima questione. Essi sono infondati.Va qui richiamato l’orientamento di legittimità (v. tra letante Cass.40400/21, Cass.35544/22, Cass.4205/23)Numero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026Data pubblicazione 12/05/2026per cui in tema d'indennità di disoccupazione agricola, aifini del calcolo delle prestazioni previste in favore deglioperai agricoli a tempo determinato, non si può fareriferimento alla misura del salario medio convenzionaledi cui all'art.28 d.P.R. n.488/68. Tale criterio è statodefinitivamente superato dall'art.01, commi 4 e 5, d.l.n.2/06, che ha introdotto, per gli operai agricoli a tempodeterminato, il criterio della retribuzione prevista daicontratti collettivi, senza più condizionare l'entrata invigore del nuovo criterio al superamento del salariomedio convenzionale da parte del salario contrattuale.Si è altresì specificato (Cass.35544/22, cit.) che adiverse conclusioni non conduce l'art.1, comma 785, l.n.296/06, sol perché tale disposizione richiama l'art.8 l.n.334/68, trattandosi di una norma d'interpretazioneautentica del d.l. n.2/06 che si salda alla normainterpretata (Corte costituzionale, sentenza n.88 del1995, punto 6 del Considerato in diritto) e che intervienea identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi ilsalario medio convenzionale, in mancanza di un salariocontrattuale da assumere a parametro: tale plateainclude compartecipanti familiari e piccoli coloni e gliiscritti alla speciale gestione dell'Inps di coltivatoridiretti, mezzadri e coloni.Quanto alla normativa d'interpretazione autenticadell'art.2, commi 5 e 153, l. n.191/09, si è specificatoche essa non muta il quadro appena delineato,trattandosi di norma con valenza retrospettiva finalizzataa dirimere le molteplici controversie pendenti, cheancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medioconvenzionale, richiamato dalle risalenti disposizionioggetto dell'intervento interpretativo, sicché nessunNumero registro generale 20585/2021Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 13837/2026argomento si può trarre dalla stessa a favore di unaData pubblicazione 12/05/2026reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale,retaggio del sistema previgente.Tale orientamento, sebbene dettato in tema diriliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola,esprime principi rilevanti anche ai fini della domanda diriliquidazione della pensione, e quindi del presentericorso, essendo identica la questione di diritto sottesaalla decisione (sopravvivenza o meno del salario medioconvenzionale).Il ricorso va dunque respinto, senza pronuncia sullespese di lite del presente giudizio di cassazione, attesala dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente
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