CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39848/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di applicazione di una misura alternativa richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza di applicazione della misura alternativa, poiché è stato correttamente osservato che l'assenza del condannato - asseritamente dovuta al suo trattenimento in Cina in ragione dell'emergenza sanitaria - ha precluso lo svolgimento di un'istruttoria e, dunque, la possibilità di raccogliere elementi di prova circa la concessione della misura alternativa e su cui fondare una prognosi favorevole. Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici, mentre il ricorso non reca alcun concreto confronto con le motivazioni alla base del provvedimento impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannailØ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] (lito # í:n,1 i O : “ ,....