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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17451/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12148-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 CAGLIARI, depositata il 07/12/2020; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.2.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di un immobile ad uso abitativo, che l’attore assumeva di aver sempre posseduto.

Si costituivano i convenuti, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale per il rilascio del bene conteso.

Con sentenza n. 332/2019 il Tribunale rigettava la domanda di usucapione, condannando l’attore al rilascio.

Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari, nella resistenza della parte vittoriosa in prime cure, rigettava il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 21.2.1017 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Numero sezionale 5189/2022 evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Valentina, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17451/2022Data pubblicazione 30/05/2022 Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cagliari, per sentir accertare, nei loro confronti, l’intervenuta usucapione, in favore dell’attore, di un immobile ad uso abitativo sito in Senarbì.

Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la condanna del Congiu al rilascio del bene dallo stesso occupato, il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal Congiu avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Congiu, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Valentina, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente pronunciato in relazione ad un bene immobile e ad un diritto non oggetto della domanda proposta dal Congiu in prime cure.

In particolare, nella sentenza si farebbe riferimento ad un terreno, sul quale sarebbe rivendicato un diritto di passaggio, mentre il Congiu aveva proposto domanda di usucapione della piena proprietà di un immobile ad uso abitativo.

La censura è infondata.

Anche se effettivamente, nella parte narrativa della sentenza impugnata, si fa riferimento ad un terreno e alla rivendicazione di un diritto di servitù di passaggio sullo stesso, tuttavia la successiva sezione dedicata ai motivi della decisione riguarda la fattispecie e l’immobile oggetto della domanda spiegata dal Congiu in prima istanza.

Non sussiste, quindi, alcuna incertezza in relazione all’oggetto della decisione, essendosi la Corte territoriale pronunciata comunque sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 domanda di accertamento dell’usucapione del diritto di piena Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 proprietà dell’appartamento di cui è causa, e nei limiti della stessa.Data pubblicazione 30/05/2022 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente rigettato le istanze istruttorie proposte dal Congiu.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e del vizio di contraddittorietà, insufficienza e omissione della motivazione, perché la Corte cagliariana avrebbe accolto la domanda di rilascio proposta, in via riconvenzionale, dagli odierni controricorrenti, in assenza di idonea prova in relazione alla proprietà del bene rivendicato dai predetti.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

In primo luogo, va ribadita l’inammissibilità del vizio di illogicità ed contraddittorietà della motivazione, perché estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come delineato per effetto della novella -applicabile ratione temporis- di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012.

Inoltre, il secondo motivo è carente della richiesta specificità, posto che il ricorrente non riproduce le istanze istruttorie delle quali lamenta la mancata ammissione, non consentendo in tal modo a questa Corte lo scrutinio sulla loro decisività, né precisa di averle riproposte in appello.

Inoltre, mediante le due censure in esame il ricorrente mira ad ottenere una nuova pronuncia sul merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La Corte di Appello, in ogni caso, ha accolto la domanda di rilascio svolta in via riconvenzionale dagli odierni controricorrenti facendo corretta applicazione del principio, più che consolidato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’onere probatorio Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 in tema di domanda di rivendicazione della proprietà di un bene Data pubblicazione 30/05/2022 immobile si attenua, in presenza di domanda contraria di accertamento dell’usucapione di quel medesimo bene, dovendo -in tale eventualità- il proprietario soltanto dimostrare di aver acquistato il diritto di proprietà sul bene in base ad un valido titolo, risalente ad un periodo antecedente al momento iniziale del possesso dedotto ad usucapionem dalla parte avversa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016, Rv. 638681; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 23/07/2015, Rv. 636083; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824)”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta di rigetto formulata dal Relatore, ravvisa gli estremi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 30/05/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12148-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 CAGLIARI, depositata il 07/12/2020; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.2.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di un immobile ad uso abitativo, che l’attore assumeva di aver sempre posseduto. Si costituivano i convenuti, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale per il rilascio del bene conteso. Con sentenza n. 332/2019 il Tribunale rigettava la domanda di usucapione, condannando l’attore al rilascio. Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari, nella resistenza della parte vittoriosa in prime cure, rigettava il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato il 21.2.1017 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Numero sezionale 5189/2022 evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Valentina, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17451/2022Data pubblicazione 30/05/2022 Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cagliari, per sentir accertare, nei loro confronti, l’intervenuta usucapione, in favore dell’attore, di un immobile ad uso abitativo sito in Senarbì. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la condanna del Congiu al rilascio del bene dallo stesso occupato, il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal Congiu avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Congiu, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Valentina, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente pronunciato in relazione ad un bene immobile e ad un diritto non oggetto della domanda proposta dal Congiu in prime cure. In particolare, nella sentenza si farebbe riferimento ad un terreno, sul quale sarebbe rivendicato un diritto di passaggio, mentre il Congiu aveva proposto domanda di usucapione della piena proprietà di un immobile ad uso abitativo. La censura è infondata. Anche se effettivamente, nella parte narrativa della sentenza impugnata, si fa riferimento ad un terreno e alla rivendicazione di un diritto di servitù di passaggio sullo stesso, tuttavia la successiva sezione dedicata ai motivi della decisione riguarda la fattispecie e l’immobile oggetto della domanda spiegata dal Congiu in prima istanza. Non sussiste, quindi, alcuna incertezza in relazione all’oggetto della decisione, essendosi la Corte territoriale pronunciata comunque sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 domanda di accertamento dell’usucapione del diritto di piena Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 proprietà dell’appartamento di cui è causa, e nei limiti della stessa.Data pubblicazione 30/05/2022 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente rigettato le istanze istruttorie proposte dal Congiu. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e del vizio di contraddittorietà, insufficienza e omissione della motivazione, perché la Corte cagliariana avrebbe accolto la domanda di rilascio proposta, in via riconvenzionale, dagli odierni controricorrenti, in assenza di idonea prova in relazione alla proprietà del bene rivendicato dai predetti. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. In primo luogo, va ribadita l’inammissibilità del vizio di illogicità ed contraddittorietà della motivazione, perché estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come delineato per effetto della novella -applicabile ratione temporis- di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012. Inoltre, il secondo motivo è carente della richiesta specificità, posto che il ricorrente non riproduce le istanze istruttorie delle quali lamenta la mancata ammissione, non consentendo in tal modo a questa Corte lo scrutinio sulla loro decisività, né precisa di averle riproposte in appello. Inoltre, mediante le due censure in esame il ricorrente mira ad ottenere una nuova pronuncia sul merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello, in ogni caso, ha accolto la domanda di rilascio svolta in via riconvenzionale dagli odierni controricorrenti facendo corretta applicazione del principio, più che consolidato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’onere probatorio Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 in tema di domanda di rivendicazione della proprietà di un bene Data pubblicazione 30/05/2022 immobile si attenua, in presenza di domanda contraria di accertamento dell’usucapione di quel medesimo bene, dovendo -in tale eventualità- il proprietario soltanto dimostrare di aver acquistato il diritto di proprietà sul bene in base ad un valido titolo, risalente ad un periodo antecedente al momento iniziale del possesso dedotto ad usucapionem dalla parte avversa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016, Rv. 638681; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 23/07/2015, Rv. 636083; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824)”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta di rigetto formulata dal Relatore, ravvisa gli estremi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 30/05/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A
Sentenza Cassazione n. 17451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris