CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8069/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giordani;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 724/2024 depositata il 02/10/2024 dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate perIRPEF e addizionali con riguardo all’anno di imposta 2010 con il qualel’Agenzia ha rettificato il reddito pari a zero del contribuente ex art. 38DPR 600/1973.[OSCURATO:PERSONA] di Verona ha accolto ilricorso in primo grado.L’Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale lo rigettava confermando la decisione diprimo grado.Avverso tale sentenza, l’Ufficio propone ricorso in Cassazione.Codesta Corte accoglieva il ricorso con ordinanza n. 33506/2022cassando la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto e rinviando ad una diversa composizione della medesimaCommissione.Il contribuente notificava all’ufficio atto di riassunzione e l’ufficio sicostituiva chiedendo l’accoglimento del proprio appello.La Corte di Giustizia Tributaria del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appellodell’ufficio accertando la correttezza e la legittimità dell’operatodell’Ufficio.Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio2026, in prossimità della quale parte ricorrente depositava memoria.Numero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.384 – 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,inerenti al procedimento in sede di rinvio, nel quale è imposto il rispettodelle statuizioni ed indicazioni espresse dalla Suprema Corte dicassazione; il ricorrente lamenta il mancato annullamento parziale delprovvedimento con rideterminazione della pretesa impositiva comeindicato dalla decisione della cassazione con rinvio.Ad avviso del ricorrente, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalgiudice di legittimità in merito alla rideterminazione dell’originariapretesa impositiva in tal modo violando le disposizioni che impongonoal giudice del rinvio di attenersi ai principi e alle statuizioni espressidalla Suprema Corte2. Il ricorso è inammissibile.Va anzitutto chiarito che l’ordinanza di cassazione con rinvio n.33506/2022 non ha affermato la parziale fondatezza del ricorso delcontribuente, ma ha integralmente accolto il ricorso dell’Agenzia delleentrate, ritenendo che la sentenza di appello dovesse essere annullata.Ed invero, la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice disecondo grado avesse violato due principi: - pur avendo ritenutoparzialmente infondato l’accertamento del reddito del contribuente,aveva annullato in toto l’avviso di accertamento, omettendo dirideterminare in maniera corretta la pretesa tributaria; - nellarideterminazione del reddito, non aveva tenuto conto della necessitàper il contribuente di dimostrare la durata del possesso delledisponibilità accertate.Nella motivazione del giudice di appello, infatti, si legge: Dalquadro riassuntivo comprendente sia il totale delle spese certe e perinvestimenti considerate dall’Ufficio, che i finanziamenti riconosciutiNumero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’Ufficio in sede di contraddittorio, risulta appunto un redditoaccertato di €. 70.649,53 (70.650,00 arrotondato) a cui sicontrappongono le risorse finanziarie derivanti dallo smobilizzo di titolie dal mutuo chirografaro, residuando alla fine un importo pari ad €.7223,53. L’Ufficio non contesta la ricostruzione economica finanziariaprodotta dalla parte ma ritiene che il contribuente non abbia dimostratoche le disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere lespese certe individuate, ritenendo che spetti al contribuente di provarele modalità di utilizzo delle disponibilità esistenti .La motivazione prosegue: A giudizio del Collegio la effettivitàdell’esistenza delie risorse finanziarie legalmente detenute dalcontribuente in misura sufficiente a sostenere le spese individuate,costituisce un elemento rilevante a favore delle difese del contribuente,anche se per parte di queste non viene prodotta la prova della direttarelazione fra le spese sostenute e le risorse impiegate. Ciò in particolarenel caso di specie, in cui la documentazione relativa agli investimentieffettuati - che costituiscono la quota assolutamente maggiore dellespese effettuate - e relativa all'acquisto di beni per i quali sia ladocumentazione relativa ai prezzi degli stessi, sia all'effettività ed alladata dei loro acquisti risulta da documenti ufficiali: il passaggio diproprietà dell’automobile e i documenti di acquisto dell‘immobile.Risulta quindi plausibile che, nel momento in cui tali investimenti sonoavvenuti ad un certo prezzo, il contribuente vi abbia fatto fronte con lerisorse finanziarie che ha dimostrato di possedere e che non sono statecontestate dall'Ufficio; né risulta sufficiente che l'Ufficio affermi che nonha potuto verificare se, nel corso del 2010, siano stati effettuati dalcontribuente altri investimenti o disinvestimenti, e ciò proprio per lacircostanza che è sulla base delle spese individuate nell’avviso diaccertamento che deve essere rapportata la esistenza o meno di risorseNumero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026finanziarie legalmente possedute dal contribuente, come richiesto dalcitato art. 38 DPR 600/73 .L’ordinanza della Cassazione n. 33506/2022 a sua volta statuisce: [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddettiprincipi laddove non ha fatto buon governo delle regole in materia dionere della prova dal momento che avrebbe dovuto gravare ilcontribuente dell'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità dispesa, dovendosi altresì tenere conto che la permanenza in capo alcontribuente della durata del possesso non va letta solo come merodato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha adoggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quellidichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gliincrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione dicircostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuareproprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo sensointendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso.Erra in particolare la sentenza impugnata laddove afferma che nonrisulta rilevante che l'Ufficio non abbia potuto verificare se, nel corsodel 2010, siano stati effettuati dal contribuente altri investimenti,perché le risorse di cui il contribuente ha dato dimostrazione di poterdisporre potrebbero essere state utilizzate proprio per tali altrieventuali investimenti e quindi per impieghi diversi rispetto all'acquistodei beni indice contestati dall'Ufficio .Pertanto, appare evidente che, a seguito della cassazione con rinviodella sentenza di appello, il principio della necessità dellarideterminazione della pretesa, nei limiti in cui si sia raggiunta la prova,avrebbe vincolato il giudice di rinvio solo ove avesse ritenuto comedimostrata la permanenza dei redditi esenti e che tali risorse potesseroessere state utilizzate proprio per far fronte alle spese contestate.Numero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026Non è dunque configurabile un vincolo alla riduzione della pretesaimpositiva, come sostiene il ricorrente, in quanto, secondo il giudicedel rinvio, l’odierno ricorrente non ha fornito la prova sulla durata delladisponibilità dei redditi esenti, omettendo di fornire i propri conti senzachiarire per quale ragione la disponibilità liquida sul conto corrente trail 31/12/2009 ed il 31/12/2010 fosse aumentata e non diminuita, puravendo affermato di aver utilizzato i risparmi. Appare evidente che ilgiudice di rinvio ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio proprio inapplicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte diCassazione, con portata assorbente di ogni altra statuizione.In conclusione, la sentenza impugnata si è correttamenteconformata ai principi consolidati di questa Corte in materia diaccertamento sintetico, come enunciati nella ordinanza di cassazionecon rinvio, secondo cui la prova contraria gravante sul contribuentenon si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditiulteriori, ma richiede anche l’indicazione della loro entità, della duratadel possesso e della destinazione specifica al sostenimento delle spesecontestate (Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2022, n. 23600; Cass., Sez. 6-5, 14 febbraio 2022, n. 4492; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2021, n.16433; Cass., Sez. 6-5, 9 giugno 2020, n. 14068).3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoaltresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformitàNumero registro generale 8069/2025Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 7804/2026Data pubblicazione 31/03/2026della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro2.150,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 500,00 a favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti