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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28855/2022

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la seguente ORDINANZA 253g sul ricorso iscritto al n. 12377/2015 R.G. proposto da 20-z1 Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Treviso, [OSCURATO:PERSONA], n. 88, in persona del I.g. pt., CF e contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio, r. a Trevignano, [OSCURATO:PERSONA], n. 4/A, [OSCURATO:PERSONA] RC73T23F443T, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Treviso e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso il cui studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 48, sono elettivamente domiciliati - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-[OSCURATO:PERSONA] di Venezia-Mestre n. 1794/25/2014, depositata il 12 novembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Venezia-Mestre, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Treviso, in parziale accoglimento dei ricorsi di ASTOLF0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IVA, II.DD. e sanzioni per l'anno 2006, rideterminava i maggiori ricavi in capo alla prima in euro 14.454,04 ed il reddito in capo al secondo nella misura del 40% di quello societario.

Avverso detta sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui hanno resistito i contribuenti con controricorso, altresì spiegando ricorso incidentale, affidato a tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 5 giugno 2019, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione del giudizio, formulata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con allegate domande di definizione agevolata della società e del socio, relative quietanze di pagamento della prima rata e prova della notificazione "via p.e.c." all'Agenzia delle entrate.

In considerazione di tale istanza, a seguito della quale non consta essere stato opposto diniego alla definizione agevolata; decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l'estinzione del processo.

Le spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso a Roma, lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 253g sul ricorso iscritto al n. 12377/2015 R.G. proposto da 20-z1 Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Treviso, [OSCURATO:PERSONA], n. 88, in persona del I.g. pt., CF e contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio, r. a Trevignano, [OSCURATO:PERSONA], n. 4/A, [OSCURATO:PERSONA] RC73T23F443T, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Treviso e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso il cui studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 48, sono elettivamente domiciliati - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-[OSCURATO:PERSONA] di Venezia-Mestre n. 1794/25/2014, depositata il 12 novembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Venezia-Mestre, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Treviso, in parziale accoglimento dei ricorsi di ASTOLF0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IVA, II.DD. e sanzioni per l'anno 2006, rideterminava i maggiori ricavi in capo alla prima in euro 14.454,04 ed il reddito in capo al secondo nella misura del 40% di quello societario. Avverso detta sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui hanno resistito i contribuenti con controricorso, altresì spiegando ricorso incidentale, affidato a tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 5 giugno 2019, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione del giudizio, formulata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con allegate domande di definizione agevolata della società e del socio, relative quietanze di pagamento della prima rata e prova della notificazione "via p.e.c." all'Agenzia delle entrate. In considerazione di tale istanza, a seguito della quale non consta essere stato opposto diniego alla definizione agevolata; decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso a Roma, lì
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