CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.854/201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lei nelsuo studio in via Cernaia n.39; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati in via XXIV Maggio n. 43; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. MRTLGU33C23GO15K, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], OGGETTO: azione di rivendica di immobile R.G.854/2019 C.C. 8-6-2023 [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec altri controricorrenti avverso la sentenza n. 997/2018 della Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari pubblicata il 21- 5- 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 22 - 11 - 2004 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Olbia, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento del loro diritto di proprietà, l’attrice Tamponi del fondo sito in Comune di Olbia, censuario di Nuchis, fg.11 map. 187 della superficie di ha 1.08.55 e l’attrice Crespi del fondo contiguo, stesso censuario e foglio, map. 188 di ha 1.08.55; chiesero la condanna della convenuta al rilascio dell’area abusivamente occupata, la determinazione della somma ex art. 936,co.2, cod. civ. a loro carico e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Le attrici dichiararono di avere acquistato gli immobili da Ferdinando e [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso, dopo l’acquisto, dell’esistenza di una costruzione sui due fondi, che risultava essere stata oggetto di acquisto da parte della convenuta con atto notarile di data 11-11-1999 e che aveva comportato illegittima occupazione dell’area di loro proprietà. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietaria del fabbricato e del terreno circostante dell’estensione di mq. 8600 in forza del contratto di compravendita di data 11-11-1999; propose, altresì , domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà del fabbricato e del terreno in forza di usucapione ex art. 1159-bis cod. civ. e,in subordine, di usucapione ventennale. Con sentenza non definitiva n. 233/2013 il Tribunale accolse la domanda delle attrici e rigett ò la domanda riconvenzionale, dichiarando le attrici proprietarie dei fondi e condannando la convenuta al rilascio dell’area occupata, disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum da corrispondere alla convenuta a titolo di prezzo della manodopera e quale valore dei materiali di riferimento al fabbricato edificato sui terreni oggetto di rivendica. 2.[OSCURATO:PERSONA] propose appello e [OSCURATO:PERSONA] formulò appello incidentale , rigettati dall a Corte d’Appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari con la sentenza n. 997/2018 depositata il 21 - 5 - 2018, che ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado sulla dichiarazione di proprietà delle attrici e sulla condanna alrilascio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di impugnazione proposti, la sentenza ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione riproposta dall’appellante Scamp u ddu . Ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere posseduto il fabbricato e il terreno circostante dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché con atto rep. 36539 notaio Papaccio aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], un fabbricato al rustico censito al NCEU alla partita 6143 foglio 11 mappale 278 e il terreno circostante censito alla partita 3571 foglio 11 mappale 185; in forza di tale titolo l’appellante riteneva di poter unire il proprio possesso al possesso del dante causa, in quanto questi a sua volta aveva acquistato il terreno in data 20-12-1983 con atto notaio D’Alessandro e aveva costruito il fabbricato circa tre mesi dopo aver acquistato il terreno. La sentenza ha escluso che ricorressero i presupposti dell’accessione del possesso ex art. 1146, co. 2 , cod. civ. invocata dall’appellante, perchédalle consulenze tecniche svolte in primo grado era risultato che il mappale 185 oggetto della compravendita non era quello sul quale era posto il fabbricato; ha aggiunto che la consulenza tecnica svolta in appello aveva confermato la conclusione, per cui la traditio poteva dirsi verificata con riferimento al mappale 185, ma non poteva estendersi al diverso terreno sul quale era posto il fabbricato. Ha, altresì , escluso che fosse stata raggiunta la prova dell’acquisto a titolo originario del fabbricato, inquanto non era stata raggiunta la prova del possesso ultraventennale, non avendo le prove fornitola certezza che l’edificazione fosse stata realizzata in epoca risalente a oltre il ventennio dall’introduzione del giudizio. In ordine alla domanda di rivendica proposta dalle attrici, la sentenza ha considerato che le stesse avevano prodotto due atti di compravendita del 20-1-2004, mediante i quali esse avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] il mappale 187 e [OSCURATO:PERSONA] il contiguo mappale 188; ha considerato che era stata altresì provata, mediante la produzione di titoli validi ed efficaci, la provenienza dei terreni rivendicati fino ad arrivare alla disposizione del 28-2-1966, allorchéCosimo Casalloni aveva venduto i terreni a [OSCURATO:PERSONA] con atto rep. 36768 notaio Altea. Ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l’originaria proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] e anzi aveva dichiarato che lo stesso era stato proprietario del terreno sul quale sarebbe stato poi costruito il fabbricato, per aver chiuso tale terreno su tre lati con muretti a secco. Ha concluso che la prova dell’esistenza di validi titoli in capo alle rivendicanti e ai loro danti causa fino a pervenire al soggetto riconosciuto come proprietario dalla convenuta determinava l’assolvimento dell’onere probatorio della rivendica. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi con atto notificato il 18-12-2018, al quale hanno resistito con separati controricorsiAnna [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ovvero i sigg.Luigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza incamera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. ed omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360 n.3-5 c.p.c.)”, la ricorrente lamenta, in nanzitutto, che la sentenza impugnata abbia esaminato per primo il suo motivo di appello relativo al rigetto della domanda di acquisto del diritto di proprietà per usucapione, in quanto nell’azione di rivendicazione il rigore della prova non è attenuato nel caso in cui la controparte proponga domanda o eccezione di usucapione. Di seguito lamenta che la sentenza non abbia considerato i titoli prodotti dalla stessa quale convenuta in sede di rivendica e non abbia considerato che il bene dalla medesima acquistato le appartiene in virtù di una serie continua di trascrizioni, perché [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato in asta giudiziaria una serie di terreni, tra i quali il mappale 185 oggetto di rivendica, che poi aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva proceduto all’accatastamento, mentre [OSCURATO:PERSONA], successore della stessa [OSCURATO:PERSONA], le aveva ceduto il medesimo mappale 185. Quindi la ricorrent e dichiara di non negare che le rivendicanti siano proprietarie dei beni di cui ai titoli prodotti sino ad arrivare a quello originario da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ma dichiara che detti titoli si riferiscono a un bene diverso rispetto a quello rivendicato e lamenta che gli elementi che dimostrano tale circostanza non siano stati esaminati dalla sentenza impugnata. 1.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui sostiene la violazione dell’art. 948 cod. civ. riferita al fatto di avere esaminato prima la domanda riconvenzionale di usucapione rispetto alla domanda di rivendica. La sentenza impugnata ha espressamente dichiarato di esaminare prima la domanda di usucapione “per ragioni di logica”, e cioè evidentemente sul presupposto che, se fosse stata accolta la domanda di usucapione, non sarebbe stato necessario esaminare la domandadi rivendica. Peraltro, la ricorrente neppure esplicita qualespecifico errore avrebbe commesso il giudice di appello e sarebbe presente nella sentenza qui impugnata per il fatto di avere esaminato la domanda riconvenzionale di usucapione prima della domanda di rivendica. La ricorrente si limita a dichiarare che la sentenza di secondo grado aveva reiterato il vizio denunciato in sede di appello e richiama il contenuto del motivo di gravame, ma si esclude che il motivo di appello proposto avverso la sentenza di primo grado possa automaticamente convertirsi in motivo di ricorso per cassazione. 1.2. Nella parte in cui lamenta l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, il motivo è ammissibile anche se la sentenza d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto prima de l termine del giorno 11-9-2012 previsto dall’art. 54, co. 2 e 3 - bis,d.l. 22-6-2012 n.83, co nv. in legge 7 - 8 - 2012 n. 124 . Il motivo è, tuttavia, inammissibile per la diversa ragione che sirisolve nel tentativo di sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in sé non consentita nel giudizio di legittimità, senza individuare di quali fatti decisivi sarebbe stato omesso l’esame e senza indicare in quali atti sarebbe stata contestatal’originaria proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei terreni poi acquistati dalle rivendicanti. Specificamente, la ricorrente lamenta che non siano stati esaminati i titoli in forza dei quali risultava che il mappale 185 oggetto di rivendica era stato a lei trasferito; questo dato è erroneo, perché oggetto di rivendica da parte delle attrici Tamponi e Crespi non era il mappale 185 ma erano i mappali 187 e 188 ed è, altresì , irrilevante, perché nel decidere la domanda di rivendica la sentenza doveva verificare i titoli a favore delle attrici in rivendica. Ciò la sentenza ha fatto, in quanto ha accertato in fatto che i terreni oggetto di rivendica di cui ai mappali 187 e 188, in precedenza identificati con i mappali 124/m e 124/n, erano stati oggetto dei successivi trasferimenti di proprietà, a partire da quello eseguito da [OSCURATO:PERSONA] fino a quelli a favoredelle rivendicanti ; la sentenza ha , altresì , accertato che i titoli di acquisto, le consulenze tecniche d’ufficio, il frazionamento 22-2-1966 e le planimetrie catastali davano conto dal 1966 sino al momento dell’acquisto da parte delle rivendicanti della consistenza dei fondi oggetto di rivendica e della riferibilità dell’oggetto dei trasferimenti ai beni medesimi. Del resto, la sentenza ha altresì dato atto che, sulla base delle indagini svolte dai consulenti tecnici in primo e in secondo grado,il map. 185 era stato trasferito a [OSCURATO:PERSONA], ma il fabbricato con il terreno circostante non insisteva su quel terreno; la ricorrente non adduce alcun argomento per contrastarein modo ammissibile neppure questo accertamento di fatto. Per di più, la ricorrente evidenzianon solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il map. 185 in asta giudiziaria a seguito di esecuzione esattoriale, ma anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto i mappali 124/m e 124/n , che - a seguitodel frazionamento del 1966 era no divenuti i mappali 187 e 188, e cioè i mappali oggetto di rivendica; quindi, esattamente la sentenza impugnata ha recepito anche ildato che l’appellante non contestasse l’originaria proprietà degli immobili rivendicati in capo a [OSCURATO:PERSONA], facendo applicazione del principio secondo il quale il rigore probatorio nell’azione di rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque,non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante ( v., ad es., Cass.,sez. 2, 19 - 10 - 2021 n. 28865). 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 co.2, 1158 e 2697 c.c. ed omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360 n. 3-5 c.p.c.)”. La stessa evidenzia che con l’atto pubblico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha acquistato un fabbricato di civile abitazione, sito in comune di Olbia, frazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con circostante terreno, confinante con proprietà Casallini, con eredi Pinducciu e con strada di accesso, identificato al N.C.E.U. al n. 278 del F.11 e al [OSCURATO:PERSONA] al F. 11 M.le 185 dell’estensione totale di ha 0.86.00; lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto che il mappale 185 sarebbe stato diverso da quello nel quale è posto il fabbricato e sostiene che, in applicazione dei principi in materia di accessione del possesso, il giudicanteavrebbe dovuto considerare il suo atto di acquisto e verificare se lo stesso trovava coincidenza, con riferimento ai beni immobili oggetto di trasferimento, con i beni del venditore Money e del precedente proprietario Casalloni; deduce che il ragionamento del giudice di appello porta a ritenere che ella abbia acquistato da Money un fabbricato in luogo diverso rispetto a quello sul quale è posto il terreno, disattendendo il contenuto dell’atto pubblico. Di seguito la ricorrente rievoca il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, per evidenziare come sia stato provato in causa che [OSCURATO:PERSONA] aveva il possesso dell’intero complesso immobiliare, costituito da terreno e fabbricato dal 1983 e che, quindi , poteva a lei trasferire non solo il diritto di proprietà, ma anche il possesso esercitato a decorrere dal 1983. 2.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1146, co.2 , cod. civ. in quanto, seppure fossero sussistentii presupposti per l’accessione del possesso, rimane insuperabile l’accertamento pure svolto dalla sentenza impugnata in ordine alla mancanza di provasul fatto che fosse maturato il ventennio necessario per l’usucapione dalla data di costruzione del fabbricato fino all’instaurazione del giudizio. Infatti, è evidente che, in mancanza del decorso del tempo complessivamente necessario per l’usucapione del diritto di proprietà sul fabbricato, è irrilevante la questione dell’esistenza dei presupposti per accessione del possesso. Invero l a ricorrente ripropone anche una rilettura delle dichiarazioni testimoniali,nel senso che la costruzione fosse stata realizzata in epoca risalente a oltre il ventennio dall’instaurazione del giudizio; però il motivo è inammissibile perché non soddisfa i requisiti posti d all’art. 360 , co. 1 , n. 5 cod. proc. civ. - che impone di individuare il fatto decisivo per il giudice che sia stato oggetto di discussione e del quale sia stato omesso l’esame - , limitandosi aproporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in sé inammissibile in sede di legittimità. 3.In conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente([OSCURATO:PERSONA], da una parte, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, unitariamente considerati) delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in e uro 2.500,00 per compensi, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso delle spese generali, iva e cpa ex lege,a vantaggio di ciascuna parte controricorrente( [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, unitariamente considerati). Ai sensi dell’art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presuppost