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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 34897/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19088/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 544/2023 depositata il 15/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi, con cui chiedeva la cassazione della sentenza n. 544/2023 con cui la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto avverso la sentenza n. 8673/2020, resa in primo grado dal Tribunale di Milano.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti deteriorati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tramite contratto di cessione pro soluto , pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2022, la seconda, in qualità di contestuale acquirente dei contratti di leasing risolti o scaduti, i beni ad essi correlati e le garanzie connesse tramite atto pubblico notarile.

Resta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

3. In data 10 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato, nel fascicolo telematico, atto denominato “Atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con adesione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contestuale rinuncia al controricorso”, sottoscritta dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale, della società ricorrente e delle società controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

6. Va pregiudizialmente osservato che in data 10 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato, nel fascicolo telematico, atto denominato “Atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con adesione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contestuale rinuncia al controricorso”, sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, della società ricorrente e delle due società controricorrenti.

7. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione.

8. Anorma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., non è a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19088/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 544/2023 depositata il 15/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi, con cui chiedeva la cassazione della sentenza n. 544/2023 con cui la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto avverso la sentenza n. 8673/2020, resa in primo grado dal Tribunale di Milano. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti deteriorati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tramite contratto di cessione pro soluto , pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2022, la seconda, in qualità di contestuale acquirente dei contratti di leasing risolti o scaduti, i beni ad essi correlati e le garanzie connesse tramite atto pubblico notarile. Resta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. 3. In data 10 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato, nel fascicolo telematico, atto denominato “Atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con adesione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contestuale rinuncia al controricorso”, sottoscritta dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale, della società ricorrente e delle società controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 6. Va pregiudizialmente osservato che in data 10 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato, nel fascicolo telematico, atto denominato “Atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con adesione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contestuale rinuncia al controricorso”, sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, della società ricorrente e delle due società controricorrenti. 7. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. 8. Anorma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., non è a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Te