CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16434/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, domiciliat i in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura G enerale dello Stato che l i rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 7; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1015/2019depositata il 12 febbraio 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 607, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare l’affrancazione dei fondi enfiteutici in esso indicati , affermando di aver inviato un atto stragiudiziale di diffida a provvedere e di aver già provveduto a versare una somma quale corrispettivo per l’affrancazione. Si costituivano il Ministero della economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, quale proprietaria dei fondi in oggetto ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 300/99, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 173del 2003, evidenziando l’irritualità della notifica del ricorso e , nel merito, che la richiesta di affrancazione era infondata a fronte delle irregolarità e inadempimenti compiuti dall’enfiteuta. In subordine, si rilevava l’erroneità del canone enfiteutico, esercitando il proprio diritto alla sua revisione ai sensi dell’art. 962 cod. civ. , essendo decorsi più di dieci anni dalla costituzione dell’enfiteusi ed essendosi verificato un eccessivo divario tra l’ammontare del canone e il valore attuale del fondo. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 1° giugno 2012, accoglieva la domanda di affrancazione e l’istanza dell’Amministrazione di revisione del canone enfiteutico, condannando il ricorrente al pagamento della sola somma di euro 10.072,20. 2. - Avverso tale sentenza, l’Amministrazione interponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] costituiva proponendo appello incidentale. La Corte di A ppello di Roma ha rigetta to entramb e le impugnazioni, confermando la sentenza di prime cure , previa eliminazione dell’indicazione del termine fissato per l’adempimento del pagamento della somma determinata a titolo di capitale per l’affrancazione del fondo , compensa ndo tra le parti le spese del giudizio. 3. - Il Ministero della economia e delle finanze e l'Agenzia del demaniohanno proposto per il ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. A fronte di essa, il difensore de i ricorrent i ha domandato la decisione della causa.Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 960 e 972 cod. civ.in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti evidenziano che l’enfiteusi è un diritto reale su un fondo altrui che attribuisce al titolare il “dominio utile” che avrebbe il proprietario, salvo due obblighi: quello di versare un canone periodico al concedente e quello di migliorare il fondo. Nel caso in cui non ottemperi a questi due obblighi, ilconcedente - ex art. 972 cod. civ. - può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarloo se è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteutaha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda. Rilevano che secondo la giurisprudenza e la dottrina la domanda di devoluzione del proprietario integra un caso di azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. , pur nella sua specificità. Da ciò deriverebbe, pertanto, che l’enfiteuta, affinché possa ottenere l’affrancazione, debba adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal contratto, incorrendo, altrimenti, in un inadempimento contrattuale. Dunque, nonostante l’art. 972 cod. civ.disciplini un caso particolare di risoluzione, applicabile al solo contratto enfiteutico, il giudice di secondo grado avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che i principi generali in materia di risoluzione contrattuale sanciti dal codice civile non siano applicabili al caso di specie. Infatti, seppur occorra guardare alla specificità della devoluzione, quest’ultima costituisce in ogni caso una fattispecie di risoluzione del rapporto contrattuale. Al fine di dar prova dell'inadempimento contrattuale, si deduce cheil [OSCURATO:PERSONA] ha sicuramente travalicato i limiti della causa del contratto nel momento in cui ha edificato abusivamente sui terreni dati in concessione sulla base di un contratto di enfiteusi su fondi rustici. Nel caso di specie, vi sarebbe stata una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale, essendo stato costruito sui terreni in questione il complesso “Saline n. 40” che, in nessun modo, rientrava nelle aspettative dell’Amministrazione al momento della stipula dell’enfiteusi. Il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbequindi contrario a quei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 cod. civ. e 1375 cod. civ. che dovrebbero permeare il rapporto contrattuale in tutte le sue fasi. 1.1.- Il motivo è infondato . La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico si inquadra nello schema generale della risoluzione per inadempimento, onde la devoluzione stessa non si avvera per la semplice e meccanica inadempienza da parte dell'enfiteuta, essendo, invece, necessario che il giudice accerti se l'inadempimento sia o meno colpevole (Cass., Sez. II , 5 marzo 1973 , n. 599 ; Cass., Sez. I , 16 novembre 1971, n. 3261). Tuttavia, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento (Cass., Sez. II, 13 giugno 2023 , n. 16724, che nella specieha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa). La sentenza impugnata è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.,Sez. III , 1° agosto 1991 , n. 8468 ) , secondo cui il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e973, cod. civ., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell’enfiteuta all’affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. 2. -Il ricorso è rigettato. 3. -Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre la non conformità della decisione di rigetto rispetto all e ragioni a base della proposta esclude l'applicazione dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. art. 380 bis cod. proc. civ.). Nel caso di specie, la proposta di definizione anticipata segnalava l'inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso in relazione alla richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie - preclusa in sede di legittimità - e all'assenza di un vizio di nullità della pronuncia per mancanza del minimo costituzionale della motivazione(ragioni ben diverse da quelle ravvisate dalla Corte). In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069). Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. VI-L,29 gennaio 2016, n. 1778) . P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati