Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:817
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0351_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa C‑351/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Parlamento europeo – Decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone – Elenco delle persone autorizzate a partecipare a una riunione interparlamentare in Giappone che non contiene il nome del ricorrente – Termine di ricorso – Dies a quo del termine di ricorso – Tardività – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 16)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Ricorso tardivo – Irricevibilità
(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 60)
(v. punti 25, 27)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve farsi carico delle proprie spese.