CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 15 marzo 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 12648 del 14/02/2020), in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Alessandria il 13 aprile 2011, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso il 20 settembre 2013, ha eliminato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Alessandria ; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 163 e 164 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo pervenuta in Cancelleria il 20 settembre 2021 rituale rinunzia all'impu gnazione. 4. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro cin quecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C