CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Brescia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 19 gennaio 2026 la Corte di appello di Brescia,come giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva irrogata aMarco Doria in anni 2, mesi 3 di reclusione, con le pene accessorie, applicata lacontinuazione in sede esecutiva tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze: 1) n.3150 del 2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 3 luglio 2023, parzialmenteriformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza in data 29 aprile 2024,irrevocabile il 17 dicembre 2024; 2) n. 8300 del 2022 emessa dal Tribunale diMilano in data 7 luglio 2022, confermata dalla Corte di appello di Milano il 3 maggio2023 e irrevocabile il 19 gennaio 2023, 3) n. 5671 del 2018 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milanoil 24 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 19 luglio 2019.2.Il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 669,comma 8, cod. proc. pen., perché ritiene che il fatto accertato con la sentenza dicondanna pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2022, consistente nell’omessapresentazione della dichiarazione IVA 2011, era identico al fatto per cui era statadichiarata l’estinzione del reato per prescrizione con la sentenza del Tribunale diBrescia nel 2023, consistente nell’omessa presentazione delle dichiarazioni per glianni 2010-2013, con violazione del divieto del ne bis in idem. Osserva che, lasentenza di proscioglimento, ancorché risalente al 3 luglio 2023, doveva prevaleresulla sentenza di condanna irrevocabile il 19 gennaio 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente non si è confrontato affatto con l’ordinanza impugnata nellaquale la Corte di appello ha chiarito che non si è verificata alcuna violazione deldivieto del ne bis in idem.In particolare, il reato di cui al capo I) della rubrica della sentenza diproscioglimento sub 2), è consistito nella omessa presentazione della dichiarazioneIVA della “Partners consorzio per lo sviluppo e l'opportunità” per l’annualità 2011,mentre la condanna della sentenza sub 1) ha avuto a oggetto la omessapresentazione della dichiarazione della “Partners consorzio per lo sviluppo el'opportunità” con riferimento alle dichiarazioni Iva e II.DD. per l’annualità 2013.Si tratta allora di fatti diversi per i quali non può operare l'art. 669 cod.proc. pen.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]