CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04180/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19651-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 76/2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Pagani quale addetto alla pulizia e allo spazzamento dei viali cimiteriali, aveva dichiarato illegittima la sanzione conservativa della sospensione dalla retribuzione per mesi sei e aveva compensato tra le parti le spese dì lite. 2. La Corte distrettuale, pur non condividendo l'assunto del primo giudice, posto a fondamento della statuizione sulle spese ("tenuto conto in ogni caso della rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal dipendente"), ha comunque ritenuto la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensarle rappresentate dalla condotta del dipendente e dal contrasto delle decisioni che si erano alternate nelle varie fasi processuali e dalla difficile ricostruzione in fatto della vicenda. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo. 4. Il Comune di Pagani non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale, interpretando in modo illegittimo gli artt. 91 e 92 cpc, adottato motivazioni illogiche e contraddittorie in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero comportato la compensazione delle spese di lite, individuate in vicende marginali della causa e da considerare non "analoghe" a quelle tipizzate dal legislatore. 2. Il motivo non è fondato. 3. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con atto del 16.1.2017) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso Ric. 2021 n. 19651 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020). 4. In particolare, con sentenza n. 77 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. 5. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del 07/08/2019). 6. Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 2011). 7. Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha assolto 4.a' tale onere motivazionale avendo ravvisato dette gravi ed eccezionali ragioni nella condotta tenuta dal dipendente negli eventi in cui è stato coinvolto, nell'esame reiterato della vicenda in sede giudiziale, che aveva dato luogo a pronunce giudiziali contrastanti nelle varie fasi e gradi di merito nonché nella problematicità dell'accertamento su alcuni elementi di fatto che avevano reso difficile la ricostruzione della vicenda. 8. In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o Ric. 2021 n. 19651 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- IL erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021). 9. Le ragioni individuate dalla Corte distrettuale, a parere del Collegio, non sono né erronee, perché riguardanti dati di fatto reali, né illogiche, in quanto ragionevoli e coerenti. 10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 11. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l'intimato svolto attività difensiva. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello