CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09960/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 6241/2023, depositata il 13/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6241/2023, depositata il 13/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CommissioneTributaria Provinciale di Caserta di accogliere il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]contro l'avviso di accertamento in rettifica n. 90362, con cui l’ufficio,Numero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/2026ferma la categoria catastale (D/1), variava le rendite degli immobili diproprietà della società, siti nel Comune di Vitulazio (CE) e censiti al foglio24, particella 5157, sub 5 e sub 6, portandole da euro 2.024,50 ad euro3.050,00 per il subalterno 5, e da euro 5.392,42 ad euro 8.580,00, per ilsubalterno 6.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.lgs n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado respinto l’appello con motivazioneapparente.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.(Cass., n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass., n. 23580/2025; n. 23577/2025; n.7090/2022; n. 22598/2018; Sez. Un., n. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiNumero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/2026ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis: Cass., n.22748/2025, che cita Cass., n. 13366/2016).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Infine, non rileva che la sentenza riporti le deduzioni difensive diuna delle parti.1.6. In tema di motivazione, l’indirizzo interpretativo di questa Corte,a partire da Cass., Sez. Un., n. 642/2015, è consolidato nel senso che lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, come nelcaso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo.1.7. Tale tecnica di redazione, infatti, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, non può ritenersi, di per sé, sintomatica di undifetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato (conf. Cass., n. 29028/2022; n.12901/2019; n. 22562/2016).Numero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/20261.8. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che èstato idoneamente giustificato dalla ritenuta erroneità dell’accertamento inrettifica compiuto dall’ufficio. Alla base della decisione la considerazionedel giudice di appello che “gli interventi edilizi denunciati con proceduraDOCFA non avevano determinato alcun aumento delle volumetria o dellasuperficie complessiva originaria, né possono configurarsi comeristrutturazione dell’edificio industriale con conseguente miglioramentodelle sue caratteristiche qualitative o costruttive”.1.9. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 28 r.d.l. n. 652/1939, conv. in legge n.1249/1939, degli artt. 27, 28 e 30 d.P.R. n. 1142/1942, nonché dell’art. 1,comma 244, legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoannullato l’atto impugnato sull’errato presupposto che l’aumento dellarendita non fosse giustificato, quando invece era dipeso dall’inclusionenella base di calcolo di una serie di elementi rilevanti ai sensi dellanormativa citata, quali “spese tecniche”, “oneri concessori”, “onerifinanziari” e “profitto imprenditore”, la cui incidenza sulla rendita era stataignorata dal giudice di appello.2.1. La censura è fondata.2.2. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale,l'attribuzione della rendita catastale proposta dal proprietario con la cd.procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939, conv. inlegge n. 1249/1939, con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando oun procedimento diretto, fondato sul reddito lordo ordinariamenteritraibile, detratte spese ed eventuali perdite (ex artt. 15 - 26 d.P.R. n.Numero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/20261142/1949), ovvero un procedimento indiretto, che individua il valore delcapitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile (secondo,dunque, il relativo mercato delle compravendite, ex art. 28, comma 1,d.P.R. n. 1142/1949) o dal costo di ricostruzione (ex art. 28, comma 2,d.P.R. n. 1142/1949), tenendo conto, in tale ultimo caso, di un adeguatocoefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unitàimmobiliari (cfr. Cass., n. 33799/2024; n. 7984/2022; n. 4837/2022; n.13778/2019; n. 1476/2018; n. 888/2018).2.3. Nel caso di specie, è stato utilizzato, già in sede di Docfa, ilcriterio del costo di costruzione.2.4. Recependo il dettato legislativo, la Circolare n. 6/T emanatadall'Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012 (in materia di"Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari adestinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"), elevata arango normativo dalla legge n. 190/2014, prevede che, nell’ambito delprocedimento indiretto, "Il valore venale può essere individuato tramiteun'indagine del mercato delle compravendite, e in via subordinataprocedimento relativo all'approccio reddituale, il mercato dellecompravendite, riferite al biennio economico 1988-89 e relative allatipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento" (par. 5).2.5. Più in dettaglio, i criteri tecnici per la determinazione della renditacatastale con l'approccio di costo sono fissati dall'allegato II alla predettaCircolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dallasommatoria del valore del lotto, comprensivo dell'area coperta e delle areescoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione a nuovodelle strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, delle spese tecnicherelative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, degli onericoncessori e di urbanizzazione e di quelli finanziari, nonché del profittonormale del promotore immobiliare, che risulta "dalla remunerazioneNumero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/2026ordinaria, connessa al rischio assunto nell'operazione e comprensiva degliinteressi sull'eventuale capitale proprio investito, che il promotore ritraeper lo svolgimento la sua attività".2.6. Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare leoperazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie,assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi noncondizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da partedel proprietario (sugli immobili a destinazione speciale o particolare, cfr.Cass., n. 9109/2024; n. 9947/2023; n. 7850/2020; n. 13778/2019, cit.;n. 7377/2019; n. 1476/2018, cit.; n. 888/2018, cit.; con riferimentoall'approccio di costo: Cass., n. 22558/2022; n. 3918/2022).2.7. Ebbene, la valutazione della correttezza della stima alla basedell’avviso di accertamento in rettifica impugnato avrebbe dovutoestendersi all’apprezzamento delle spese tecniche, degli oneri diurbanizzazione e di quelli finanziari, nonché del profitto dell'imprenditore,cioè di tutti quegli elementi di fatto che, secondo la richiamata normativa,incidono sulla quantificazione della complessiva rendita catastale dell'unitàimmobiliare (in termini, Cass., n. 31322/2025; n. 22299/2025; n.13831/2025; n. 5452/2025; n. 22558/2022; n. 3918/2022, cit.).2.8. L’accertamento giudiziale, invece, prescinde del tutto dal computodi tali elementi, nei quali il giudice di appello avrebbe potuto trovare laragione del discostamento tra la rendita proposta in docfa e quellaaccertata dall’ufficio.2.9. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione alsecondo motivo, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia, attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.MNumero registro generale 10673/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 9960/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]