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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 25305/2026

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e di Frosinone;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl ’ inammissibi l ità del r icorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Frosinone, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del10 novembre 2025, ha accolto parzialmente l’istanza proposta nell’interesse diMario Pintore di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. con riferimentoai fatti oggetto delle sentenze n. 2156/2023, irrevocabile dal 23.3.2024, e n.802/2024, irrevocabile dal 2.11.2024, emesse dal Tribunale di Frosinone, e harideterminato la pena in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.100 di multa, eha rigettato nel resto la richiesta.2.

Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha evidenziato che i reatioggetto delle sentenze richiamate ai nn. 1-8 dell’istanza, sebbene siano dellastessa indole, risultano commessi a notevole distanza di tempo, in luoghi diversie taluni realizzati in concorso con persone diverse, per cui ha escluso che glistessi siano frutto di un unico disegno criminoso, ciò a differenza dei reati indicatiai nn. 9 e 10, che sono invece caratterizzati dall’identità delle modalità e deiluoghi oltre alla stretta contiguità temporale.3.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto due motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che il giudicedell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto, pur riconoscendo il vincolodella continuazione tra le sentenze riportate ai nn. 9 e 10 dell’istanza, haimmotivatamente escluso i fatti oggetto delle altre sentenze non tenendo contodella continuità temporale tra gli stessi, commessi tra il 2016 ed il 2021.

Tutti ireati ritenuti, d’altro canto, sono contro il patrimonio - furti aggravati, furti condestrezza, furti con strappo e rapine improprie - presentano un identico modusoperandi e sono orientati verso la medesima finalità, ossia il reperimento didenaro liquido.

Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimentosarebbe apparente in quanto la giustificazione fornita sarebbe solo formale eresa senza analizzare gli elementi effettivamente rilevanti.

Il giudicedell’esecuzione, infatti, avrebbe valorizzato ciascun episodio in modo isolato,senza effettuare una valutazione complessiva dell’intero percorso delittuoso.

Aciò dovendosi anche aggiungere che il giudice avrebbe omesso di valutare ilpossibile riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra blocchi o gruppiautonomi di reati.3.2.

Vizio di motivazione.

Nel secondo motivo la difesa deduce la mancanzao manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen. e671 cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione dell’aumento di penaoperato per il riconoscimento del vincolo della continuazione.

Nella prospettivadel ricorrente il percorso giustificativo e motivazionale seguito nel provvedimentoimpugnato sarebbe carente in quanto il giudice si sarebbe limitato a stabilire lapena complessiva senza evidenziare le ragioni e i criteri di calcolo applicati per laquantificazione dell’aumento.4.

In data 30 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.evidenziando che il mancato riconoscimento della continuazione tra i fattioggetto delle sentenze indicate tra il numero 1 e il numero 8 sarebbe immotivatoin quanto il giudice non avrebbe tenuto conto della continuità temporale tra glistessi, dell’omogeneità delle condotte e dell’identico modus operandi.

A ciòdovendosi anche aggiungere che il giudice avrebbe omesso di valutare ilpossibile riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra blocchi o gruppiautonomi di reati.La doglianza è infondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto correttoriferimento ai principi indicati e ha adeguatamente esposto le ragioni sulle qualiha fondato il rigetto dell’istanza.La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimentoall’arco temporale nel quale sono stati commessi gli altri reati, dal 2016 al 2021e comunque a distanza considerevole anche ognuno da quello successivo, e alladiversa identità dei concorrenti nella realizzazione degli stessi, ha dato coerenteconto dell’assenza di elementi significativi dell’esistenza di un medesimo disegnocriminoso e che piuttosto tali fatti sono espressione di uno stile di vita.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento alla determinazione dell’aumento di pena operato per ilriconoscimento del vincolo della continuazione.La doglianza è infondata.La motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento ai criteridi cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., è adeguata e non è sindacabile inquesta sede.A fronte del minimo aumento applicato, infatti, si deve ritenere che ilgiudice si sia comunque conformato alla giurisprudenza di legittimità sul puntoper cui «in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen.» (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01; Sez. 5, n. 32511 del14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 – 01).4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Frosinone;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl ’ inammissibi l ità del r icorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Frosinone, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del10 novembre 2025, ha accolto parzialmente l’istanza proposta nell’interesse diMario Pintore di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. con riferimentoai fatti oggetto delle sentenze n. 2156/2023, irrevocabile dal 23.3.2024, e n.802/2024, irrevocabile dal 2.11.2024, emesse dal Tribunale di Frosinone, e harideterminato la pena in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.100 di multa, eha rigettato nel resto la richiesta.2. Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha evidenziato che i reatioggetto delle sentenze richiamate ai nn. 1-8 dell’istanza, sebbene siano dellastessa indole, risultano commessi a notevole distanza di tempo, in luoghi diversie taluni realizzati in concorso con persone diverse, per cui ha escluso che glistessi siano frutto di un unico disegno criminoso, ciò a differenza dei reati indicatiai nn. 9 e 10, che sono invece caratterizzati dall’identità delle modalità e deiluoghi oltre alla stretta contiguità temporale.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto due motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudicedell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto, pur riconoscendo il vincolodella continuazione tra le sentenze riportate ai nn. 9 e 10 dell’istanza, haimmotivatamente escluso i fatti oggetto delle altre sentenze non tenendo contodella continuità temporale tra gli stessi, commessi tra il 2016 ed il 2021. Tutti ireati ritenuti, d’altro canto, sono contro il patrimonio - furti aggravati, furti condestrezza, furti con strappo e rapine improprie - presentano un identico modusoperandi e sono orientati verso la medesima finalità, ossia il reperimento didenaro liquido. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimentosarebbe apparente in quanto la giustificazione fornita sarebbe solo formale eresa senza analizzare gli elementi effettivamente rilevanti. Il giudicedell’esecuzione, infatti, avrebbe valorizzato ciascun episodio in modo isolato,senza effettuare una valutazione complessiva dell’intero percorso delittuoso. Aciò dovendosi anche aggiungere che il giudice avrebbe omesso di valutare ilpossibile riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra blocchi o gruppiautonomi di reati.3.2. Vizio di motivazione. Nel secondo motivo la difesa deduce la mancanzao manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen. e671 cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione dell’aumento di penaoperato per il riconoscimento del vincolo della continuazione. Nella prospettivadel ricorrente il percorso giustificativo e motivazionale seguito nel provvedimentoimpugnato sarebbe carente in quanto il giudice si sarebbe limitato a stabilire lapena complessiva senza evidenziare le ragioni e i criteri di calcolo applicati per laquantificazione dell’aumento.4. In data 30 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.evidenziando che il mancato riconoscimento della continuazione tra i fattioggetto delle sentenze indicate tra il numero 1 e il numero 8 sarebbe immotivatoin quanto il giudice non avrebbe tenuto conto della continuità temporale tra glistessi, dell’omogeneità delle condotte e dell’identico modus operandi. A ciòdovendosi anche aggiungere che il giudice avrebbe omesso di valutare ilpossibile riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra blocchi o gruppiautonomi di reati.La doglianza è infondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto correttoriferimento ai principi indicati e ha adeguatamente esposto le ragioni sulle qualiha fondato il rigetto dell’istanza.La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimentoall’arco temporale nel quale sono stati commessi gli altri reati, dal 2016 al 2021e comunque a distanza considerevole anche ognuno da quello successivo, e alladiversa identità dei concorrenti nella realizzazione degli stessi, ha dato coerenteconto dell’assenza di elementi significativi dell’esistenza di un medesimo disegnocriminoso e che piuttosto tali fatti sono espressione di uno stile di vita.3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento alla determinazione dell’aumento di pena operato per ilriconoscimento del vincolo della continuazione.La doglianza è infondata.La motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento ai criteridi cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., è adeguata e non è sindacabile inquesta sede.A fronte del minimo aumento applicato, infatti, si deve ritenere che ilgiudice si sia comunque conformato alla giurisprudenza di legittimità sul puntoper cui «in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen.» (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01; Sez. 5, n. 32511 del14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 – 01).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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