CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 04384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11277/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1121/2016 depositata il 25/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR del Veneto, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla società verso l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate aveva rettificato in via induttiva il reddito dichiarato per il 2008. 2. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente deduce di aver aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. 2. A sostegno dell’istanza ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del D.L. 148/2017, dichiarando di avere provveduto al pagamento, in unica soluzione, dell’intero importo risultante dovuto nei termini di legge e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. 3. Peraltro, va evidenziato che, dalla memoria depositata, dalla documentazione allegata e, in particolare, dall’espresso impegno a rinunciare al ricorso assunto con l’adesione alla cd. rottamazione-bis, emerge il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare questo giudizio da parte del contribuente con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Ne consegue che le spese rimangono a carico di chi le haanticipate e che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U.,ord. n.19976 del 19 luglio 2024). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Cos