CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28465/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato presso lo F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28465/2020 Numero sezionale 4954/2022 Studio tributario associato “Avv.ti Catania – Todaro”, sito in Messina, Numero di raccolta generale 18496/2022Data pubblicazione 08/06/2022 alla via T. Capra, is. 301/bis; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2567/16/20 depositata in data 29/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso accertamento per imposta di registro relativo all’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata a seguito della tassazione di due lotti di terreno edificabile; - la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era gravata di appello da parte dell’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione in quanto, così come operato dal giudice di primo grado, riteneva non evidenziati gli elementi costitutivi della plusvalenza anche alla luce della definizione del valore dei beni in sede di accertamento con adesione a seguito di rivalutazione degli stessi e versamento dell’imposta sostitutiva; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c. 1 lett. b) del TUIR previgente, attuale art. 68 TUIR in vigore, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente non tenuto conto del fatto che la plusvalenza non è stata dichiarata, essendosi il giudice dell’appello limitato a annullare l’atto impugnato senza esaminare il merito della pretesa azionata con tale provvedimento; - il motivo è fondato; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28465/2020 - va premesso che questa Corte (in argomento Cass. n. Numero sezionale 4954/2022Numero di raccolta generale 18496/2022 13133/2022) ha chiarito come debba escludersi la decadenza Data pubblicazione 08/06/2022 del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorché nel successivo atto traslativo sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione; il valore periziato costituisce, ex lege, valore normale minimo di riferimento; - invero, una volta verificatisi i presupposti previsti dal citato art. 7 della legge n. 448 del 2001 per fruire dell'imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore; - con il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al citato art. 7, il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite (prova nella specie non fornita anche perché la questione neppure è stata posta)»; - ciò chiarito, è ben vera quindi per conseguenza l’esclusione dell’automatica rilevanza del valore ai fini del tributo di registro, poiché deve confermarsi (in termini Cass. 19289/2020) che con norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, l'art. 5, comma 3, del d. Lgs. n.147 del 2015 ha stabilito che l'art. 68 del TUIR relativo alle plusvalenze, di cui alle lett. a) e b) F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28465/2020 dell'art.67, si interpreta nel senso che, per la cessione di Numero sezionale 4954/2022Numero di raccolta generale 18496/2022 immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è Data pubblicazione 08/06/2022 desumibile in via presuntiva sulla sola base del valore accertato (anche mediante accertamento con adesione) ai fini dell'imposta di registro; in tal senso la sentenza impugnata è conforme alla regola probatoria normativamente stabilita, essendo pacifico in fatto che il presunto maggiore corrispettivo conseguito dal cedente è stato desunto in via automatica dall'Ufficio sulla base della sola circostanza del maggior valore venale dell'immobile definito dalla parte acquirente mediante accertamento con adesione ai fini dell'imposta di successione; - nondimeno, però, il giudice non doveva puramente limitarsi all’annullamento dell’atto impugnato; questi doveva esaminare il merito e – se sussistente – rideterminare la pretesa tributaria come risultante dagli elementi di prova dedotti dalle parti (tra molte Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018); - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del presente giudizio