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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24411/2026

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ui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/09/2025 della Corte di appello di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, anche in qualità di sostituto processuale dei difensori dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 15/06/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di AbubacarBarry, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia, mediante la concessione a ciascuno di essi del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dei predetti imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti.

Sostiene, in particolare, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto il coinvolgimento nel delitto dell'imputato, posto che, per un verso, sarebbe stata affermata la sussistenza del dolo del predetto sebbene costui, al suo primo giorno di lavoro, fosse stato sorpreso nel mentre era intento a mettere a dimora nel terreno talune piantine, di tipologia non agevolmente evincibile, in una zona del fondo distante da quella in cui erano installate le serre destinate alla coltivazione delle piante di cannabis e non vi fosse prova alcuna di suoi accessi al casolare ove era stoccato altro stupefacente essiccato di analoga qualità e, per altro verso, sarebbe stato omesso ogni accertamento in ordine al principio attivo caratterizzante gli organismi vegetali sequestrati, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato.

Aggiunge, da ultimo, che il delitto de quo si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025.

2.2. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole del pari, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti. 2Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse preso parte, in maniera consapevole, alla perpetrazione del delitto, in quanto la sussistenza del dolo sarebbe stata inferita, con argomentato, in tesi, apodittico, dall'essere stato il predetto sorpreso mentre, al suo primo giorno di lavoro, metteva a dimora nel terreno talune piantine di marijuana, sebbene il luogo in cui ciò avveniva fosse distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali e non vi fosse prova di suoi precedenti accessi al casolare al cui interno era custodito un quantitativo essiccato di stupefacente della medesima tipologia; sostiene, altresì, che sarebbe stato omesso ogni accertamento in ordine al principio attivo caratterizzante gli organismi vegetali sequestrati, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025.

2.3. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore lamenta egualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti.

Sostiene al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse concorso, con consapevolezza, alla commissione del delitto, in quanto la sussistenza del dolo sarebbe stata inferita, con argomentato che si vuole apodittico, dall'essere stato il predetto sorpreso mentre, al suo primo giorno di lavoro, metteva a dimora nel terreno piante di marijuana di ridotte dimensioni, sebbene il luogo in cui ciò avveniva fosse distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali; rileva, inoltre, che sarebbe stato omesso l'accertamento del principio attivo caratterizzante le piante di marijuana sequestrate, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025.

2.4. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore, come i colleghi, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in 3punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti.

Rileva, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse concorso, con consapevolezza, alla commissione del delitto, in quanto la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe stata inferita, con motivazione che si vuole apodittica, dall'essere stato il predetto bloccato mentre, al suo primo giorno di lavoro, era intento a mettere a dimora nel terreno alcune piantine di marijuana, pur se il luogo in cui ciò avveniva era distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali; rileva, inoltre, che sarebbe stato omesso l'accertamento del principio attivo caratterizzante le piante di marijuana sequestrate, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Inammissibili perché aspecifici o estrinsecamente generici sono i motivi dei ricorsi presentati nell'interesse di ciascuno degli imputati, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identiche sono le doglianze con essi prospettate, lamentandosi, in ognuna delle azionate impugnative, la violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti e di ritenuta offensività delle condotte.

Reputa il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, nella sentenza oggetto d'impugnativa, sia stato valutato, con il necessario rigore, l'elemento psicologico che caratterizzava la condotta tenuta dai soggetti agenti, essendosi affermato che «... gli imputati sono stati colti in flagranza mentre interravano e innaffiavano piante di marijuana all'interno di una vastissima piantagione adibita a tale coltura (20 serre dell'estensione complessiva di circa 7.000 mq.; oltre 89.600 piante di marijuana e un casolare al cui interno erano collocate piante poste a essiccare)» e che «... il contesto era tale per cui... quando hanno eseguito il lavoro si erano necessariamente resi conto del reale tipo di colture alle quali stavano lavorando, dal momento che sul posto erano presenti piante adulte di 4marijuana dal formato inconfondibile...., che non risultava che nella vasta piantagione vi fossero altri tipi di colture e che l'intera attività era unitariamente svolta e coordinata dagli italiani che la dirigevano», essendosi concluso, quindi, che «... correttamente la sentenza impugnata... ha... ritenuto integrato l'apporto concorsuale, avendo gli imputati prestato per un tempo apprezzabile... un consapevole e rilevante contributo all'illecita attività di coltivazione... », essendosi, altresì, puntualizzato, con precipuo riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che «... ancora più evidente è la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che è stato trovato in possesso del borsello contenente le due buste di marijuana già essiccata, identica ad altra trovata nel vicino casolare, per un totale di circa un chilogrammo...» ed essendosi soggiunto, infine, che «... l'evidenza di quanto riscontrato al momento dell'arresto in flagranza non è smentita dagli argomenti difensivi, secondo cui le dimensioni delle piantine che venivano messe a dimora non avrebbero consentito ai lavoratori extracomunitari, assoldati a giornata, di rendersi conto che si trattava di marijuana, e non consentirebbero, sul piano oggettivo, di ritenere integrato il requisito dell'offensività della condotta di coltivazione, in rapporto al prematuro stadio di sviluppo di quelle specifiche piante...», posto che «... la tesi per cui le piante che venivano poste a dimora non sarebbero state riconoscibili è smentito da quanto si è detto a proposito del carattere assolutamente univoco del contesto, tale da rendere manifesto a chiunque il tipo di coltivazione praticata...» (così alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Del pari, ritiene il Collegio che, nella sentenza della Corte territoriale, sia stato adeguatamente valutato anche il profilo dell'offensività delle condotte tenute dagli imputati, in rapporto allo stadio di sviluppo in concreto raggiunto dagli organismi vegetali al momento della loro messa a dimora, essendosi affermato che «... anche la messa a dimora di nuove colture rientra nella nozione di coltivazione e ha contribuito ad accrescere la potenzialità produttiva della piantagione, attesa la conformità delle nuove piante al tipo botanico e la loro attitudine, anche per le modalità professionali e organizzate della coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente...» (così a pag. 5 della sentenza impugnata), in perfetta aderenza, peraltro, all'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più ampio consesso, ha, da tempo, affermato che «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente» (in tal senso: Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01). 5Orbene, a fronte di un impianto argomentativo siffatto, appare evidente l'aspecificità o genericità estrinseca delle doglianze fatte valere con i motivi di ricorso concretamente articolati.

In particolare, non si confrontano, in alcun modo, con l'argomentato a corredo della decisione assunta dalla Corte di appello né la lamentazione imperniata sull'ipotizzata omessa valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto in contestazione, né la doglianza fondata sulla presunta inoffensività delle condotte tenute dai soggetti agenti.

Ciò perché i ricorrenti si sono limitati a riproporre le osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di merito, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti da questi spesi per confutare le prospettazioni al riguardo contenute negli atti di appello.

Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, sono, tuttavia, affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di ricorso con cui, a fronte di un argomentato esauriente — qual è, in specie, quello elaborato dalla Corte di appello di Catanzaro — si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

Deve, da ultimo, rilevarsi che risulta destituita di fondamento anche la doglianza, articolata in ciascuno dei ricorsi in disamina, con cui è dedotta l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna.

Osserva, infatti, il Collegio che, per l'epoca della commissione dello stesso (l'illecito risulta accertato il 12/06/2018), trova concreta applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dal disposto dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103 del 2017, avendo, di recente, affermato la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 6legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (in tal senso: Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G. c/Polichetti, Rv. 288175-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q P.Q.MIl consigliere estensore Il IresideGennaro [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] Catenazzo 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/09/2025 della Corte di appello di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, anche in qualità di sostituto processuale dei difensori dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 15/06/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di AbubacarBarry, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia, mediante la concessione a ciascuno di essi del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dei predetti imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti. Sostiene, in particolare, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto il coinvolgimento nel delitto dell'imputato, posto che, per un verso, sarebbe stata affermata la sussistenza del dolo del predetto sebbene costui, al suo primo giorno di lavoro, fosse stato sorpreso nel mentre era intento a mettere a dimora nel terreno talune piantine, di tipologia non agevolmente evincibile, in una zona del fondo distante da quella in cui erano installate le serre destinate alla coltivazione delle piante di cannabis e non vi fosse prova alcuna di suoi accessi al casolare ove era stoccato altro stupefacente essiccato di analoga qualità e, per altro verso, sarebbe stato omesso ogni accertamento in ordine al principio attivo caratterizzante gli organismi vegetali sequestrati, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato. Aggiunge, da ultimo, che il delitto de quo si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025. 2.2. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole del pari, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti. 2Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse preso parte, in maniera consapevole, alla perpetrazione del delitto, in quanto la sussistenza del dolo sarebbe stata inferita, con argomentato, in tesi, apodittico, dall'essere stato il predetto sorpreso mentre, al suo primo giorno di lavoro, metteva a dimora nel terreno talune piantine di marijuana, sebbene il luogo in cui ciò avveniva fosse distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali e non vi fosse prova di suoi precedenti accessi al casolare al cui interno era custodito un quantitativo essiccato di stupefacente della medesima tipologia; sostiene, altresì, che sarebbe stato omesso ogni accertamento in ordine al principio attivo caratterizzante gli organismi vegetali sequestrati, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025. 2.3. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore lamenta egualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti. Sostiene al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse concorso, con consapevolezza, alla commissione del delitto, in quanto la sussistenza del dolo sarebbe stata inferita, con argomentato che si vuole apodittico, dall'essere stato il predetto sorpreso mentre, al suo primo giorno di lavoro, metteva a dimora nel terreno piante di marijuana di ridotte dimensioni, sebbene il luogo in cui ciò avveniva fosse distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali; rileva, inoltre, che sarebbe stato omesso l'accertamento del principio attivo caratterizzante le piante di marijuana sequestrate, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025. 2.4. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore, come i colleghi, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, in 3punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti. Rileva, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che l'imputato avesse concorso, con consapevolezza, alla commissione del delitto, in quanto la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe stata inferita, con motivazione che si vuole apodittica, dall'essere stato il predetto bloccato mentre, al suo primo giorno di lavoro, era intento a mettere a dimora nel terreno alcune piantine di marijuana, pur se il luogo in cui ciò avveniva era distante da quello ove erano installate le serre destinate alla coltivazione dei medesimi organismi vegetali; rileva, inoltre, che sarebbe stato omesso l'accertamento del principio attivo caratterizzante le piante di marijuana sequestrate, in spregio alla regola della necessaria offensività del reato e aggiunge, da ultimo, che il delitto si sarebbe, comunque, estinto per prescrizione alla data del 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibili perché aspecifici o estrinsecamente generici sono i motivi dei ricorsi presentati nell'interesse di ciascuno degli imputati, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identiche sono le doglianze con essi prospettate, lamentandosi, in ognuna delle azionate impugnative, la violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui estrarre sostanze stupefacenti e di ritenuta offensività delle condotte. Reputa il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, nella sentenza oggetto d'impugnativa, sia stato valutato, con il necessario rigore, l'elemento psicologico che caratterizzava la condotta tenuta dai soggetti agenti, essendosi affermato che «... gli imputati sono stati colti in flagranza mentre interravano e innaffiavano piante di marijuana all'interno di una vastissima piantagione adibita a tale coltura (20 serre dell'estensione complessiva di circa 7.000 mq.; oltre 89.600 piante di marijuana e un casolare al cui interno erano collocate piante poste a essiccare)» e che «... il contesto era tale per cui... quando hanno eseguito il lavoro si erano necessariamente resi conto del reale tipo di colture alle quali stavano lavorando, dal momento che sul posto erano presenti piante adulte di 4marijuana dal formato inconfondibile...., che non risultava che nella vasta piantagione vi fossero altri tipi di colture e che l'intera attività era unitariamente svolta e coordinata dagli italiani che la dirigevano», essendosi concluso, quindi, che «... correttamente la sentenza impugnata... ha... ritenuto integrato l'apporto concorsuale, avendo gli imputati prestato per un tempo apprezzabile... un consapevole e rilevante contributo all'illecita attività di coltivazione... », essendosi, altresì, puntualizzato, con precipuo riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che «... ancora più evidente è la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che è stato trovato in possesso del borsello contenente le due buste di marijuana già essiccata, identica ad altra trovata nel vicino casolare, per un totale di circa un chilogrammo...» ed essendosi soggiunto, infine, che «... l'evidenza di quanto riscontrato al momento dell'arresto in flagranza non è smentita dagli argomenti difensivi, secondo cui le dimensioni delle piantine che venivano messe a dimora non avrebbero consentito ai lavoratori extracomunitari, assoldati a giornata, di rendersi conto che si trattava di marijuana, e non consentirebbero, sul piano oggettivo, di ritenere integrato il requisito dell'offensività della condotta di coltivazione, in rapporto al prematuro stadio di sviluppo di quelle specifiche piante...», posto che «... la tesi per cui le piante che venivano poste a dimora non sarebbero state riconoscibili è smentito da quanto si è detto a proposito del carattere assolutamente univoco del contesto, tale da rendere manifesto a chiunque il tipo di coltivazione praticata...» (così alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Del pari, ritiene il Collegio che, nella sentenza della Corte territoriale, sia stato adeguatamente valutato anche il profilo dell'offensività delle condotte tenute dagli imputati, in rapporto allo stadio di sviluppo in concreto raggiunto dagli organismi vegetali al momento della loro messa a dimora, essendosi affermato che «... anche la messa a dimora di nuove colture rientra nella nozione di coltivazione e ha contribuito ad accrescere la potenzialità produttiva della piantagione, attesa la conformità delle nuove piante al tipo botanico e la loro attitudine, anche per le modalità professionali e organizzate della coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente...» (così a pag. 5 della sentenza impugnata), in perfetta aderenza, peraltro, all'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più ampio consesso, ha, da tempo, affermato che «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente» (in tal senso: Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01). 5Orbene, a fronte di un impianto argomentativo siffatto, appare evidente l'aspecificità o genericità estrinseca delle doglianze fatte valere con i motivi di ricorso concretamente articolati. In particolare, non si confrontano, in alcun modo, con l'argomentato a corredo della decisione assunta dalla Corte di appello né la lamentazione imperniata sull'ipotizzata omessa valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto in contestazione, né la doglianza fondata sulla presunta inoffensività delle condotte tenute dai soggetti agenti. Ciò perché i ricorrenti si sono limitati a riproporre le osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di merito, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti da questi spesi per confutare le prospettazioni al riguardo contenute negli atti di appello. Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, sono, tuttavia, affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di ricorso con cui, a fronte di un argomentato esauriente — qual è, in specie, quello elaborato dalla Corte di appello di Catanzaro — si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). Deve, da ultimo, rilevarsi che risulta destituita di fondamento anche la doglianza, articolata in ciascuno dei ricorsi in disamina, con cui è dedotta l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna. Osserva, infatti, il Collegio che, per l'epoca della commissione dello stesso (l'illecito risulta accertato il 12/06/2018), trova concreta applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dal disposto dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103 del 2017, avendo, di recente, affermato la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 6legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (in tal senso: Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G. c/Polichetti, Rv. 288175-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q P.Q.MIl consigliere estensore Il IresideGennaro [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] Catenazzo 7
Sentenza Cassazione n. 24411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris