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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19906/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, legge fa Il.; considerato che; - il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, cit.) è punibile anche a titolo di colpa (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02), non venendo in rilievo per essa la colpa grave prevista per la diversa ipotesi di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. richiamata dal ricorso; - il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento», non venendo in rilievo rispetto alla sussistenza del rato che la situazione patrimoniale della società fosse già compromessa ed essa si trovasse in stato di insolvenza indipendentemente dalla «gestione contabile»; ed è del tutto assertiva la prospettazione difensiva volta ad assumere l'inoffensività del fatto (che non sarebbe stata correttamente vagliata dalla Corte di merito); - il terzo motivo, quantunque muova da premesse corrette in diritto, contiene censure del tutto generiche rispetto alle ragioni che sarebbero state pretermesse dalla Corte di appello e che avrebbero dovuto condurre a ritenere eccessiva la durata di un anno (inferiore al medio edittale: cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) delle sanzioni accessorie fallimentari; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso e la fondatezza di tali censure; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, legge fa Il.; considerato che; - il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, cit.) è punibile anche a titolo di colpa (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02), non venendo in rilievo per essa la colpa grave prevista per la diversa ipotesi di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. richiamata dal ricorso; - il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento», non venendo in rilievo rispetto alla sussistenza del rato che la situazione patrimoniale della società fosse già compromessa ed essa si trovasse in stato di insolvenza indipendentemente dalla «gestione contabile»; ed è del tutto assertiva la prospettazione difensiva volta ad assumere l'inoffensività del fatto (che non sarebbe stata correttamente vagliata dalla Corte di merito); - il terzo motivo, quantunque muova da premesse corrette in diritto, contiene censure del tutto generiche rispetto alle ragioni che sarebbero state pretermesse dalla Corte di appello e che avrebbero dovuto condurre a ritenere eccessiva la durata di un anno (inferiore al medio edittale: cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) delle sanzioni accessorie fallimentari; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso e la fondatezza di tali censure; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 19906/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris