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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 35944/2023

Testo disponibile della fonte

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1/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6634/2023 rg. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], BorchiGlenda, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 244, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio civile pendente n. 3642/19 del TRIBUNALE di PISTOIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Osservato che: § 1.1I su indicati ricorrenti - nella loro qualità di eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA] – hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod.proc.civ . (notificato il 15.3.2023), con riguardo al procedimento introdotto da AL-CA Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] c. sas nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (Tribunale Civile di Pistoia, n. 3642/19 rg; atto di citazione notificato in data 28.11.2019).

Procedimento nel quale, attesa la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese (18.1.2021), risultava costituito [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in quanto successore ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta, e nel quale – a seguito del decesso del Borchi (25.7.2022) –essi ricorrenti si erano poi nella suddetta qualità costituiti ex art. 303 cod.proc.civ. insistendo nelle già formulate eccezioni, tra le quali quella di difetto di giurisdizione dell’AGO.

In esito ad ordinanza 18.1.2022 con cui il Tribunale riteneva di poter decidere sull’eccezione pregiudiziale di rito unitamente al merito, ed in esito all’assunzione di vari incombenti istruttori, veniva fissata al 21.3.2023 udienza per la precisazione delle conclusioni. § 1.2Hanno sostenuto i ricorrenti che la giurisdizione sull’azione così proposta spetterebbe non già al giudice civile, ma a quello amministrativo (TAR Toscana) ex artt. 133, 1° comma, lett. a), n. 2, c.p.a. e 11, 5° comma, L. 7.8.1990, n. 241, posto che: • si verterebbe di domanda relativa all’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, assunta non a presupposto fattuale della pretesa avversaria, ma proprio a fondamento obbligatorio originario ed esclusivo del rapporto asseritamente inadempiuto; • gli interventi di lottizzazione urbanistico - edilizia hanno natura alternativa al piano particolareggiato e, quindi, di accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90; • la convenzione di lottizzazione oggetto di causa non costituirebbe dunque altro che “l’esercizio consensuale di un potere di pianificazione territoriale che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni od oneri dei lottizzanti nei confronti della p.a.”, sicché essa “ si inserisce nel procedimento di approvazione del piano di lottizzazione adottato dall’Amministrazione, nel contesto del quale essa assume rilevanza”; • sennonché , pacifica deve ritenersi l’attribuzione ex lege alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia urbanistica e, in particolare, di quelle in materia “di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” (art. 133 , 1° comma, lett. a, n. 2, c.p.a. cit.); • la giurisdizione amministrativa andrebbe qui affermata indipendentemente dal fatto che si tratti di azione non intrapresa nei confronti della PA (nei cui riguardi era stata comunque proposta, avanti al Tribunale, istanza di integrazione del contraddittorio), ed anche in ordine alla domanda risarcitoria, in quanto puramente consequenziale a quella di accertamento del supposto inadempimento. § 1.3Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto – all’esito dell’articolata ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale di riferimento - che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. § 1.4 Con atto del 31 ottobre – 2 novembre 2023 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al regolamento a spese compensate, e tale rinuncia è stata accettata da controparte con atto del 3.11.2023.

In ragione di ciò, il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla pronunciandosi sulle spese stante l’avvenuta accettazione della rinuncia.

PQM La Corte - v.ti gli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.; - dichiara estinto il present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6634/2023 rg. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], BorchiGlenda, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 244, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio civile pendente n. 3642/19 del TRIBUNALE di PISTOIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Osservato che: § 1.1I su indicati ricorrenti - nella loro qualità di eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA] – hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod.proc.civ . (notificato il 15.3.2023), con riguardo al procedimento introdotto da AL-CA Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] c. sas nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (Tribunale Civile di Pistoia, n. 3642/19 rg; atto di citazione notificato in data 28.11.2019). Procedimento nel quale, attesa la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese (18.1.2021), risultava costituito [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in quanto successore ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta, e nel quale – a seguito del decesso del Borchi (25.7.2022) –essi ricorrenti si erano poi nella suddetta qualità costituiti ex art. 303 cod.proc.civ. insistendo nelle già formulate eccezioni, tra le quali quella di difetto di giurisdizione dell’AGO. In esito ad ordinanza 18.1.2022 con cui il Tribunale riteneva di poter decidere sull’eccezione pregiudiziale di rito unitamente al merito, ed in esito all’assunzione di vari incombenti istruttori, veniva fissata al 21.3.2023 udienza per la precisazione delle conclusioni. § 1.2Hanno sostenuto i ricorrenti che la giurisdizione sull’azione così proposta spetterebbe non già al giudice civile, ma a quello amministrativo (TAR Toscana) ex artt. 133, 1° comma, lett. a), n. 2, c.p.a. e 11, 5° comma, L. 7.8.1990, n. 241, posto che: • si verterebbe di domanda relativa all’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, assunta non a presupposto fattuale della pretesa avversaria, ma proprio a fondamento obbligatorio originario ed esclusivo del rapporto asseritamente inadempiuto; • gli interventi di lottizzazione urbanistico - edilizia hanno natura alternativa al piano particolareggiato e, quindi, di accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90; • la convenzione di lottizzazione oggetto di causa non costituirebbe dunque altro che “l’esercizio consensuale di un potere di pianificazione territoriale che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni od oneri dei lottizzanti nei confronti della p.a.”, sicché essa “ si inserisce nel procedimento di approvazione del piano di lottizzazione adottato dall’Amministrazione, nel contesto del quale essa assume rilevanza”; • sennonché , pacifica deve ritenersi l’attribuzione ex lege alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia urbanistica e, in particolare, di quelle in materia “di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” (art. 133 , 1° comma, lett. a, n. 2, c.p.a. cit.); • la giurisdizione amministrativa andrebbe qui affermata indipendentemente dal fatto che si tratti di azione non intrapresa nei confronti della PA (nei cui riguardi era stata comunque proposta, avanti al Tribunale, istanza di integrazione del contraddittorio), ed anche in ordine alla domanda risarcitoria, in quanto puramente consequenziale a quella di accertamento del supposto inadempimento. § 1.3Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto – all’esito dell’articolata ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale di riferimento - che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. § 1.4 Con atto del 31 ottobre – 2 novembre 2023 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al regolamento a spese compensate, e tale rinuncia è stata accettata da controparte con atto del 3.11.2023. In ragione di ciò, il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla pronunciandosi sulle spese stante l’avvenuta accettazione della rinuncia. PQM La Corte - v.ti gli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.; - dichiara estinto il present
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