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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25406/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControC.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studioprofessionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella via Cassiodoro n. 6 eall’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –NonchéADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia, n. 3271/3/24 depositata il 24 aprile 2024, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, decidendo insede di rinvio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 9221/2023, inaccoglimento del ricorso in appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Agri-gento e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscos-sione, avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 3071/5/2016, annullava la cartella di pagamento,emessa nei confronti della C.D.F. a seguito del controllo automatizzatoex art. 36 bis, del d.P.R. n. 600/73, e 54-bis, d.P.R. n. 633/72, dellaNumero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026dichiarazione mod. unico 2012 da cui scaturiva il recupero di IVA, in-teressi e sanzioni per l’anno di imposta 2011.2.

La società impugnava l’atto contestando vizi formali della cartella e,nel merito, la debenza dell’imposta alla luce del contenuto della dichia-razione in data 28.12.2013 integrativa e correttiva della precedentedichiarazione contenuta nel modello unico 2012, nella quale per erroreera stata indicata materia imponibile.

L’Agenzia, nel costituirsi, ecce-piva che nessun rilievo aveva l’inoltro, ex art. 2, commi 8 e 8 bis, deld.P.R. n. 322/98, della dichiarazione integrativa e correttiva, essendotardiva, ben oltre il termine del 30.09.2013.

L’agente della riscossioneeccepiva il proprio difetto di legittimazione.3.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, decisioneinizialmente confermata dal giudice d’appello, impugnata per Cassa-zione dalla contribuente, e da cui scaturiva l’ordinanza n. 9221/2023.La Corte fissava nel processo il principio secondo cui il contribuenteaveva facoltà di emendare la propria dichiarazione fiscale, anche dopola proposizione della domanda giudiziale, laddove inficiata da errori difatto o di diritto, salva l’applicazione delle sanzioni, e demandava algiudice del rinvio di tenerne conto.Riassunto il processo, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia accoglieva il ricorso proposto dalla C.D.F. e annullava lacartella di pagamento originariamente impugnata.4.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate, affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso laC.[OSCURATO:SOCIETA]., che illustra con memoria.

L’agente della riscossione è ri-masta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20261.

Con un unico motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’ar-ticolo 36-bis, d.P.R. n. 600/73, 54-bis. d.P.R. n. 633/72, 2697 cod.civ..

L’Amministrazione lamenta che, nel giudizio di rinvio a seguito deldictum della Cassazione, in forza del quale cui deve tenersi conto delladichiarazione correttiva del contribuente che ha rettificato un imponi-bile positivo dichiarato in un imponibile negativo, ha errato il giudice anon tener conto che sussiste l'onere del contribuente di provare lespese e i costi che giustifichino la dichiarazione correttiva, non essendosufficiente la stessa come fonte di prova.2.

Il motivo è fondato.L’ordinanza n. 9221/2023 della Corte di cassazione ha chiesto al giu-dice del rinvio di tener conto della dichiarazione presentata dalla so-cietà in data 28.12.2013, integrativa e correttiva della precedente di-chiarazione contenuta nel modello unico 2012, per le ragioni ivi speci-ficate da intendersi qui riproposte.Dal momento che la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazionedi volontà̀, bensì una dichiarazione di scienza, emendabile e ritratta-bile, il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provareche l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di dirittoe che il presupposto impositivo non era sussistente (cfr. Cass. Sez.

U.30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n.21968).Ma, per l’appunto, egli deve fornire la prova nel giudizio di quanto di-chiarato, e il giudice non può limitarsi tout court a prendere per buonal’integrativa in luogo dell’originaria dichiarazione.

In applicazione delleregole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art.2697 cod. civ., spetta al contribuente che modifica e corregge la pro-pria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tribu-taria.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Sebbene la dichiarazione sia emendabile, anche in sede contenziosa,ed è quindi consentito al contribuente di fare valere errori di fatto o didiritto, la mera presentazione di una dichiarazione integrativa non de-termina, di per sé, il venir meno della pretesa tributaria fondata suidati della dichiarazione originaria.Grava, infatti, sul contribuente che intenda contestare la pretesal’onere di dimostrare l’errore dichiarativo inizialmente commesso e lacorrettezza degli elementi posti a fondamento della successiva rettifica.4.

Al contrario, dalla motivazione della sentenza impugnata emergeche il giudice di merito ha non solo erroneamente addossato all’Ammi-nistrazione l’onere di contestare specificamente i dati indicati dal con-tribuente nella dichiarativa, ma ha anche applicato il principio di noncontestazione, anziché a fatti primari dedotti nel processo o secondariserventi la prova, alla dichiarazione integrativa stessa, al di fuori delperimetro del principio dell’art.115 cod. proc. civ..

Ha infatti stabilitoche «il controllo/verifica dell’Amministrazione doveva essere effettuatocon riferimento alla dichiarazione integrativa» e, in assenza, dato che«l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato il merito della dichiara-zione integrativa» (v. p.5 sentenza), la cartella fondata sul controlloautomatizzato della antecedente dichiarazione contenuta nel modellounico dovesse essere annullata.4.1.

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cuiall'art. 115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta,né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sultema introdotto dal contribuente non può restringere il thema deciden-dum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'interadomanda (Cass., n. 22616 del 2024), e l’Agenzia ha chiesto la reiezionedell’impugnazione della cartella.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20265.

Era il giudice a dover effettuare quel controllo sull’aderenza dell’in-tegrativa ai fatti di causa che la CGT2 afferma dovesse essere compiutodall’Agenzia in sede di procedimento.

La circostanza che nel giudiziol’Amministrazione avesse inizialmente incentrato la propria difesa sullatardività della dichiarazione integrativa non modifica il principio se-condo il quale il giudice, una volta riconosciuta l’emendabilità della di-chiarazione, deve verificarne il contenuto sulla base delle prove versatenel processo, secondo l’ordinario canone di riparto della prova di cuiall’art. 2697, cod. civ.6.

Il contribuente che ha rettificato in diminuzione un'imponibile posi-tivo inizialmente dichiarato ad opera della successiva dichiarazione in-tegrativa e correttiva ex art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322/98,deve provare l’esistenza delle componenti negative che giustifichinol’abbattimento dei ricavi e così della materia imponibile, non essendol’integrativa in sé e per sé una fonte di prova, trattandosi di mera di-chiarazione in proprio favore.Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto che precede nel ri-valutare i fatti e gli atti di causa.7.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControC.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studioprofessionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella via Cassiodoro n. 6 eall’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –NonchéADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia, n. 3271/3/24 depositata il 24 aprile 2024, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, decidendo insede di rinvio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 9221/2023, inaccoglimento del ricorso in appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Agri-gento e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscos-sione, avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 3071/5/2016, annullava la cartella di pagamento,emessa nei confronti della C.D.F. a seguito del controllo automatizzatoex art. 36 bis, del d.P.R. n. 600/73, e 54-bis, d.P.R. n. 633/72, dellaNumero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026dichiarazione mod. unico 2012 da cui scaturiva il recupero di IVA, in-teressi e sanzioni per l’anno di imposta 2011.2. La società impugnava l’atto contestando vizi formali della cartella e,nel merito, la debenza dell’imposta alla luce del contenuto della dichia-razione in data 28.12.2013 integrativa e correttiva della precedentedichiarazione contenuta nel modello unico 2012, nella quale per erroreera stata indicata materia imponibile. L’Agenzia, nel costituirsi, ecce-piva che nessun rilievo aveva l’inoltro, ex art. 2, commi 8 e 8 bis, deld.P.R. n. 322/98, della dichiarazione integrativa e correttiva, essendotardiva, ben oltre il termine del 30.09.2013. L’agente della riscossioneeccepiva il proprio difetto di legittimazione.3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, decisioneinizialmente confermata dal giudice d’appello, impugnata per Cassa-zione dalla contribuente, e da cui scaturiva l’ordinanza n. 9221/2023.La Corte fissava nel processo il principio secondo cui il contribuenteaveva facoltà di emendare la propria dichiarazione fiscale, anche dopola proposizione della domanda giudiziale, laddove inficiata da errori difatto o di diritto, salva l’applicazione delle sanzioni, e demandava algiudice del rinvio di tenerne conto.Riassunto il processo, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia accoglieva il ricorso proposto dalla C.D.F. e annullava lacartella di pagamento originariamente impugnata.4. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate, affidato a un solo motivo. Resiste con controricorso laC.[OSCURATO:SOCIETA]., che illustra con memoria. L’agente della riscossione è ri-masta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20261. Con un unico motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’ar-ticolo 36-bis, d.P.R. n. 600/73, 54-bis. d.P.R. n. 633/72, 2697 cod.civ.. L’Amministrazione lamenta che, nel giudizio di rinvio a seguito deldictum della Cassazione, in forza del quale cui deve tenersi conto delladichiarazione correttiva del contribuente che ha rettificato un imponi-bile positivo dichiarato in un imponibile negativo, ha errato il giudice anon tener conto che sussiste l'onere del contribuente di provare lespese e i costi che giustifichino la dichiarazione correttiva, non essendosufficiente la stessa come fonte di prova.2. Il motivo è fondato.L’ordinanza n. 9221/2023 della Corte di cassazione ha chiesto al giu-dice del rinvio di tener conto della dichiarazione presentata dalla so-cietà in data 28.12.2013, integrativa e correttiva della precedente di-chiarazione contenuta nel modello unico 2012, per le ragioni ivi speci-ficate da intendersi qui riproposte.Dal momento che la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazionedi volontà̀, bensì una dichiarazione di scienza, emendabile e ritratta-bile, il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provareche l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di dirittoe che il presupposto impositivo non era sussistente (cfr. Cass. Sez. U.30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n.21968).Ma, per l’appunto, egli deve fornire la prova nel giudizio di quanto di-chiarato, e il giudice non può limitarsi tout court a prendere per buonal’integrativa in luogo dell’originaria dichiarazione. In applicazione delleregole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art.2697 cod. civ., spetta al contribuente che modifica e corregge la pro-pria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tribu-taria.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Sebbene la dichiarazione sia emendabile, anche in sede contenziosa,ed è quindi consentito al contribuente di fare valere errori di fatto o didiritto, la mera presentazione di una dichiarazione integrativa non de-termina, di per sé, il venir meno della pretesa tributaria fondata suidati della dichiarazione originaria.Grava, infatti, sul contribuente che intenda contestare la pretesal’onere di dimostrare l’errore dichiarativo inizialmente commesso e lacorrettezza degli elementi posti a fondamento della successiva rettifica.4. Al contrario, dalla motivazione della sentenza impugnata emergeche il giudice di merito ha non solo erroneamente addossato all’Ammi-nistrazione l’onere di contestare specificamente i dati indicati dal con-tribuente nella dichiarativa, ma ha anche applicato il principio di noncontestazione, anziché a fatti primari dedotti nel processo o secondariserventi la prova, alla dichiarazione integrativa stessa, al di fuori delperimetro del principio dell’art.115 cod. proc. civ.. Ha infatti stabilitoche «il controllo/verifica dell’Amministrazione doveva essere effettuatocon riferimento alla dichiarazione integrativa» e, in assenza, dato che«l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato il merito della dichiara-zione integrativa» (v. p.5 sentenza), la cartella fondata sul controlloautomatizzato della antecedente dichiarazione contenuta nel modellounico dovesse essere annullata.4.1. Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cuiall'art. 115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta,né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sultema introdotto dal contribuente non può restringere il thema deciden-dum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'interadomanda (Cass., n. 22616 del 2024), e l’Agenzia ha chiesto la reiezionedell’impugnazione della cartella.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/20265. Era il giudice a dover effettuare quel controllo sull’aderenza dell’in-tegrativa ai fatti di causa che la CGT2 afferma dovesse essere compiutodall’Agenzia in sede di procedimento. La circostanza che nel giudiziol’Amministrazione avesse inizialmente incentrato la propria difesa sullatardività della dichiarazione integrativa non modifica il principio se-condo il quale il giudice, una volta riconosciuta l’emendabilità della di-chiarazione, deve verificarne il contenuto sulla base delle prove versatenel processo, secondo l’ordinario canone di riparto della prova di cuiall’art. 2697, cod. civ.6. Il contribuente che ha rettificato in diminuzione un'imponibile posi-tivo inizialmente dichiarato ad opera della successiva dichiarazione in-tegrativa e correttiva ex art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322/98,deve provare l’esistenza delle componenti negative che giustifichinol’abbattimento dei ricavi e così della materia imponibile, non essendol’integrativa in sé e per sé una fonte di prova, trattandosi di mera di-chiarazione in proprio favore.Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto che precede nel ri-valutare i fatti e gli atti di causa.7. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.Numero registro generale 20778/2024Numero sezionale 5683/2026Numero di raccolta generale 25406/2026Data pubblicazione 16/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 25406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris