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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 17740/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23506/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23506/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16
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