CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 20035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (UTA) IONUT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022, depositata in data 22 luglio 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 19 dicembre 2019 emessa dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica irrevocabile in data 20 giugno 2020 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 624,625 n.2 e n.5 cod. pen. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen.In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che l'istante avrebbe avuto conoscenza del processo. Secondo la Corte territoriale le doglianze risultano infondate dal momento che a [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mani proprie l'estratto del verbale di udienza e il decreto di citazione a giudizio. La mancata traduzione degli atti in lingua straniera, in quanto nullità a regime intermedio, non è stata dedotta nei modi e nei termini previsti dalla legge. La difesa, dopo avere ricostruito la vicenda processuale in relazione alle modalità di notifica degli atti del procedimento, si sofferma sul punto centrale del ricorso relativa alla circostanza che il decreto di citazione a giudizio e il verbale di udienza notificati ai sensi dell'art.169 cod. proc. pen. sono stati sì consegnati in mani proprie, ma in lingua italiana, senza la traduzione nella lingua dell'imputato straniero, traduzione necessaria ai sensi degli artt. 169 terzo comma cod. proc. pen. e 63 disp. Att. Cod. proc. pen. Dagli atti processuali non emerge che il ricorrente conoscesse la lingua italiana e la mancata traduzione è superata apoditticamente dal provvedimento impugnato con un riferimento alla qualificazione della nullità quale nullità a regime intermedio e come tale non eccepita in tempo utile. La ordinanza impugnata non considera, infine, che l'art.420 bis cod. proc. pen. richiede per la dichiarazione di assenza una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato del processo alla luce della giurisprudenza convenzionale e di questa Corte a sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -il decreto di citazione a giudizio è stato notificato a mani proprie. La nullità derivante dall'annessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie, la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello). (Sez.6, n. 44421 del 22/10/2015, Rv. 265026). 1.2.Può dunque ritenersi che la ordinanza impugnata abbia operato buon governo dei principi fissati da questa Corte in tema di traduzione degli atti all'imputato straniero che non conosce la lingua italiana.4 2.Va altresì rilevato che i copiosi riferimenti giurisprudenziali contenuti nel motivo di ricorso sono del tutto eccentrici rispetto alla specifica doglianza avanzata che è quella della eventuale mancata comprensione degli atti notificati. La giurisprudenza di questa Corte richiamata è invece relativa alle ipotesi in cui l'indagato/imputato si sia trovato nella incolpevole condizione della mancata conoscenza dello svolgimento di un processo a suo carico, situazione che è pacificamente esclusa allorquando un soggetto riceva la notifica del decreto di citazione (vocatio in ius) a mani proprie, che è la forma di conoscenza "privilegiata" in quanto diretta e personale. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1° marzo 2023