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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05217/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 19 gennaio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Messina e di Catania "Bicocca"; rilevato che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. e che, invece, il ricorrente riproduce i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che, in ogni caso, il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedinnentali, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto, in particolare, che il giudice specializzato ha specificamente esaminato tutte le deduzioni formulate e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata grave violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020, rimarcando per un verso che il detenuto fosse stato sempre allocato in camera detentiva di dimensioni superiori a 3 rnq e, a tal fine, rinviando alle tabelle sinottiche in atti), per altro verso specificamente indicando i fattori compensativi con riferimento ai periodi di detenzione, di breve durata, nei singoli Istituti di pena; ritenuto, dunque, che il ricorso- nel quale si insiste genericamente e aspecificamente su un'omessa motivazione circa l'assenza dei criteri di calcolo dello spazio vitale minimo e dell'insufficienza dei fattori compensativi - deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 19 gennaio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Messina e di Catania "Bicocca"; rilevato che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. e che, invece, il ricorrente riproduce i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che, in ogni caso, il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedinnentali, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto, in particolare, che il giudice specializzato ha specificamente esaminato tutte le deduzioni formulate e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata grave violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020, rimarcando per un verso che il detenuto fosse stato sempre allocato in camera detentiva di dimensioni superiori a 3 rnq e, a tal fine, rinviando alle tabelle sinottiche in atti), per altro verso specificamente indicando i fattori compensativi con riferimento ai periodi di detenzione, di breve durata, nei singoli Istituti di pena; ritenuto, dunque, che il ricorso- nel quale si insiste genericamente e aspecificamente su un'omessa motivazione circa l'assenza dei criteri di calcolo dello spazio vitale minimo e dell'insufficienza dei fattori compensativi - deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 20
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