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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19229/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 maggio 1943 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 maggio 1946 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 aprile 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 gennaio 1964 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 marzo 1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 aprile 1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 giugno 1991 avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 16 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 16 aprile 2021, confermava il decreto del Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, del 26 aprile 2018, con cui è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la misura della confisca nei confronti di tutti i ricorrenti.

La confisca ha ad oggetto, in sintesi, un appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (nipote del proposto); vari terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (genero del proposto); veicoli intestati rispettivamente a moglie e figlie del proposto e rapporti bancari variamente intestati a quest'ultimo e ai propri congiunti.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo42 proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione affidando il proprio ricorso ad un'unica censura con cui lamenta l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità in considerazione del fatto che egli risulta detenuto ininterrottamente dal mese di maggio 2013.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidano il proprio ricorso anch'essi un unico e comune motivo con cui lamentano, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assenza e comunque la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione e violazione di legge in relazione agli artt. 1 e ss., d.lgs n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen. sotto molteplici profili, qui enunciati, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

I ricorrenti deducono, sostanzialmente, che i beni immobili confiscati sono stati acquistati tra il 1996 e il 2001 e, quindi, anteriormente all'accertamento della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], verificata solo dal 2010 al 2013 e che nessun accertamento è stato compiuto in ordine all'intestazione fittizia dei beni.

Con riferimento poi al danaro confiscato, lamentano la mancanza di motivazione sia in ordine alle circostanze documentali che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbero dimostrato la liceità delle somme depositate, sia in ordine alla ravvisata discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva, ritenuta, nel provvedimento impugnato, sulla base di una mera presunzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il risalente e perdurante stato di detenzione è incompatibile con la valutazione di attualità della pericolosità, essenziale per l'applicazione della misura.Orbene, è proprio tale condizione di detenzione a rendere inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

Ed invero, posto che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione poiché esso non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, (Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, Tripodi, Rv. 273845) deve rilevarsi, però, che in tal caso deve permanere la pericolosità sociale.

Ciò premesso, proprio in considerazione della condizione di detenzione e della necessità di rivalutare la pericolosità una volta scontata la pena, non sussiste in capo al ricorrente l'interesse attuale al riesame della pericolosità che ha giustificato l'applicazione della misura di prevenzione personale e ciò comporta, conseguentemente, la mancanza di interesse all'impugnazione del provvedimento in quanto, durante il periodo di detenzione, la misura di prevenzione è sospesa e riprende efficacia solo quando verrà a cessare la detenzione, previo accertamento, si ripete, della perdurante pericolosità del soggetto. (Sez. 6 , n. 26243 del 24/06/2020, Mammino, Rv. 279612).

3. Con riferimento ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deve preliminarmente ricordarsi che, a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è ammesso solo per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente «che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato.

3.1. Orbene deve rilevarsi che la prima censura che viene mossa dai ricorrenti con riferimento ai beni immobili contestati ha riguardo al fatto che gli stessi sono stati acquistati anteriormente alla dichiarazione di pericolosità sociale del proposto e che tanto già sarebbe sufficiente a giustificare la legittimità dell'acquisto.

Tale censura è meramente reiterativa di quella già sollevata con l'appello, in risposta alla quale il giudice distrettuale ha evidenziato che «tutti gli investimenti relativi ai beni oggetto di ablazione sono stati effettuati nel periodo di pericolosità del proposto, dispiegatosi ininterrottamente sin dagli anni 90 e da ritenersi tuttora attuale».

Il proposto, come spiega in motivazione la Corte d'appello (pag. 3 del decreto impugnato), già con decreto del 2005, con cui veniva sottoposto a sorveglianza speciale sino al 2009, veniva indicato come appartenente, sin dagli anni 90, al sodalizio mafioso e il suo coinvolgimento nella consorteria mafiosa veniva accertato in numerose sentenze.

Ne deriva che non può dubitarsi che il periodo in cui gli immobili sono stati acquistati rientri pienamente in quello in cui si è mostrato «il ruolo attivo e di rilievo significativo del proposto in seno al sodalizio mafioso sino all'ascesa ai vertici del mandamento e della famiglia mafiosa di Bagheria».

Per il resto, la motivazione del provvedimento impugnato — conforme, peraltro, a quella di prime cure a cui si salda sì da formare un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) — è attenta e approfondita e illustra con chiarezza e in modo completo le ragioni della decisione mostrando di fare buon uso dei principi affermati da questa Corte di legittimità in relazione alla presunzione di intestazione fittizia rispetto al coniuge, ai figli e ai conviventi.

La Corte ha valorizzato, infatti, la rilevanza, non scalfita da prove contrarie, della pressoché totale assenza di redditi e rendite in capo ai ricorrenti legati al proposto da stretti vincoli di parentela e ha valutato le risultanze istruttorie ritenute idonee a confermare la decisione di prime cure e a disattendere le argomentazioni poste a base dei ricorsi dei terzi.

Il sindacato di questa Corte di legittimità deve necessariamente fermarsi a tale verifica in quanto le ulteriori doglianze, pur se ammantate dal lamentato vizio della motivazione apparente, propongono in realtà una lettura alternativa delle emergenze istruttorie al fine di smontare l'ordito argomentativo del provvedimento impugnato che, come si è detto, si sviluppa in modo coerente e lineare dando rilievo, tra l'altro, all'irrilevanza di entrate non dichiarate ai fini fiscali (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988); al «sistematico e progressivo deficit finanziario connotante il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]Canale [tale da consentire] di ritenere che le utilità ablate siano nell'indiretta disponibilità del proposto»; la modestia delle risorse direttamente riferibili ai terzi, inidonea e a giustificare gli acquisti; il particolare legame fiduciario tra il proposto e il genero, [OSCURATO:PERSONA], tale da consentire al primo di esercitare attività d'impresa avvalendosi del congiunto.

4. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 maggio 1943 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 maggio 1946 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 aprile 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 gennaio 1964 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 marzo 1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 aprile 1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 giugno 1991 avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 16 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 16 aprile 2021, confermava il decreto del Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, del 26 aprile 2018, con cui è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la misura della confisca nei confronti di tutti i ricorrenti. La confisca ha ad oggetto, in sintesi, un appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (nipote del proposto); vari terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (genero del proposto); veicoli intestati rispettivamente a moglie e figlie del proposto e rapporti bancari variamente intestati a quest'ultimo e ai propri congiunti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo42 proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione affidando il proprio ricorso ad un'unica censura con cui lamenta l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità in considerazione del fatto che egli risulta detenuto ininterrottamente dal mese di maggio 2013. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidano il proprio ricorso anch'essi un unico e comune motivo con cui lamentano, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assenza e comunque la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione e violazione di legge in relazione agli artt. 1 e ss., d.lgs n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen. sotto molteplici profili, qui enunciati, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. I ricorrenti deducono, sostanzialmente, che i beni immobili confiscati sono stati acquistati tra il 1996 e il 2001 e, quindi, anteriormente all'accertamento della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], verificata solo dal 2010 al 2013 e che nessun accertamento è stato compiuto in ordine all'intestazione fittizia dei beni. Con riferimento poi al danaro confiscato, lamentano la mancanza di motivazione sia in ordine alle circostanze documentali che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbero dimostrato la liceità delle somme depositate, sia in ordine alla ravvisata discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva, ritenuta, nel provvedimento impugnato, sulla base di una mera presunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il risalente e perdurante stato di detenzione è incompatibile con la valutazione di attualità della pericolosità, essenziale per l'applicazione della misura.Orbene, è proprio tale condizione di detenzione a rendere inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ed invero, posto che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione poiché esso non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, (Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, Tripodi, Rv. 273845) deve rilevarsi, però, che in tal caso deve permanere la pericolosità sociale. Ciò premesso, proprio in considerazione della condizione di detenzione e della necessità di rivalutare la pericolosità una volta scontata la pena, non sussiste in capo al ricorrente l'interesse attuale al riesame della pericolosità che ha giustificato l'applicazione della misura di prevenzione personale e ciò comporta, conseguentemente, la mancanza di interesse all'impugnazione del provvedimento in quanto, durante il periodo di detenzione, la misura di prevenzione è sospesa e riprende efficacia solo quando verrà a cessare la detenzione, previo accertamento, si ripete, della perdurante pericolosità del soggetto. (Sez. 6 , n. 26243 del 24/06/2020, Mammino, Rv. 279612). 3. Con riferimento ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deve preliminarmente ricordarsi che, a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente «che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. 3.1. Orbene deve rilevarsi che la prima censura che viene mossa dai ricorrenti con riferimento ai beni immobili contestati ha riguardo al fatto che gli stessi sono stati acquistati anteriormente alla dichiarazione di pericolosità sociale del proposto e che tanto già sarebbe sufficiente a giustificare la legittimità dell'acquisto. Tale censura è meramente reiterativa di quella già sollevata con l'appello, in risposta alla quale il giudice distrettuale ha evidenziato che «tutti gli investimenti relativi ai beni oggetto di ablazione sono stati effettuati nel periodo di pericolosità del proposto, dispiegatosi ininterrottamente sin dagli anni 90 e da ritenersi tuttora attuale». Il proposto, come spiega in motivazione la Corte d'appello (pag. 3 del decreto impugnato), già con decreto del 2005, con cui veniva sottoposto a sorveglianza speciale sino al 2009, veniva indicato come appartenente, sin dagli anni 90, al sodalizio mafioso e il suo coinvolgimento nella consorteria mafiosa veniva accertato in numerose sentenze. Ne deriva che non può dubitarsi che il periodo in cui gli immobili sono stati acquistati rientri pienamente in quello in cui si è mostrato «il ruolo attivo e di rilievo significativo del proposto in seno al sodalizio mafioso sino all'ascesa ai vertici del mandamento e della famiglia mafiosa di Bagheria». Per il resto, la motivazione del provvedimento impugnato — conforme, peraltro, a quella di prime cure a cui si salda sì da formare un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) — è attenta e approfondita e illustra con chiarezza e in modo completo le ragioni della decisione mostrando di fare buon uso dei principi affermati da questa Corte di legittimità in relazione alla presunzione di intestazione fittizia rispetto al coniuge, ai figli e ai conviventi. La Corte ha valorizzato, infatti, la rilevanza, non scalfita da prove contrarie, della pressoché totale assenza di redditi e rendite in capo ai ricorrenti legati al proposto da stretti vincoli di parentela e ha valutato le risultanze istruttorie ritenute idonee a confermare la decisione di prime cure e a disattendere le argomentazioni poste a base dei ricorsi dei terzi. Il sindacato di questa Corte di legittimità deve necessariamente fermarsi a tale verifica in quanto le ulteriori doglianze, pur se ammantate dal lamentato vizio della motivazione apparente, propongono in realtà una lettura alternativa delle emergenze istruttorie al fine di smontare l'ordito argomentativo del provvedimento impugnato che, come si è detto, si sviluppa in modo coerente e lineare dando rilievo, tra l'altro, all'irrilevanza di entrate non dichiarate ai fini fiscali (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988); al «sistematico e progressivo deficit finanziario connotante il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]Canale [tale da consentire] di ritenere che le utilità ablate siano nell'indiretta disponibilità del proposto»; la modestia delle risorse direttamente riferibili ai terzi, inidonea e a giustificare gli acquisti; il particolare legame fiduciario tra il proposto e il genero, [OSCURATO:PERSONA], tale da consentire al primo di esercitare attività d'impresa avvalendosi del congiunto. 4. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fav