CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 22 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio motivazionale, nonché un travisamento del fatto nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di usura, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, ove viene adeguatamente esaminata l'attendibilità della persona offesa e la presenza di riscontri esterni alla sua narrazione); Considerato, inoltre, che le censure mosse con il ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]