CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui — a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta ( si veda pag. 2 della impugnata sentenza) — solo genericamente si evocano presunte carenze motivazionali in ordine alla valutazione del materiale probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e dunque aspecifico, non essendo connotato né da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né da un effettivo confronto con le argomentazioni su cui si fonda la decisione del provvedimento impugnato; che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec