CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo la prescrizione e denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. E' stata depositata memoria e nota spese nell'interesse della parte civile. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono versate in fatto, nonché del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica, mentre alcune censure difensive appaiono finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. Il termine di prescrizione è decorso dopo la sentenza di appello. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). Non può essere accolta l'istanza della parte civile in relazione alla condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel giudizio di legittimità. In primo luogo va rilevato che la memoria della suddetta parte civile è stata irritualmente inoltrata a mezzo PEC e, peraltro, non è stata corredata da una nota spese. Inoltre il contenuto della stessa memoria non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così decis t-r Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSi IN C/'