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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17497/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per il [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 23 maggio 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza resa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stataapplicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcerein relazione al reato di usura pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen., reato contestatogli per essersi, l’imputato, fatto promettere interessidi carattere usurario da [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto lasomma complessiva di euro 44.000,00 pattuendo un interesse annuo pari al803%, somma che veniva parzialmente restituita; con l’aggravante, tra le altre,di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA],alla quale [OSCURATO:PERSONA] riversava parte dei guadagni derivanti dalle attivitàillecite.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandotre motivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 644 cod. pen., 192 e199 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.Assumeva che, a tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa BenePietro, tra questi e l’indagato non erano mai stati pattuiti interessi o altrivantaggi usurari, essendo stata versata una somma di denaro a titolo diprestito infruttifero, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva solo richiesto la restituzionedelle somme versate, ciò che era emerso dal contenuto di una delleconversazioni intercettate.Deduceva che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa eranoinattendibili in quanto dense di contraddizioni e omissioni, oltre che prive diriscontri estrinseci, non potendo essere ritenuti tali i contenuti delleconversazioni intercettate, spesso inconciliabili con la versione dei fatti fornitadal [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 citato, nella forma dellafinalità di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, richiedevache tale scopo fosse l’obiettivo diretto della condotta, non essendo sufficiente lafinalità di favorire soltanto un esponente, anche di vertice, dell’associazione.Assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai agito su mandato della coscaBellocco, che il reato di usura non faceva parte del programma criminale delladetta consorteria e che, sotto altro profilo, si doveva tenere conto anche delcarattere episodico della condotta contestata al ricorrente.Concludeva sul punto affermando che non vi era alcuna prova del fatto chele somme versate dalla persona offesa fossero destinate alle cassedell’associazione mafiosa calabrese, nell’articolazione radicata nel territoriomilanese.5.

Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 292, 274 e 275cod. proc. pen. in relazione alle ritenute esigenze cautelari.Assumeva che al riguardo la motivazione dell’ordinanza impugnata eraassente poiché il pericolo di recidiva non poteva essere desunto esclusivamentedalla gravità del reato.Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardoalla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti contestati dovevaessere considerato, ove si fosse trattato di un arco temporale privo di ulterioricondotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, ai quali faceva riferimento la disposizione richiamata.Deduceva, inoltre, che il giudice della cautela aveva reso una motivazioneapparente in relazione all’invocata misura alternativa degli arresti domiciliari,misura che, con l’utilizzo del braccialetto elettronico, era in grado di garantirel’immediata reperibilità del sottoposto.Evidenziava, infine, che il pericolo di recidiva doveva essere caratterizzatoda attualità e concretezza, requisiti che nel caso di specie erano assenti erispetto ai quali il Tribunale aveva motivato con mere clausole di stile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.In relazione alle somme di denaro consegnate dall’imputato alla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’assunto difensivo secondo il quale si sarebbetrattato di un prestito infruttifero, l’ordinanza impugnata ha evidenziato (v.pagg. 29 e seguenti) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto dal Monardola somma complessiva di euro 44.000,00 in tre soluzioni; in particolare unaprima tranche di euro 25.000,00 era stata consegnata alla persona offesa allafine del mese di agosto 2022; la vittima avrebbe dovuto restituire entro sette odieci giorni l’intero importo maggiorato del 22%, con un tasso di interesseeffettivo applicato pari all’803%, a fronte di un tasso soglia per il trimestre diriferimento pari al 23,75%.Il giudice della cautela, rendendo sul punto una motivazione immune davizi, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa richiamandoanche gli elementi di riscontro alle medesime acquisiti agli atti e rinvenuti, inparticolare, nel contenuto delle conversazioni intercettate e nelladocumentazione acquisita, dovendosi considerare che la restituzione dellesomme avveniva mediante bonifici collegati a fatture emesse per operazioniinesistenti.Del resto, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, in tema di misure cautelari personali,le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizidi colpevolezza, richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità diacquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione della attendibilitàestrinseca (v., ex multis, Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, S., Rv. 289245 – 01).Si deve, pertanto, ritenere che il Tribunale abbia reso una motivazioneimmune da vizi riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain relazione al contestato reato di usura.2.

È manifestamente infondato anche il secondo motivo.Il Tribunale ha reso ancora una volta una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. avendo fatto congruo richiamo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],che aveva affermato che la necessità di restituire le somme al [OSCURATO:PERSONA] eracollegata agli interessi della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], operante in seno almandamento tirrenico della ‘ndrangheta calabrese; il giudice della cautela harichiamato, al riguardo, anche le affermazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 42del provvedimento impugnato), che avevano chiarito come la somma capitale egli interessi usurari pattuiti fossero di spettanza della detta famiglia mafiosa, lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si era vantato di avere stretti rapporti con BelloccoAntonio e infine il fatto che plurime intercettazioni avevano dimostrato che lesomme costituenti i guadagni illeciti collegati anche alle attività di usuravenivano inviate in Calabria (v. pag. 62 dell’ordinanza impugnata).3.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva considerandoil dimostrato legame del ricorrente alla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]; ha,inoltre, ritenuto sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio(esigenza cautelare in relazione alla quale il ricorso non fa alcun cenno), conparticolare riferimento alla tutela delle fonti dichiarative e alla possibilitàritrattazioni.Quanto ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti della famiglia mafiosa deiBellocco il giudice della cautela ha richiamato il contenuto di conversazioniintercettate che mostravano come il ricorrente fosse un uomo di fiducia diBellocco [OSCURATO:PERSONA], avendo da lui ricevuto notizie confidenziali in relazione allepretese economiche avanzate dalla famiglia mafiosa in relazione alla “curvanord” dello stadio di [OSCURATO:PERSONA], vicenda che coinvolgeva anche i rapporti fra duediverse consorterie criminali (v. pag. 48 dell’ordinanza impugnata); adimostrazione della vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA] ha anche richiamato ilfatto che in occasione del decesso di [OSCURATO:PERSONA] era stato proprio ilricorrente a scortare la salma da Milano a Rosarno, in Calabria, facendoviaggiare a bordo della propria vettura la suocera e la moglie del morto.Il giudice della cautela ha reso adeguata motivazione anche in relazione allascelta delle misure, richiamando il regime di presunzioni di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., concernente i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e affermando che nessuna misura diversa da quella di estremorigore (in particolare, gli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivoelettronico di controllo) avrebbe potuto far fronte alle “rilevantissime suddetteesigenze”, avuto riguardo alla “assoluta gravità dei fatti” e alla “negativapersonalità” del [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 45 dell’ordinanza impugnata).Come si vede, il Tribunale ha reso una motivazione immune in relazione alleritenute esigenze cautelari con il puntuale richiamo agli elementi di fattoutilizzati per la valutazione, dai quali ha tratto conseguenze improntate a logicariguardo alla impossibilità di superare le presunzioni previste dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende; la cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per il [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 23 maggio 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza resa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stataapplicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcerein relazione al reato di usura pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen., reato contestatogli per essersi, l’imputato, fatto promettere interessidi carattere usurario da [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto lasomma complessiva di euro 44.000,00 pattuendo un interesse annuo pari al803%, somma che veniva parzialmente restituita; con l’aggravante, tra le altre,di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA],alla quale [OSCURATO:PERSONA] riversava parte dei guadagni derivanti dalle attivitàillecite.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandotre motivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 644 cod. pen., 192 e199 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.Assumeva che, a tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa BenePietro, tra questi e l’indagato non erano mai stati pattuiti interessi o altrivantaggi usurari, essendo stata versata una somma di denaro a titolo diprestito infruttifero, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva solo richiesto la restituzionedelle somme versate, ciò che era emerso dal contenuto di una delleconversazioni intercettate.Deduceva che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa eranoinattendibili in quanto dense di contraddizioni e omissioni, oltre che prive diriscontri estrinseci, non potendo essere ritenuti tali i contenuti delleconversazioni intercettate, spesso inconciliabili con la versione dei fatti fornitadal [OSCURATO:PERSONA].4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 citato, nella forma dellafinalità di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, richiedevache tale scopo fosse l’obiettivo diretto della condotta, non essendo sufficiente lafinalità di favorire soltanto un esponente, anche di vertice, dell’associazione.Assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai agito su mandato della coscaBellocco, che il reato di usura non faceva parte del programma criminale delladetta consorteria e che, sotto altro profilo, si doveva tenere conto anche delcarattere episodico della condotta contestata al ricorrente.Concludeva sul punto affermando che non vi era alcuna prova del fatto chele somme versate dalla persona offesa fossero destinate alle cassedell’associazione mafiosa calabrese, nell’articolazione radicata nel territoriomilanese.5. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 292, 274 e 275cod. proc. pen. in relazione alle ritenute esigenze cautelari.Assumeva che al riguardo la motivazione dell’ordinanza impugnata eraassente poiché il pericolo di recidiva non poteva essere desunto esclusivamentedalla gravità del reato.Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardoalla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti contestati dovevaessere considerato, ove si fosse trattato di un arco temporale privo di ulterioricondotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, ai quali faceva riferimento la disposizione richiamata.Deduceva, inoltre, che il giudice della cautela aveva reso una motivazioneapparente in relazione all’invocata misura alternativa degli arresti domiciliari,misura che, con l’utilizzo del braccialetto elettronico, era in grado di garantirel’immediata reperibilità del sottoposto.Evidenziava, infine, che il pericolo di recidiva doveva essere caratterizzatoda attualità e concretezza, requisiti che nel caso di specie erano assenti erispetto ai quali il Tribunale aveva motivato con mere clausole di stile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.In relazione alle somme di denaro consegnate dall’imputato alla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’assunto difensivo secondo il quale si sarebbetrattato di un prestito infruttifero, l’ordinanza impugnata ha evidenziato (v.pagg. 29 e seguenti) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto dal Monardola somma complessiva di euro 44.000,00 in tre soluzioni; in particolare unaprima tranche di euro 25.000,00 era stata consegnata alla persona offesa allafine del mese di agosto 2022; la vittima avrebbe dovuto restituire entro sette odieci giorni l’intero importo maggiorato del 22%, con un tasso di interesseeffettivo applicato pari all’803%, a fronte di un tasso soglia per il trimestre diriferimento pari al 23,75%.Il giudice della cautela, rendendo sul punto una motivazione immune davizi, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa richiamandoanche gli elementi di riscontro alle medesime acquisiti agli atti e rinvenuti, inparticolare, nel contenuto delle conversazioni intercettate e nelladocumentazione acquisita, dovendosi considerare che la restituzione dellesomme avveniva mediante bonifici collegati a fatture emesse per operazioniinesistenti.Del resto, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, in tema di misure cautelari personali,le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizidi colpevolezza, richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità diacquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione della attendibilitàestrinseca (v., ex multis, Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, S., Rv. 289245 – 01).Si deve, pertanto, ritenere che il Tribunale abbia reso una motivazioneimmune da vizi riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain relazione al contestato reato di usura.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo.Il Tribunale ha reso ancora una volta una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. avendo fatto congruo richiamo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],che aveva affermato che la necessità di restituire le somme al [OSCURATO:PERSONA] eracollegata agli interessi della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], operante in seno almandamento tirrenico della ‘ndrangheta calabrese; il giudice della cautela harichiamato, al riguardo, anche le affermazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 42del provvedimento impugnato), che avevano chiarito come la somma capitale egli interessi usurari pattuiti fossero di spettanza della detta famiglia mafiosa, lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si era vantato di avere stretti rapporti con BelloccoAntonio e infine il fatto che plurime intercettazioni avevano dimostrato che lesomme costituenti i guadagni illeciti collegati anche alle attività di usuravenivano inviate in Calabria (v. pag. 62 dell’ordinanza impugnata).3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva considerandoil dimostrato legame del ricorrente alla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]; ha,inoltre, ritenuto sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio(esigenza cautelare in relazione alla quale il ricorso non fa alcun cenno), conparticolare riferimento alla tutela delle fonti dichiarative e alla possibilitàritrattazioni.Quanto ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti della famiglia mafiosa deiBellocco il giudice della cautela ha richiamato il contenuto di conversazioniintercettate che mostravano come il ricorrente fosse un uomo di fiducia diBellocco [OSCURATO:PERSONA], avendo da lui ricevuto notizie confidenziali in relazione allepretese economiche avanzate dalla famiglia mafiosa in relazione alla “curvanord” dello stadio di [OSCURATO:PERSONA], vicenda che coinvolgeva anche i rapporti fra duediverse consorterie criminali (v. pag. 48 dell’ordinanza impugnata); adimostrazione della vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA] ha anche richiamato ilfatto che in occasione del decesso di [OSCURATO:PERSONA] era stato proprio ilricorrente a scortare la salma da Milano a Rosarno, in Calabria, facendoviaggiare a bordo della propria vettura la suocera e la moglie del morto.Il giudice della cautela ha reso adeguata motivazione anche in relazione allascelta delle misure, richiamando il regime di presunzioni di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., concernente i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e affermando che nessuna misura diversa da quella di estremorigore (in particolare, gli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivoelettronico di controllo) avrebbe potuto far fronte alle “rilevantissime suddetteesigenze”, avuto riguardo alla “assoluta gravità dei fatti” e alla “negativapersonalità” del [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 45 dell’ordinanza impugnata).Come si vede, il Tribunale ha reso una motivazione immune in relazione alleritenute esigenze cautelari con il puntuale richiamo agli elementi di fattoutilizzati per la valutazione, dai quali ha tratto conseguenze improntate a logicariguardo alla impossibilità di superare le presunzioni previste dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende; la cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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