CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 44599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 05RNDQQ) avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, anche a volerne tacere la genericità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, il ricorso si limita a censurare la motivazione della sentenza, non prospettando alcune delle ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese •processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te