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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 36348/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21437/2020 R.G., proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

66. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6781/2020, pubblicata in data 30.4.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri e ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace capitolino, pronunciando sull’opposizione a cartelle di pagamento ed estratti di ruolo relative a sanzioni stradali, aveva annullato gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda di restituzione degli importi versati dal ricorrente per ottenere la cancellazione delle ipoteche e di risarcimento del danno provocato dalle iscrizioni.

Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado ha ritenuto ininfluente il giuramento decisorio proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che gli importi pagati dall’appellante non coincidevano con quelli rappresentati dalle cartelle di pagamento annullate in giudizio.

Più in particolare, si legge nella pronuncia che le quattro cartelle di pagamento oggetto di opposizione non erano neppure riferibili alle ipoteche iscritte sugli immobili, restando esclusa la ripetibilità di somme non riguardanti le vicende di causa ed essendo infondata anche la domanda di risarcimento del danno lamentato dal ricorrente.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA]Atri con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021

2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 233 c.p.c. e 2736 c.c., lamentando che il Tribunale abbia illegittimamente respinto la richiesta di giuramento decisorio, ritenendo che i fatti da provare (il pagamento degli importi chiesti in restituzione) fossero smentiti dai documenti già acquisiti, in violazione del principio secondo cui il giuramento deve essere ammesso a prescindere dagli elementi già acquisiti in istruttoria, essendo la prova legale destinata a prevalere su ogni altra risultanza processuale.

Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della pronuncia.

Il Tribunale ha chiaramente evidenziato che il D’Atri aveva agito per la ripetizione di somma anticipate per la cancellazione delle ipoteche riferibili ai crediti oggetto di talune cartelle di pagamento, ma ha rilevato che dette iscrizioni – effettuate prima dell’emissione delle cartelle – non riguardavano le cartelle che erano state oggetto di opposizione e che anche gli importi pagati per ottenere la cancellazione delle ipoteche riguardavano – in sostanza - debiti diversi da quelli dedotti in giudizio, reputando – in sostanza - che il giuramento non fosse decisivo.

Il principio espresso dal costante orientamento di questa Corte (secondo cui il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso "de scientia" o "de veritate", e, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare) non è invocato in modo pertinente, non avendone il Tribunale negato l’ammissione alla luce di quanto emerso dalle altre prove acquisite al processo, ma avendo legittimamente operato uno scrutinio di rilevanza e decisività del giuramento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 stesso, senz’altro ammissibile anche ove la parte formuli istanza di prova legale (Cass. 1022/1985; Cass. 4149/1974).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 83, 91, 182 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio senza depositare la procura notarile conferita al funzionario delegato e senza che risultasse che il delegante del difensore avesse il potere di nominare il difensore.

Il motivo è infondato.

L’esame della procura speciale datata 1.2.2016, prodotta in giudizio consente di stabilire che all’avv. [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’Unità operativa contenzioso regionale del Lazio, era stato esplicitamente conferito – sul piano formale - il potere di nominare un avvocato del libero foro.

Non trattasi - quindi - di procura conferita dal funzionario delegato a rappresentare l’amministrazione nel giudizio di opposizione, ma di mandato ad litem emesso dal responsabile della struttura amministrativa competente per la materia oggetto di causa.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 183, 112, 132, n. 4, 323 c.p.c. e 2059 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che il tribunale nulla abbia statuito sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima iscrizione a ruolo delle sanzioni.

Il motivo è infondato.

Si è già detto che il Tribunale ha esplicitamente negato (cfr. pag. 3 della sentenza) il risarcimento del danno per l’impossibilità di riferire le cartelle impugnate alle ipoteche iscritte sui beni del ricorrente, con pronuncia esplicita negativa che, essendo basata sulla ritenuta insussistenza dell’illecito dannoso, appare riferibile a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tutte le conseguenze dannose - patrimoniali o non patrimoniali – della condotta dell’amministrazione, il che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia delle entrate non aveva affatto negato l’effettuazione dei pagamenti delle somme di cui alle cartelle, avendo invece affermato che detti versamenti – volti ad ottenere la cancellazione delle ipoteche – non si riferissero alle cartelle impugnate.

Quindi, respingendo la richiesta di restituzione, il Tribunale avrebbe illegittimamente disatteso il principio di non contestazione.

Il motivo è per più aspetti inammissibile.

La sentenza non ha affatto negato l’effettuazione dei pagamenti, ma ha ritenuto che essi non fossero riferibili alle cartelle impugnate (cfr. sentenza, pag. 3), non essendovi corrispondenza con gli importi ivi riportati.

Anche in tal caso il principio di non contestazione appare, perciò, invocato in modo non pertinente rispetto all’effettivo contenuto della decisione.

In ogni caso, la pronuncia di appello è integralmente confermativa di quella di primo grado, senza che il ricorso specifichi se la violazione denunciata fosse stata oggetto dei motivi di gravame.

La censura è - sul punto - priva di specificità e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., dovendo considerarsi che la sentenza impugnata non fa – invero - alcuna menzione delle questioni sollevate, tardivamente, solo in questa sede di legittimità.

6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 112, 132, n. 4 e 96 c.p.c., sostenendo che il tribunale abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Il motivo è infondato poiché la pronuncia, pur annullando le cartelle, ha chiaramente evidenziato l’infondatezza di tutte le ragioni risarcitorie dedotte in giudizio, senza alcuna esclusione.

Peraltro, essendo state respinte sia le richieste risarcitorie che quelle restitutorie (cfr. sentenza pag. 3), non si configuravano i presupposti richiesti dall’art. 96 c.p.c.: solo l’accoglimento integrale delle domande poteva dar luogo alla responsabilità processuale contemplata dalla disposizione (Cass. 12177/2000; Cass.3035/2001; Cass. 24158/2017; Cass. 7409/216; Cass.21590/2009).

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate riscossione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21437/2020 R.G., proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6781/2020, pubblicata in data 30.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri e ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace capitolino, pronunciando sull’opposizione a cartelle di pagamento ed estratti di ruolo relative a sanzioni stradali, aveva annullato gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda di restituzione degli importi versati dal ricorrente per ottenere la cancellazione delle ipoteche e di risarcimento del danno provocato dalle iscrizioni. Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado ha ritenuto ininfluente il giuramento decisorio proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che gli importi pagati dall’appellante non coincidevano con quelli rappresentati dalle cartelle di pagamento annullate in giudizio. Più in particolare, si legge nella pronuncia che le quattro cartelle di pagamento oggetto di opposizione non erano neppure riferibili alle ipoteche iscritte sugli immobili, restando esclusa la ripetibilità di somme non riguardanti le vicende di causa ed essendo infondata anche la domanda di risarcimento del danno lamentato dal ricorrente. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA]Atri con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 233 c.p.c. e 2736 c.c., lamentando che il Tribunale abbia illegittimamente respinto la richiesta di giuramento decisorio, ritenendo che i fatti da provare (il pagamento degli importi chiesti in restituzione) fossero smentiti dai documenti già acquisiti, in violazione del principio secondo cui il giuramento deve essere ammesso a prescindere dagli elementi già acquisiti in istruttoria, essendo la prova legale destinata a prevalere su ogni altra risultanza processuale. Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della pronuncia. Il Tribunale ha chiaramente evidenziato che il D’Atri aveva agito per la ripetizione di somma anticipate per la cancellazione delle ipoteche riferibili ai crediti oggetto di talune cartelle di pagamento, ma ha rilevato che dette iscrizioni – effettuate prima dell’emissione delle cartelle – non riguardavano le cartelle che erano state oggetto di opposizione e che anche gli importi pagati per ottenere la cancellazione delle ipoteche riguardavano – in sostanza - debiti diversi da quelli dedotti in giudizio, reputando – in sostanza - che il giuramento non fosse decisivo. Il principio espresso dal costante orientamento di questa Corte (secondo cui il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso "de scientia" o "de veritate", e, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare) non è invocato in modo pertinente, non avendone il Tribunale negato l’ammissione alla luce di quanto emerso dalle altre prove acquisite al processo, ma avendo legittimamente operato uno scrutinio di rilevanza e decisività del giuramento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 stesso, senz’altro ammissibile anche ove la parte formuli istanza di prova legale (Cass. 1022/1985; Cass. 4149/1974). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 83, 91, 182 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio senza depositare la procura notarile conferita al funzionario delegato e senza che risultasse che il delegante del difensore avesse il potere di nominare il difensore. Il motivo è infondato. L’esame della procura speciale datata 1.2.2016, prodotta in giudizio consente di stabilire che all’avv. [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’Unità operativa contenzioso regionale del Lazio, era stato esplicitamente conferito – sul piano formale - il potere di nominare un avvocato del libero foro. Non trattasi - quindi - di procura conferita dal funzionario delegato a rappresentare l’amministrazione nel giudizio di opposizione, ma di mandato ad litem emesso dal responsabile della struttura amministrativa competente per la materia oggetto di causa. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 183, 112, 132, n. 4, 323 c.p.c. e 2059 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che il tribunale nulla abbia statuito sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima iscrizione a ruolo delle sanzioni. Il motivo è infondato. Si è già detto che il Tribunale ha esplicitamente negato (cfr. pag. 3 della sentenza) il risarcimento del danno per l’impossibilità di riferire le cartelle impugnate alle ipoteche iscritte sui beni del ricorrente, con pronuncia esplicita negativa che, essendo basata sulla ritenuta insussistenza dell’illecito dannoso, appare riferibile a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tutte le conseguenze dannose - patrimoniali o non patrimoniali – della condotta dell’amministrazione, il che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia delle entrate non aveva affatto negato l’effettuazione dei pagamenti delle somme di cui alle cartelle, avendo invece affermato che detti versamenti – volti ad ottenere la cancellazione delle ipoteche – non si riferissero alle cartelle impugnate. Quindi, respingendo la richiesta di restituzione, il Tribunale avrebbe illegittimamente disatteso il principio di non contestazione. Il motivo è per più aspetti inammissibile. La sentenza non ha affatto negato l’effettuazione dei pagamenti, ma ha ritenuto che essi non fossero riferibili alle cartelle impugnate (cfr. sentenza, pag. 3), non essendovi corrispondenza con gli importi ivi riportati. Anche in tal caso il principio di non contestazione appare, perciò, invocato in modo non pertinente rispetto all’effettivo contenuto della decisione. In ogni caso, la pronuncia di appello è integralmente confermativa di quella di primo grado, senza che il ricorso specifichi se la violazione denunciata fosse stata oggetto dei motivi di gravame. La censura è - sul punto - priva di specificità e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., dovendo considerarsi che la sentenza impugnata non fa – invero - alcuna menzione delle questioni sollevate, tardivamente, solo in questa sede di legittimità. 6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 112, 132, n. 4 e 96 c.p.c., sostenendo che il tribunale abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Il motivo è infondato poiché la pronuncia, pur annullando le cartelle, ha chiaramente evidenziato l’infondatezza di tutte le ragioni risarcitorie dedotte in giudizio, senza alcuna esclusione. Peraltro, essendo state respinte sia le richieste risarcitorie che quelle restitutorie (cfr. sentenza pag. 3), non si configuravano i presupposti richiesti dall’art. 96 c.p.c.: solo l’accoglimento integrale delle domande poteva dar luogo alla responsabilità processuale contemplata dalla disposizione (Cass. 12177/2000; Cass.3035/2001; Cass. 24158/2017; Cass. 7409/216; Cass.21590/2009). Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate riscossione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31437/2020 Numero sezionale 9961/2021 Numero di raccolta generale 36348/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V
Sentenza Cassazione n. 36348/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris