CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12189/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 306 in CATANIA -intimati – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 2284 /20 20 , pubblicata in data22 dicembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Con ricorso ex art. 1172 cod. civ. , notificato al Condominio di via Umberto 306 in Catania ed a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento nell’edificio condominiale, sottostante la terrazza di copertura di proprietà esclusiva del Pirrello, adiva il Tribunale di Catania, lamentando la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, affidata all’architetto [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ordinava al Condominio di eseguire i lavori e le opere indicate dal c.t.u. Introdotto il giudizio di merito, il Mantello chiedeva la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà. Costituitosi il Condominio di via Umberto n. 306 in Catania e autorizzata la chiamata in causa della ditta appaltatrice del lavori, [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in esito all’espletamento di altra consulenza tecnica d’ufficio, a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1475/2017, il Tribunale di Catania rilevava che i lavori effettuati nel marzo 2009 non erano conformi a quanto disposto nell’ordinanza interdittale e che i danni all’appartamento di proprietà del Mantello si erano nel frattempo aggravati; recependo le risultanze delle consulenze tecniche, condannava il solo convenuto [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, dichiarandolo ‹‹esclusivo responsabile dei danni accertati in sede di merito››.2. Con sentenza n. 2391/2018 il Tribunale di Catania, pronunciando in separato giudizio di merito instaurato da [OSCURATO:PERSONA] per la conferma di altra ordinanza interdittale emessa fra le medesime parti e per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel suo appartamento a causa dei lavori realizzati sulla terrazza condominiale, condannava il Pirrello al pagamento, in favore dell’attore, di ulteriore somma a titolo di risarcimento danni. 3. Avverso le suddette sentenz e proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale per non avere il Tribunale riconosciuto anche la responsabilitàdel Condominio. La Corte d’appello di Catania, previa riunione dei gravami, pronunciandosi sulla impugnazione avverso la sentenza n. 1475/17, facendo proprie le risultanze delle consulenze tecniche, ha rilevato che le infiltrazioni si erano verificate sia a causa della vetustà e delle pessime condizion i della guaina di copertura della terrazza, sia a causa de ll’esecuzione dei lavori di rifacimento della terrazza , che erano avvenuti nella stagione invernale non erano stati completati in tempi brevi; quantificava, tuttavia, diversamente i danni, rideterminandoli in euro 9.053,00, oltre I.V.A., anziché in euro 12.165,32, come indicatodal c.t.u., ing. Calabrese; ha inoltre accolto l’appello incidentale, estendendo la condanna al risarcimento del dannoa carico del Condominio ed in favore del Mantello. Ha, poi, accolto solo in parte l’appello principale avverso la sentenza n. 2391/2018, ritenendo congruo rimborsare, in favore del Mantello, esclusivamente le spese relative ad una delle due consulenze di parte e riducendo le spese per l’operaio che aveva coadiuvato il c.t.u. durante le operazioni del giudizio cautelare; ha parzialmente accolto anche l’appello incidentale proposto dal Mantello, riconoscendo la responsabilità solidale del Condominio per i danni derivanti dalla terrazza di copertura dell’edificio, mentre ha rigettato la domanda, pure avanzata dal Mantello, di risarcimento dei danni. Regolando, quindi, le spese relative ai due gradi di giudizio, i giudici di appello, per il giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 1475/2017, hanno ritenuto “equo”, “in ragione degli esiti anche del gravame incidentale”, compensare le spese in ragione di un quarto e porre i rimanenti tre quarti a carico del Pirrello e del Condominioin solido; quanto al giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 2391/18, hanno parimenti ritenuto “equo”, “in ragione degli esiti del gravame incidentale”, compensare le spese in ragione della metà e porre la rimanente metà a carico del Pirrello e del Condominio in solido . Per il secondo grado hanno disposto la compensazione delle spese nella misura della metà, ‹‹tenuto conto sia dell’unicità del fatto generatore dei giudizi che degli esiti finali››, ponendo la restante metà , in solido , a carico del Pirrello e del Condominio, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto un primo ricorso, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2284/2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Catania, ‹‹nelle sole parti in cui ha riformato la sentenza n. 1475/2017 del Tribunale di Catania››. Con successivo e autonomo ricorso, affidato a sei motivi, hanno impugnato la medesima sentenza d’appello, ‹‹nelle parti in cui ha parzialmente riformato la sentenza n. 2391/2018 del Tribunale di Catania››. [OSCURATO:PERSONA] ed il Condominio di via Umberto n. 306 in Catania non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Partendo dall’esame del primo ricorso, con il primo motivo si denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell ’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.) – Illegittima composizione del collegio giudicante, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. –Violazione del giusto processo››. Il ricorrente, pur prendendo le mosse dall’insindacabilità della pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, in relazione all’art. 106 Cost., le norme che consentono la composizione dei collegi delle Corti d’appello con la partecipazione dei giudici ausiliari, contestualmente prorogandone l’applicabilità, sostiene di avere subito la lesione del diritto garantito dall’art. 6 della C.E.D.U., che prescrive che ‹‹ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata ….da un Tribunale …costituito per legge…››, in quanto la prorogatio pronunciata dalla Corte costituzionale per ragioni extragiuridiche non può avere alcuna rilevanza sulla valutazione di legittimità (o meno) della composizione del Collegio giudicantee quindi della violazione, o meno, del diritto al giusto processo. 2. Con il secondo motivo, deducendo, nei confronti del Pirrello e del Condominio, ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Illegittima ri-liquidazione ed illegittima riduzione ultra petita del quantumdelle spese giudiziali liquidate dal Tribunale in primo grado – violazione del giudicato (art. 2909 cod. civ.) –violazione dell’art. 183, terzo comma, (oggi quarto comma c.p.c.) – sentenza a sorpresa, tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.››, si censura la sentenza impugnata in punto di spese di lite. Segnatamente, il ricorrente rappresenta che né il Pirrello , né il Condominio hanno impugnato la statuizione concernente le spese di lite operata dal Tribunale, essendosi il Pirrello lamentato unicamente della mancata compensazione, senza sollevare doglianze sull’entità della liquidazione, sullo scaglione tariffario e sui parametri applicabili nella determinazione del quantum. Sostiene, di conseguenza, che la nuova determinazione delle spese giudiziali pronunciata dai giudici di appello viola la norma evocata e si atteggia come sentenza a sorpresa adottata in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. 3. Con il terzo motivo, proposto nei confronti del Pirrello e del Condominio e rubricato ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 113 e 114 c.p.c. –illegittima compensazione di un quarto delle spese giudiziali del primo grado in assenza di soccombenza reciproca ed in assenza di enunciazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c. –illegittima pronuncia secondo equità anziché secondo diritto (artt. 113 e 114 c.p.c.), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la disposta compensazione, oltre che essere immotivata, è anche illegittima, in difetto di soccombenza reciproca e della sussistenza di altre eccezionali e gravi ragioniidonee a giustificarla. 4. Con il quarto motivo, riguardante il solo Condominio, si deduce ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. –violazione del giudicato: tutto in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.››. Il ricorrente ribadisce che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1485/2017,aveva condannato il Condominio, in solido, a pagare alla parte attrice le spese di lite, liquidandole in euro 5.150,00, oltre accessori; in difetto di impugnazione, il relativo capo della sentenza era passato in giudicato e non avrebbe potuto essere riformato dal giudice d’appello. 5. Con il quinto motivo,riguardante il Pirrello ed il Condominio, si prospetta ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché della nomofilassi in materia di spese giudiziali dei giudizi riuniti – mancata pronuncia e mancata liquidazione separata delle spese giudiziali del grado di appello afferenti a ciascuno dei due giudizi riuniti in detto grado e, per ciò che qui interessa, peril giudizio n. 2197/17 r.g. – immotivata ed illegittima compensazione delle spese del secondo grado – erronea applicazione dello scaglione tariffario ed immotivata applicazione dei minimi di tariffa; tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.››. Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno operato un’unica liquidazione relativa al grado di appello, anziché procedere a due liquidazioni separate, violando anche i minimi tariffari in relazione al valore della causa. 6. P assando all’esame del secondo ricorso per cassazione, con il primo motivo i ricorrenti reiterano la censura già fatta valere con il primo motivo formulato con il primo ricorso per cassazione. 6.1. Con il secondo motivo, svolto nei confronti del Pirrello e del Condominio, si deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Pronuncia extra ed ultra petita , in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. –pronuncia d’ufficio a sorpresa con violazione del diritto di difesa su questioni non prospettate dalle parti e non dibattute nel corso del giudizio, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 – 2058 - 1223 cod. civ. – negazione del risarcimento per la voce del danno relativo agli esborsi per perizie tecniche stragiudiziali – erronea riduzione di importi fatturati per spese tecniche stragiudiziali non costituenti spese giudiziali di ctp e quindi non suscettibili di liquidazione da parte del giudice –assoluta assenza di motivazione sulla esclusione del danno, riconosciuto dal Tribunale, costituito dalle spese legali relative alla esecuzione dell’obbligo di fare (euro 800,00); tutto in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.››. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello, pronunciando una sentenza a sorpresa, avrebbe riesaminato le voci di danno liquidate dal Tribunale, in parte eliminandole ed in parte riducendole, in assenzadi specifica impugnazione dell’appellante Pirrello ; aggiungono che la Corte d’appello sarebbe, altresì, incorsa in errore per avere ritenuto che la somma di euro 8.584,00, quantificata dal Tribunale, fosse costituita da spese giudiziali ex art. 91 c.p.c., non avvedendosi che, in realtà, si trattava di rimborso di spese sostenute dal Mantello, e per avere escluso dalla liquidazione l’ulteriore importo di euro 800,00, liquidatodal Tribunale. 6.2. Con il terzo motivo si deduce ‹‹violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c. (principio di non contestazione) - violazione e falsa applicazione degli artt. 832 – 2697 – 2727 – 2729 – 2043 – 2058 – 1223 – 1229 c.c.; negazione del risarcimento del danno per asserita carenza di prova – negazione della sussistenza del danno “in re ipsa” derivante dalla parziale inutilizzabilità dell’appartamento da liquidarsi sulla base di elementi presuntivi semplici con riferimento al danno figurativo od in via equitativa: tutto in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.››. I ricorrenti evidenziano che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato una perizia stragiudiziale di ‹‹quantificazione del danno››, redatta dall’ing. Mario d’Arrigo, richiedendo euro 13.158,00 per danno da parziale mancato utilizzo del proprio appartamento ed euro 5.000,00 per danno da diminuita fruibilità, come descritti e quantificati in detta perizia; il Pirrello ed il Condominio non avevano contestato tali richieste, né la perizia, ma si erano limitati ad una contestazione formale della valenza probatoria della perizia stragiudiziale di parte; aveva poi propo sto appello incidentale sul punto, non essendosi il Tribunale pronuncia to , ma nessuna contestazione era stata mossa dalle controparti. Sostengono che, in mancanza di una specifica contestazione, la Corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere necessaria altra prova sotto il profilo dell’an debeatur, mentre avrebbe dovuto avvalersi del calcolo del danno figurativo, per quanto riguardava il quantum. 6.3. Con il quarto motivo si denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Illegittima riliquidazione d’ufficio ed illegittima riduzione extra ed ultra petita del quantum delle spese giudiziali liquidato dal Tribunale in primo grado – violazione dell’art.101 c.p.c. – sentenza a sorpresa in violazione del contraddittorio: tutto in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.››. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, sebbene il Pirrello non avesse proposto gravame in punto di determinazione delle spese giudiziali operata dal Tribunale, ha riliquidato d’ufficio le spese del giudizio di primo grado, in evidente violazione del principio del contraddittorio. 6.4.Con il quinto motivo si deduce (nei confronti del Pirrello e del Condominio), ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 113 e 114 c.p.c. – illegittima compensazione di una metà delle spese giudiziali del primo grado in assenza di corrispondente motivo di appello ed in assenza di enunciazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.) – illegittima pronuncia secondo equità anziché secondo diritto (artt. 113 e 114 c.p.c.), in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.››. I ricorrenti muovono contestazioni alla disposta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado perché non conforme ai criteri dettati dalle norme evocate in rubrica. 6.5.Con il sesto motivo (spiegato nei confronti del Pirrello e del Condominio) si prospetta ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché della nomofilassi in materia di spese giudiziali dei giudizi riuniti – mancata pronuncia e mancata liquidazione separata per ciascuno dei due giudizi riuniti e, per ciò che qui interessa, per il giudizio n. 1625/2018 r.g. –immotivata ed illegittima compensazione – erronea applicazione dello scaglione tariffario non pertinente – immotivata violazione dei minimi di tariffa; tutto in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.››. I ricorrenti lamenta no che, erroneamente, la Corte d’appello avrebbe, erroneamente, operato una liquidazione unica, sebbene la riunione dei giudizi non facciavenire meno l’autonomia degli stessi, e contestano la liquidazione con riguardo al giudizio di secondo grado sul rilievo che essa non tiene conto del valore cumulativo dei due giudizi. 7. Preliminarmente, i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 8. I ricorsi sono improcedibili, in quanto i ricorrenti, pur avendo allegato espressamente (enunciando la circostanza nei ricorso) che la sentenza, contro cui ricorrono, è stata notificata in data 25 febbraio 2021, non hanno ottemperato l’onere di deposito di copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggiodi trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione , adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648). A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 - 3 , 30/04/2019, n. 11386). Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 22dicembre 2020 e i ricorsisono stat i notificat i il 2 6 aprile 2021. 9. Va, peraltro, rilevata pure l’inammissibilità del secondo ricor s o per cassazione, notificato dai ricorrenti lo stesso giorno del primo ricorso, ma iscritto a ruolo in data successiva a quest'ultimo. Occorre infatti ribadire che il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, cosicché è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica od integrazione dell'originario ricorso, sia che concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, essendo solo possibile - ove non siano decorsi i termini - la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile (Cass., sez. U, 11/11/1994, n. 9409; Cass., sez. L, 31/05/2010, n. 13257). Nel caso di specie, il secondo ricorso, come è evidente dalla sua lettura, non è volto a sostituire il primo, ma piuttosto ad integrarlo tramite la formulazione di ulteriori motivi di contestazione rivolti alla sentenza impugnata e tanto è sufficiente per ritenerne l’inammissibilità. 10. Conclusivamente, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibili i ricorsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo