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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:105
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0045

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 28 NOVEMBRE 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, La causa odierna verte sull'interpretazione dell'art. 45 del regolamento n. 3 «relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti». [OSCURATO:PERSONA], attore nella causa di merito, è cittadino italiano.

Dopo un primo periodo lavorativo maturato in Italia, dal 1947 al 1957 ha lavorato come minatore in Belgio.

In seguito ha dovuto tornare in Italia per motivi di salute — almeno così ha dichiarato — e vi è rimasto.

All' ente previdenziale belga egli chiedeva una pensione d'invalidità, che gli veniva però negata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il rifiuto dinanzi al tribunale del lavoro di Hasselt, ma il tribunale sollevava d'ufficio un'eccezione d'indole linguistica, in quanto il ricorso era redatto in francese; infatti la legge belga 15 giugno 1935 sull'uso delle lingue, prevede che ogni domanda dinanzi al tribunale civile o penale del Limburgo deve venir redatta in olandese.

Il ricorrente, che è un lavoratore migrante ai sensi del regolamento n. 3, invoca l'art. 45 che recita: «Le istituzioni e le autorità di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti nella lingua ufficiale di un altro Stato membro».

Si deve quindi stabilire se un tribunale del lavoro rientri nella nozione di «istituzione e autorità» di cui all'articolo summenzionato.

Con ordinanza 23 giugno 1972 il giudice belga sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Posto che i tribunali del lavoro e le Corti d'appello del lavoro fanno senza dubbio parte del potere giudiziario, controllano l'amministrazione, senza occuparsi di problemi di amministrazione attiva, e non appartengono al potere esecutivo (a differenza dei precedenti collegi giudiziari amministrativi per la previdenza sociale e del consiglio di Stato), se si posso ancora sostenere che i tribunali del lavoro sono “organi incaricati dell'applicazione della previdenza sociale”, con tutte le relative conseguenze per quanto riguarda l'uso delle lingue dinanzi ai tribunali del lavoro belgi da parte di lavoratori migranti».

Hanno presentato osservazioni il governo della Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi sono per una soluzione positiva, cioè la magistratura belga, almeno nelle controversie di lavoro, rientra tra le «istituzioni e le autorità» di cui all'art. 45.

Anch'io propendo per questa soluzione.

Un precedente è costituito dalla sentenza 6-67 (Racc. 1967, pag. 262) , pronunciata su deferimento del consiglio di Stato belga, nella quale si afferma che la nozione di «autorità» comprende i tribunali nazionali con competenza in materia previdenziale.

La sentenza però si riferisce al consiglio di Stato belga, tribunale amministrativo che, a giudizio del giudice proponente, rappresenta un organo esecutivo.

Per conto mio la pronuncia non si limita al caso di specie, ma vale anche per la magistratura ordinaria, nella quale rientrano — in Belgio — i tribunali del lavoro.

Questa conclusione si trae da un argomento svolto dalla Corte e cioè «l' obbligo di accogliere le richieste redatte nella lingua ufficiale di un altro Stato membro imposto agli organismi competenti ad applicare normalmente la legislazione in campo previdenziale, dovrebbe vincolare anche le autorità incaricate di sindacare giurisdizionalmente detta applicazione, giacché tale sindacato rappresenta, secondo i principi della tutela giurisdizionale di tutti gli Stati membri, una garanzia necessaria dell'azione amministrativa».

A questo principio si è richiamato anche il governo italiano e sarebbe assurdo — afferma — ritenere che le facilitazioni di carattere linguistico valgano solo per le procedure amministrative, ma escludano la fase contenziosa, almeno altrettanto importante se non ancor più importante, con cui si garantiscono il rispetto e l'applicazione del diritto in materia previdenziale.

Sarà opportuno richiamarsi agli accordi bilaterali, che di regola disciplinano con esattezza l'uso delle lingue negli atti ufficiali, ispirandosi sia alla prassi amministrativa, sia alla giurisprudenza.

Il regolamento n. 3 ha sostituito gli accordi di cui sopra e — poiché la giurisprudenza ha consolidato il principio che l'avvento di un nuovo regime previdenziale non può costituire una reformatio in pejus a danno degli assicurati — la nozione di «autorità» contenuta nell'art. 45 deve venir interpretata estensivamente.

La considerazione è di per sé sufficiente, specie poi dal momento che non mi pare necessario ricalcare gli argomenti già esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa 6-67 e ribaditi in questa sede.

Mi richiamo alle ampie memorie scritte della [OSCURATO:PERSONA], a quanto è esposto circa le versioni dell'art. 45, agli antefatti e all'esegesi di altre norme del regolamento n. 3 e ai raffronti con convenzioni stipulate con Stati terzi in materia previdenziale.

L'art. 84 del regolamento n. 1408 del 14 giugno 1971 ( GU n.

L 149, pag. 2 ), che dal 1 o ottobre 1972 ha sostituito il regolamento n. 3, corrisponde alle disposizioni dell'abrogato art. 45 del regolamento n. 3 e menziona espressamente la magistratura. [OSCURATO:PERSONA] — organo che ha collaborato alla redazione del testo — ha assicurato che la modifica non è stata dettata dall'intenzione di mutare la disciplina fino ad allora vigente e di migliorarla, ma si è inteso solo redigere la disposizione in modo più chiaro per meglio uniformarsi a quanto aveva sancito la giurisprudenza nel frattempo.

Tale asserzione non può rimanere lettera morta nel nostro caso.

Avrei così esaurito il tema proposto dal giudice a quo.

Si potrebbe aggiungere che dal fascicolo della controversia si desume che l'attore — italiano di madrelingua italiana — ha scelto un patrono italiano che, pur conoscendo probabilmente l'olandese, ha adito il tribunale belga di espressione fiamminga con una domanda in francese.

Ci si può chiedere se la disciplina linguistica dell'art. 45 regoli anche queste complesse situazioni.

Si può osservare che lo spirito della disposizione è quello di evitare ai lavoratori migranti ogni svantaggio derivante dal fatto di adire un tribunale straniero nella propria madrelingua.

L'art. 45 menziona genericamente le lingue ufficiali della Comunità e non stabilisce alcuna limitazione sul loro uso.

È logico che per considerazioni di ordine pratico è più opportuno usare la lingua normalmente parlata dal giudice che viene adito, specie se il patrono di parte è in grado di esprimersi e di comprendere questo idioma.

Comunque non è vietato dall'art. 45 presentare una domanda in una lingua ufficiale diversa dalla madrelingua dell'interessato e diversa dalla lingua del luogo in cui si tratta la causa.

L'idea sarebbe in ogni caso inconciliabile con il principio che le norme in materia previdenziale vanno interpretate in modo da garantire la massima tutela ai lavoratori migranti.

Aggiungo che non è lecito abusare della libertà di scelta della lingua processuale.

L'eventuale uso di una lingua che non sia quella corrente o la madrelingua, deve essere adeguatamente giustificato, ma nel nostro caso direi che non si può parlare di abuso: è inutile dilungarci su questo punto e approfondire l'argomento.

Propongo quindi di risolvere il problema come segue: I tribunali nazionali competenti in campo previdenziale, ivi compresi i tribunali del lavoro belgi, fanno parte delle «autorità» di cui all'art. 45 del regolamento n. 3.

Non è quindi consentito respingere un ricorso perché redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro. ( 1 ) Traduzione dal tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0045 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 28 NOVEMBRE 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , La causa odierna verte sull'interpretazione dell'art. 45 del regolamento n. 3 «relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti». [OSCURATO:PERSONA], attore nella causa di merito, è cittadino italiano. Dopo un primo periodo lavorativo maturato in Italia, dal 1947 al 1957 ha lavorato come minatore in Belgio. In seguito ha dovuto tornare in Italia per motivi di salute — almeno così ha dichiarato — e vi è rimasto. All' ente previdenziale belga egli chiedeva una pensione d'invalidità, che gli veniva però negata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il rifiuto dinanzi al tribunale del lavoro di Hasselt, ma il tribunale sollevava d'ufficio un'eccezione d'indole linguistica, in quanto il ricorso era redatto in francese; infatti la legge belga 15 giugno 1935 sull'uso delle lingue, prevede che ogni domanda dinanzi al tribunale civile o penale del Limburgo deve venir redatta in olandese. Il ricorrente, che è un lavoratore migrante ai sensi del regolamento n. 3, invoca l'art. 45 che recita: «Le istituzioni e le autorità di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti nella lingua ufficiale di un altro Stato membro». Si deve quindi stabilire se un tribunale del lavoro rientri nella nozione di «istituzione e autorità» di cui all'articolo summenzionato. Con ordinanza 23 giugno 1972 il giudice belga sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Posto che i tribunali del lavoro e le Corti d'appello del lavoro fanno senza dubbio parte del potere giudiziario, controllano l'amministrazione, senza occuparsi di problemi di amministrazione attiva, e non appartengono al potere esecutivo (a differenza dei precedenti collegi giudiziari amministrativi per la previdenza sociale e del consiglio di Stato), se si posso ancora sostenere che i tribunali del lavoro sono “organi incaricati dell'applicazione della previdenza sociale”, con tutte le relative conseguenze per quanto riguarda l'uso delle lingue dinanzi ai tribunali del lavoro belgi da parte di lavoratori migranti». Hanno presentato osservazioni il governo della Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi sono per una soluzione positiva, cioè la magistratura belga, almeno nelle controversie di lavoro, rientra tra le «istituzioni e le autorità» di cui all'art. 45. Anch'io propendo per questa soluzione. Un precedente è costituito dalla sentenza 6-67 (Racc. 1967, pag. 262) , pronunciata su deferimento del consiglio di Stato belga, nella quale si afferma che la nozione di «autorità» comprende i tribunali nazionali con competenza in materia previdenziale. La sentenza però si riferisce al consiglio di Stato belga, tribunale amministrativo che, a giudizio del giudice proponente, rappresenta un organo esecutivo. Per conto mio la pronuncia non si limita al caso di specie, ma vale anche per la magistratura ordinaria, nella quale rientrano — in Belgio — i tribunali del lavoro. Questa conclusione si trae da un argomento svolto dalla Corte e cioè «l' obbligo di accogliere le richieste redatte nella lingua ufficiale di un altro Stato membro imposto agli organismi competenti ad applicare normalmente la legislazione in campo previdenziale, dovrebbe vincolare anche le autorità incaricate di sindacare giurisdizionalmente detta applicazione, giacché tale sindacato rappresenta, secondo i principi della tutela giurisdizionale di tutti gli Stati membri, una garanzia necessaria dell'azione amministrativa». A questo principio si è richiamato anche il governo italiano e sarebbe assurdo — afferma — ritenere che le facilitazioni di carattere linguistico valgano solo per le procedure amministrative, ma escludano la fase contenziosa, almeno altrettanto importante se non ancor più importante, con cui si garantiscono il rispetto e l'applicazione del diritto in materia previdenziale. Sarà opportuno richiamarsi agli accordi bilaterali, che di regola disciplinano con esattezza l'uso delle lingue negli atti ufficiali, ispirandosi sia alla prassi amministrativa, sia alla giurisprudenza. Il regolamento n. 3 ha sostituito gli accordi di cui sopra e — poiché la giurisprudenza ha consolidato il principio che l'avvento di un nuovo regime previdenziale non può costituire una reformatio in pejus a danno degli assicurati — la nozione di «autorità» contenuta nell'art. 45 deve venir interpretata estensivamente. La considerazione è di per sé sufficiente, specie poi dal momento che non mi pare necessario ricalcare gli argomenti già esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa 6-67 e ribaditi in questa sede. Mi richiamo alle ampie memorie scritte della [OSCURATO:PERSONA], a quanto è esposto circa le versioni dell'art. 45, agli antefatti e all'esegesi di altre norme del regolamento n. 3 e ai raffronti con convenzioni stipulate con Stati terzi in materia previdenziale. L'art. 84 del regolamento n. 1408 del 14 giugno 1971 ( GU n. L 149, pag. 2 ), che dal 1 o ottobre 1972 ha sostituito il regolamento n. 3, corrisponde alle disposizioni dell'abrogato art. 45 del regolamento n. 3 e menziona espressamente la magistratura. [OSCURATO:PERSONA] — organo che ha collaborato alla redazione del testo — ha assicurato che la modifica non è stata dettata dall'intenzione di mutare la disciplina fino ad allora vigente e di migliorarla, ma si è inteso solo redigere la disposizione in modo più chiaro per meglio uniformarsi a quanto aveva sancito la giurisprudenza nel frattempo. Tale asserzione non può rimanere lettera morta nel nostro caso. Avrei così esaurito il tema proposto dal giudice a quo. Si potrebbe aggiungere che dal fascicolo della controversia si desume che l'attore — italiano di madrelingua italiana — ha scelto un patrono italiano che, pur conoscendo probabilmente l'olandese, ha adito il tribunale belga di espressione fiamminga con una domanda in francese. Ci si può chiedere se la disciplina linguistica dell'art. 45 regoli anche queste complesse situazioni. Si può osservare che lo spirito della disposizione è quello di evitare ai lavoratori migranti ogni svantaggio derivante dal fatto di adire un tribunale straniero nella propria madrelingua. L'art. 45 menziona genericamente le lingue ufficiali della Comunità e non stabilisce alcuna limitazione sul loro uso. È logico che per considerazioni di ordine pratico è più opportuno usare la lingua normalmente parlata dal giudice che viene adito, specie se il patrono di parte è in grado di esprimersi e di comprendere questo idioma. Comunque non è vietato dall'art. 45 presentare una domanda in una lingua ufficiale diversa dalla madrelingua dell'interessato e diversa dalla lingua del luogo in cui si tratta la causa. L'idea sarebbe in ogni caso inconciliabile con il principio che le norme in materia previdenziale vanno interpretate in modo da garantire la massima tutela ai lavoratori migranti. Aggiungo che non è lecito abusare della libertà di scelta della lingua processuale. L'eventuale uso di una lingua che non sia quella corrente o la madrelingua, deve essere adeguatamente giustificato, ma nel nostro caso direi che non si può parlare di abuso: è inutile dilungarci su questo punto e approfondire l'argomento. Propongo quindi di risolvere il problema come segue: I tribunali nazionali competenti in campo previdenziale, ivi compresi i tribunali del lavoro belgi, fanno parte delle «autorità» di cui all'art. 45 del regolamento n. 3. Non è quindi consentito respingere un ricorso perché redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro. ( 1 ) Traduzione dal tedesco
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