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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28532/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 19807 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19807del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA].

ING. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 65H50 H223T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentant i per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Discepolo (C.F. : DSCDNL 47L20 C129I ) STEFANELLI Franco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81M18 F463A ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ( P.I. : 01791490343), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01591110356), già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01178580997) , in persona del legale rappresentante pro tempore BURGHIGNOLI Massimo (C.F.: BRGMSM 46TO3 H5010) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - società con socio unico (P.I. : 04951650268) e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I. : 02473170153) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 00880671003) , in persona del legale rappresentante pro tempore KASH [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82D15 Z336D) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 409/2023, pubblicatain data 31 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo- biliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], e nella quale sono intervenuti gli ulteriori creditoriItalfondiario S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:SOCIETA]., la società debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] dott. ing. [OSCURATO:PERSONA] di Al- dino [OSCURATO:SOCIETA]. (per brevità, anchesolo [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,avverso il decreto di trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] IbrahimKash di uno dei lotti degli immobili pignorati.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre EnocianinaS.n.c., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nonché [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità della costitu- zione della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresen- tata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui ha dichiarato di inten- dere subentrare,a seguito di fusione per incorporazione (avve- nuta già dal mese di ottobre 2024, con efficacia dal mese di novembre 2024), con atto di intervento depositato, peraltro, soloin prossimità della data dell’adunanza camerale del 22 ot- tobre 2025 (atto di intervento datato e depositato in data 21 ottobre 2025),[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza risalente e costante di questa Corte, cui intende darsi continuità; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005).

Nella specie, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]risulta partecipareal pre- sente giudizio a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA]- tions S.p.A., che a sua volta si è costituita, con il controricorso, nelle persone diAngelo Piazza e [OSCURATO:PERSONA], i quali si qualificano procurator i speciali (quindi rappresentant i volon- tari) di detta ultima società e, in tale qualità,hanno sottoscritto il mandato difensivo aldifensore per la presente fase, ai sensi dell’art. 365 c.p.c..L’atto di procura speciale di MB [OSCURATO:PERSONA]- lutions S.p.A.,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stato,però, né indicat o, né, tanto meno, prodott o in giu- dizio(ed è appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, in proposito, la circostanza che il Piazza risulti legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale società non è costituita in proprio nel presente giudizio, ma a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).

Il controricorso è,pertanto, inammissibile , così come , esclusi- vamente in conseguenza di tanto, la stessa successiva costitu- zione della societàNPL [OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 l’intimatae controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , avvenuta in pros- simità dell’adunanza camerale. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 617 cpc e 618 cpc in relazione alla normativa disciplinante la causa di opposizione agli atti esecu- tivi quanto ai presupposti (motivo ex art. 360 n. 3 cpc)(motivo 1 della sentenza: anomala sovrapposizione di procedimenti; motivo 2 sentenza: deprezzamento del bene; motivo 3 della sentenza; conflitto di interessi)».

La società ricorrente deduce che «l’opposizione agli atti esecu- tivi può essere proposta non solo in caso di irregolarità formale degli atti stessi, ma anche nei casi di inopportunità dell’atto, di illegittimità o di incongruità dello stesso», precisando che «ivizi formali, di cui stiamo parlando, sono la serie di fatti, a giustifi- cazione della opposizione, che costituiscono l’alterazione del re- golare funzionamento della gara, attraverso anomalie procedi- mentali documentalmente accertate(al contrario di quanto di- chiara la sentenza impugnata), in contrasto con quanto so- stiene il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che considera del tutto “in conferenti” ed irrilevanti la sovrapposizione delle procedure esecutive» e che «in realtà le predette irregolarità ed anomalie non possono ritenersi inconferenti ed irrilevanti poiché costitui- scono irregolarità/inopportunità/illegittimità di condotte che vanno ad inficiare il regolare svolgimento della vendita dell’im- mobile, la libera determinazione del prezzo dell’immobile ven- duto (e poi trasferito) e la regolarità delle operazioni di ven- dita».

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, le censure, così come formulate, non appaiono cogliere adeguatamente ed integralmente l’effettiva ratio deci- dendi della sentenza impugnata, essenzialmente fondata sull’esclusione dell’assunto di una aggiudicazione avvenuta per un prezzo incongruo, soprattutto in considerazione del notevole Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 scarto, in maggiorazione, tra il prezzo base della vendita ed il prezzo di aggiudicazione conseguente ai rilanci avvenuti nel corso della gara.

In ogni caso, le pretese irregolarità del procedimento di vendita devono effettivamente ritenersi denunciate in modo non suffi- cientemente specifico da parte ricorrente e, in particolare , quelle sintetizzate dalla stessa ricorrente nel ricorso(tra cui la «anomala sovrapposizione di procedure», il «deprezzamento del bene», così come la circostanza che «l’aggiudicatario era soggetto irreperibile e sotto accertamento di residenza da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] da ben 4 anni», «la partecipazione alle offerte di un prestanome», la sussistenza di una«proce- dura espropriativa per pubblica utilità da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]» e il «conflitto di interessi tra i creditori»), non costituiscono, in sé considerate, motivi di illegittimità degli atti esecutivi.

Tanto meno può condividersi l’assunto per cui le circostanze di fatto poste a sostegno dell’opposizione avrebbero inciso «sul regolare svolgimento dell’asta e sulla libera determinazione del prezzo che poteva essere ricavato, nonché sul pregiudizio che ne ha riportato il debitore, a causa di un prezzo “pilotato” con aste andate deserte … … epoi successivamente ed improvvisa- mente, quando il prezzo si era abbassato, con le predette of- ferte al rialzo, da parte di questi soli due offerenti», avendo – come già chiarito – il giudice del merito escluso che vi fossero elementi di prova sufficienti a comprovare le ipotesi di illegitti- mità dell’aggiudicazione formulate (in verità anche in modo estremamente generico, oltre che non adeguatamente provate) dalla ricorrente, e ciò sulla base di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove (e, in particolare, sul rilievo della notevolesuperiorità dell’importo del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello a base della vendita, segnale di un effettivo fisiologico svolgimento della relativa procedura competitiva) e Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

3. Con il secondo motivo si denunzia « omessa motivazione della sentenza in relazione alla sospensione necessaria ex art.295 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c. (motivo ex art. 360 n. 3 cpc).

Errore in fatto ed in diritto.

Tra- visamento dei fatti da parte della sentenza impugnata».

La società ricorrente deduce che il giudizio avrebbe dovuto es- sere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della defini- zione di un procedimento penale pendente (a seguito di denun- cia sulla illegittimità ed illiceità delle condotte dei partecipanti all’asta).

Anche questo motivo è inammissibile, prima anche che in-fon- dato.

La censura difetta, in primo luogo, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia con riguardo all’indica- zione degli esatti termini, sia con riguardo al richiamo del con- tenuto degli atti processuali con i quali era stata dedotta da- vanti al giudice di merito la questione della pretesa sussistenza di una ipotesi di pregiudizialità necessaria e dell’attuale pen- denza del procedimento penale (che il giudice di merito ha dato atto essere invece stato oggetto di archiviazione).

In ogni caso, è da escludere in radice ogni pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio civile di opposizione agli atti esecutivi, anche relativo alla legittimità dell’aggiudicazione, e quello penale per l’accertamento di eventuali condotte penal- mente rilevanti nell’ambito delle procedure di vendita, non es- sendo prevista nell’attuale assetto ordinamentale la cd.

“pre- giudiziale penale”, sostanzialmente invocata dal ricorrente, at- teso che «in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giu- dizio civile, previste dall’art. 75, comma 3, c.p.p., detto pro- cesso deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vin- colato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sic- ché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della defini- zione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valuta- zione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme», come avvenuto nella specie (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4758 del 10/03/2015; Sez.

L, Sentenza n. 1095 del 18/01/2007; nel medesimo senso, cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; Sez.

L, Sentenza n. 287 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 25/06/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021). 4.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 586 cpc (motivo 360 n. 3 cpc ).

D ocumento deci- sivo, notiziato nel corso del giudizio ed il cui contenuto si èreso noto soltanto dopo la sentenza di opposizione ex art. 617 c.p.c.».

La società ricorrente deduce che la vendita avrebbe dovuto es- sere sospesa ai sensi dell’art. 586 c.p.c. in quanto il prezzo dell’immobile sarebbe stato notevolmente inferiore a quello giu- sto.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 586 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di «sospen- dere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevol- mente inferiore a quello giusto», una volta «avvenuto il versa- mento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma».

Nella specie, le censure poste a base del motivo di ricorso in esame non possono ritenersi, a giudizio di questa Corte, Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in particolare nel richiamo alle ragioni per cui il prezzo di aggiudicazione dovrebbe ritenersi, in concreto, note- volmente inferiore a quello giusto, e neanche nell’indicazione dell’effettivo e decisivo rilievo, in tale ottica, dei documenti che si assumono non adeguatamente valutati dal giudice di merito.

Le suddette censure si risolvono, in definitiva, nella contesta- zione del medesimo accertamento di fatto operato dal giudice di merito in relazione all’assoluta congruità del prezzo di aggiu- dicazione, accertamento che, come si è già visto in relazione al primo motivo, risulta fondato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde, come tale non è sindacabile nella presente sede. 5.Con il quarto motivo si denunzia « lite temeraria violazione e/o falsa applicazionedell’art. 96 c.p.c. e dei suoi presupposti violazionedell’ art. 2697 c.c . e violazione dell’ art. 24 C ostitu- zione(motivo ex art. 360 c.p.c. n. 3)».

La società ricorrente contesta la propria condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. da parte del giudice di merito.

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha disposto la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della società opponente, integralmente soccombente nel giudizio di merito, sulla base della seguente motivazione: «La palese infondatezza delle domande attoree, fondate su ar- gomentazioni prive di riscontro nella realtà della documenta- zione acquisita al processo, e peraltro riproposte in questa sede nonostante il loro rigetto in sede esecutiva, evidenzia la respon- sabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., della società attrice e si risolve in vero e proprio abuso del processo».

Si tratta di una motivazione che giustifica sufficientemente la condanna inflitta alla parte soccombente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oggetto di un potere discrezionale del giudice Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 del merito, al quale è rimesso l’accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della «violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e pro- prioabuso della “ potestas agendi ” con un ’ utilizzazione del po- tere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato», cioè dellamala fede o colpa gravedella parte, indice di abuso dello strumento processuale, che costituisce il presupposto di detta condanna (per tutte, cfr., Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.

U, Or- dinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023) ed in relazione al quale accertamento è, di conseguenza, con- sentito, in sede di legittimità, il solo controllo sull’esistenza ed adeguatezza della motivazione.

Nella specie, il giudice del merito ha ravvisato un sostanziale abuso dello strumento processuale nella completa mancanza di prove a sostegno delle circostanze di fatto addotte a base dell’opposizione e nella non ragionevole prosecuzione della stessa, anche quando erano ormai state rese esplicite all’oppo- nente (da parte del giudice dell’esecuzione, in sede di valuta- zione sommaria) e, pertanto, erano agevolmente percepibili, le ragioni per cui un suo accoglimento sarebbe stato del tutto im- probabile (sulla configurabilità dell’abuso del processo in caso di «insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manife- stamente infondate dal primo giudice», ovvero, in generale, in argomenti la cui inconsistenza giuridica può essere agevol- menteapprezzata dalla parte, in modo da evitare la prosecu- zione del giudizio, anche in sede di gravame, comein caso di «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugna- zione»: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024, ol- tre alle già richiamate Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.

U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez.

Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).

In tale ottica, a giudizio di questa Corte, la motivazione alla base della statuizione impugnata – ferma restando, ovvia- mente, la piena garanzia per la parte dell’insopprimibile diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, attraverso gli stru- menti processuali ad essa consentiti dall’ordinamento, purché l’utilizzazione degli stessi non risulti, appunto, in concreto abu- siva, in quanto connotata da mala fede o colpa grave –rispetta senz’altro, quanto meno, il cd. minimo costituzionale, atteso che proporre un’opposizione esecutiva fondata «su argomenta- zioni prive di riscontro nella realtà della documentazione acqui- sita al processoe proseguirla anche quando appare evidente che essa non può avere ragionevoli margini di accoglimento, costituisce certamente una condotta inquadrabile nell’abuso dello strumento processuale. 6.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (in favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ragione della già preci- sata irregolarità della costituzione in giudizio dell’altra società controricorrente).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelli, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 19807 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19807del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA]. ING. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 65H50 H223T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentant i per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Discepolo (C.F. : DSCDNL 47L20 C129I ) STEFANELLI Franco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81M18 F463A ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ( P.I. : 01791490343), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01591110356), già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01178580997) , in persona del legale rappresentante pro tempore BURGHIGNOLI Massimo (C.F.: BRGMSM 46TO3 H5010) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - società con socio unico (P.I. : 04951650268) e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I. : 02473170153) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 00880671003) , in persona del legale rappresentante pro tempore KASH [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82D15 Z336D) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 409/2023, pubblicatain data 31 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo- biliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], e nella quale sono intervenuti gli ulteriori creditoriItalfondiario S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:SOCIETA]., la società debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] dott. ing. [OSCURATO:PERSONA] di Al- dino [OSCURATO:SOCIETA]. (per brevità, anchesolo [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,avverso il decreto di trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] IbrahimKash di uno dei lotti degli immobili pignorati. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre EnocianinaS.n.c., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nonché [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità della costitu- zione della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresen- tata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui ha dichiarato di inten- dere subentrare,a seguito di fusione per incorporazione (avve- nuta già dal mese di ottobre 2024, con efficacia dal mese di novembre 2024), con atto di intervento depositato, peraltro, soloin prossimità della data dell’adunanza camerale del 22 ot- tobre 2025 (atto di intervento datato e depositato in data 21 ottobre 2025),[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza risalente e costante di questa Corte, cui intende darsi continuità; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]risulta partecipareal pre- sente giudizio a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA]- tions S.p.A., che a sua volta si è costituita, con il controricorso, nelle persone diAngelo Piazza e [OSCURATO:PERSONA], i quali si qualificano procurator i speciali (quindi rappresentant i volon- tari) di detta ultima società e, in tale qualità,hanno sottoscritto il mandato difensivo aldifensore per la presente fase, ai sensi dell’art. 365 c.p.c..L’atto di procura speciale di MB [OSCURATO:PERSONA]- lutions S.p.A.,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stato,però, né indicat o, né, tanto meno, prodott o in giu- dizio(ed è appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, in proposito, la circostanza che il Piazza risulti legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale società non è costituita in proprio nel presente giudizio, ma a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Il controricorso è,pertanto, inammissibile , così come , esclusi- vamente in conseguenza di tanto, la stessa successiva costitu- zione della societàNPL [OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 l’intimatae controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , avvenuta in pros- simità dell’adunanza camerale. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 617 cpc e 618 cpc in relazione alla normativa disciplinante la causa di opposizione agli atti esecu- tivi quanto ai presupposti (motivo ex art. 360 n. 3 cpc)(motivo 1 della sentenza: anomala sovrapposizione di procedimenti; motivo 2 sentenza: deprezzamento del bene; motivo 3 della sentenza; conflitto di interessi)». La società ricorrente deduce che «l’opposizione agli atti esecu- tivi può essere proposta non solo in caso di irregolarità formale degli atti stessi, ma anche nei casi di inopportunità dell’atto, di illegittimità o di incongruità dello stesso», precisando che «ivizi formali, di cui stiamo parlando, sono la serie di fatti, a giustifi- cazione della opposizione, che costituiscono l’alterazione del re- golare funzionamento della gara, attraverso anomalie procedi- mentali documentalmente accertate(al contrario di quanto di- chiara la sentenza impugnata), in contrasto con quanto so- stiene il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che considera del tutto “in conferenti” ed irrilevanti la sovrapposizione delle procedure esecutive» e che «in realtà le predette irregolarità ed anomalie non possono ritenersi inconferenti ed irrilevanti poiché costitui- scono irregolarità/inopportunità/illegittimità di condotte che vanno ad inficiare il regolare svolgimento della vendita dell’im- mobile, la libera determinazione del prezzo dell’immobile ven- duto (e poi trasferito) e la regolarità delle operazioni di ven- dita». Il motivo è inammissibile. In primo luogo, le censure, così come formulate, non appaiono cogliere adeguatamente ed integralmente l’effettiva ratio deci- dendi della sentenza impugnata, essenzialmente fondata sull’esclusione dell’assunto di una aggiudicazione avvenuta per un prezzo incongruo, soprattutto in considerazione del notevole Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 scarto, in maggiorazione, tra il prezzo base della vendita ed il prezzo di aggiudicazione conseguente ai rilanci avvenuti nel corso della gara. In ogni caso, le pretese irregolarità del procedimento di vendita devono effettivamente ritenersi denunciate in modo non suffi- cientemente specifico da parte ricorrente e, in particolare , quelle sintetizzate dalla stessa ricorrente nel ricorso(tra cui la «anomala sovrapposizione di procedure», il «deprezzamento del bene», così come la circostanza che «l’aggiudicatario era soggetto irreperibile e sotto accertamento di residenza da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] da ben 4 anni», «la partecipazione alle offerte di un prestanome», la sussistenza di una«proce- dura espropriativa per pubblica utilità da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]» e il «conflitto di interessi tra i creditori»), non costituiscono, in sé considerate, motivi di illegittimità degli atti esecutivi. Tanto meno può condividersi l’assunto per cui le circostanze di fatto poste a sostegno dell’opposizione avrebbero inciso «sul regolare svolgimento dell’asta e sulla libera determinazione del prezzo che poteva essere ricavato, nonché sul pregiudizio che ne ha riportato il debitore, a causa di un prezzo “pilotato” con aste andate deserte … … epoi successivamente ed improvvisa- mente, quando il prezzo si era abbassato, con le predette of- ferte al rialzo, da parte di questi soli due offerenti», avendo – come già chiarito – il giudice del merito escluso che vi fossero elementi di prova sufficienti a comprovare le ipotesi di illegitti- mità dell’aggiudicazione formulate (in verità anche in modo estremamente generico, oltre che non adeguatamente provate) dalla ricorrente, e ciò sulla base di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove (e, in particolare, sul rilievo della notevolesuperiorità dell’importo del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello a base della vendita, segnale di un effettivo fisiologico svolgimento della relativa procedura competitiva) e Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 3. Con il secondo motivo si denunzia « omessa motivazione della sentenza in relazione alla sospensione necessaria ex art.295 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c. (motivo ex art. 360 n. 3 cpc). Errore in fatto ed in diritto. Tra- visamento dei fatti da parte della sentenza impugnata». La società ricorrente deduce che il giudizio avrebbe dovuto es- sere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della defini- zione di un procedimento penale pendente (a seguito di denun- cia sulla illegittimità ed illiceità delle condotte dei partecipanti all’asta). Anche questo motivo è inammissibile, prima anche che in-fon- dato. La censura difetta, in primo luogo, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia con riguardo all’indica- zione degli esatti termini, sia con riguardo al richiamo del con- tenuto degli atti processuali con i quali era stata dedotta da- vanti al giudice di merito la questione della pretesa sussistenza di una ipotesi di pregiudizialità necessaria e dell’attuale pen- denza del procedimento penale (che il giudice di merito ha dato atto essere invece stato oggetto di archiviazione). In ogni caso, è da escludere in radice ogni pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio civile di opposizione agli atti esecutivi, anche relativo alla legittimità dell’aggiudicazione, e quello penale per l’accertamento di eventuali condotte penal- mente rilevanti nell’ambito delle procedure di vendita, non es- sendo prevista nell’attuale assetto ordinamentale la cd. “pre- giudiziale penale”, sostanzialmente invocata dal ricorrente, at- teso che «in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giu- dizio civile, previste dall’art. 75, comma 3, c.p.p., detto pro- cesso deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vin- colato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sic- ché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della defini- zione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valuta- zione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme», come avvenuto nella specie (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4758 del 10/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 1095 del 18/01/2007; nel medesimo senso, cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; Sez. L, Sentenza n. 287 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 25/06/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021). 4.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 586 cpc (motivo 360 n. 3 cpc ). D ocumento deci- sivo, notiziato nel corso del giudizio ed il cui contenuto si èreso noto soltanto dopo la sentenza di opposizione ex art. 617 c.p.c.». La società ricorrente deduce che la vendita avrebbe dovuto es- sere sospesa ai sensi dell’art. 586 c.p.c. in quanto il prezzo dell’immobile sarebbe stato notevolmente inferiore a quello giu- sto. Il motivo è inammissibile. L’art. 586 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di «sospen- dere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevol- mente inferiore a quello giusto», una volta «avvenuto il versa- mento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma». Nella specie, le censure poste a base del motivo di ricorso in esame non possono ritenersi, a giudizio di questa Corte, Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in particolare nel richiamo alle ragioni per cui il prezzo di aggiudicazione dovrebbe ritenersi, in concreto, note- volmente inferiore a quello giusto, e neanche nell’indicazione dell’effettivo e decisivo rilievo, in tale ottica, dei documenti che si assumono non adeguatamente valutati dal giudice di merito. Le suddette censure si risolvono, in definitiva, nella contesta- zione del medesimo accertamento di fatto operato dal giudice di merito in relazione all’assoluta congruità del prezzo di aggiu- dicazione, accertamento che, come si è già visto in relazione al primo motivo, risulta fondato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde, come tale non è sindacabile nella presente sede. 5.Con il quarto motivo si denunzia « lite temeraria violazione e/o falsa applicazionedell’art. 96 c.p.c. e dei suoi presupposti violazionedell’ art. 2697 c.c . e violazione dell’ art. 24 C ostitu- zione(motivo ex art. 360 c.p.c. n. 3)». La società ricorrente contesta la propria condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. da parte del giudice di merito. Il motivo è infondato. Il tribunale ha disposto la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della società opponente, integralmente soccombente nel giudizio di merito, sulla base della seguente motivazione: «La palese infondatezza delle domande attoree, fondate su ar- gomentazioni prive di riscontro nella realtà della documenta- zione acquisita al processo, e peraltro riproposte in questa sede nonostante il loro rigetto in sede esecutiva, evidenzia la respon- sabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., della società attrice e si risolve in vero e proprio abuso del processo». Si tratta di una motivazione che giustifica sufficientemente la condanna inflitta alla parte soccombente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oggetto di un potere discrezionale del giudice Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 del merito, al quale è rimesso l’accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della «violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e pro- prioabuso della “ potestas agendi ” con un ’ utilizzazione del po- tere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato», cioè dellamala fede o colpa gravedella parte, indice di abuso dello strumento processuale, che costituisce il presupposto di detta condanna (per tutte, cfr., Cass.,Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. U, Or- dinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023) ed in relazione al quale accertamento è, di conseguenza, con- sentito, in sede di legittimità, il solo controllo sull’esistenza ed adeguatezza della motivazione. Nella specie, il giudice del merito ha ravvisato un sostanziale abuso dello strumento processuale nella completa mancanza di prove a sostegno delle circostanze di fatto addotte a base dell’opposizione e nella non ragionevole prosecuzione della stessa, anche quando erano ormai state rese esplicite all’oppo- nente (da parte del giudice dell’esecuzione, in sede di valuta- zione sommaria) e, pertanto, erano agevolmente percepibili, le ragioni per cui un suo accoglimento sarebbe stato del tutto im- probabile (sulla configurabilità dell’abuso del processo in caso di «insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manife- stamente infondate dal primo giudice», ovvero, in generale, in argomenti la cui inconsistenza giuridica può essere agevol- menteapprezzata dalla parte, in modo da evitare la prosecu- zione del giudizio, anche in sede di gravame, comein caso di «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugna- zione»: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024, ol- tre alle già richiamate Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez. Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023). In tale ottica, a giudizio di questa Corte, la motivazione alla base della statuizione impugnata – ferma restando, ovvia- mente, la piena garanzia per la parte dell’insopprimibile diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, attraverso gli stru- menti processuali ad essa consentiti dall’ordinamento, purché l’utilizzazione degli stessi non risulti, appunto, in concreto abu- siva, in quanto connotata da mala fede o colpa grave –rispetta senz’altro, quanto meno, il cd. minimo costituzionale, atteso che proporre un’opposizione esecutiva fondata «su argomenta- zioni prive di riscontro nella realtà della documentazione acqui- sita al processoe proseguirla anche quando appare evidente che essa non può avere ragionevoli margini di accoglimento, costituisce certamente una condotta inquadrabile nell’abuso dello strumento processuale. 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (in favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ragione della già preci- sata irregolarità della costituzione in giudizio dell’altra società controricorrente). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelli, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € Ric. n. 19807/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui
Sentenza Cassazione n. 28532/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris