CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 07503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11213/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2199/2020 depositata il 21/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento teso al recupero di importi Irpef e Iva. La contestazione alla base dell’atto impositivo riguardava omissioni nella tenuta delle scritture contabili e irregolarità nella dichiarazione modello unico anno 2007. La CTP di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo come non dovute le sanzioni, difettando l’elemento soggettivo in capo al contribuente, il quale aveva tempestivamente comunicato i dati al proprio consulente, il quale aveva trascurato di riportarli in contabilità e di curare, quindi, correttamente gli adempimenti rimessigli. La CTR della Puglia, adita con distinti appelli paralleli, sia dal contribuente, sia dall’Agenzia, statuiva testualmente come segue: “accoglie l’appello del contribuente; respinge l’appello dell’ufficio e compensa le spese di giudizio”. L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché il vizio di “motivazione per apparenza viziante e, comunque, obbiettiva contraddittorietà della motivazione della pronuncia di appello”, per avere la CTR supportato la sentenza con una motivazione che non ha “neppure esplicato, sia pure nel più succinto dei modi possibili, le ragioni per cui alle circostanze contrarie allegate e provate dall’Ufficio … non è stato attribuito alcun valore”. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente trascurato che la norma esimente presuppone che il contribuente provi “di aver agito con diligenza e in buona fede e che, pertanto, non possa essergli addebitato un comportamento negligente”, ossia “di aver agito con diligenza e che nessuna colpa possa essergli addebitata”, essendo l’esenzione subordinata “alla esclusiva responsabilità del terzo”. Il primo motivoè fondato. La sentenza è vistosamente deficitaria in punto di motivazione, non lasciando cogliere in alcun modo la ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. La pronuncia è talmente ermetica e involuta da non consentire di inquadrare la vicenda e da impedire di avere contezza, in uno coi motivi di gravame, delle ragioni per cui la CTR abbia adottato la decisione oggi contrastata. Questa Corte ha chiarito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione dellamotivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo dinullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 920 del 2015; Cass. n. 29721 del 2021). Del resto, “in tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 3819 del 2020). Il secondo motivova dichiarato assorbito. All’accoglimento del ricorso con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, ne dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudi