CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.1797/2025 depositata il 18/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 22283/2025Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 8918/2026Data pubblicazione 09/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato