CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 24517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila -che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto in relazione all'art. 647 cod. pen. In data 22 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la difesa insiste perché il ricorso sia trasmesso alla sezione competente e comunque per l'accoglimento del ricorso. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alle modalità e ai tempi di utilizzo del telefono risultanti dai tabulati e incompatibili con la versione fornita dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni quanto al rinvenimento accidentale del telefono (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) - ha fornito articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, dedotte anche genericamente come "travisamento della prova" ma che invece tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm