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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34874/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17642/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3317/2023 depositata il 05/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così disposto: “rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. in euro 1.500,00 in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli per quanto di rispettiva competenza”; Ricorre per cassazione il contribuente [OSCURATO:PERSONA], con sei motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria;

3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, con richiesta di rigetto del ricorso;

4. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile; segue la condanna alle spese a favore della controricorrente, nulla per l ’A d ER rimasta intimata ; raddoppio del contributo unificato.

2. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 16, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, e dell’art. 115 cod. proc. civ. , con la violazione dell’art. 3, l. n. 53 del 1994.

Per il ricorrente, sia il ricorso in primo grado sia quello in appello sarebbero stat i notificat i regolarmente, come attestato dalle ricevute di spedizione e di ricezione delle raccomandate.

La sentenza impugnata ha dichiarato inesistente la notifica dei ricorsi per la mancanza del rispetto delle norme di cui all’art. 3, l. n. 53 del 1994.

Invece, per il ricorso in primo grado il ricorso è stato notificato, per la tesi del ricorrente, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d. lgs. 546 del 1994. 2.

1. I motivi risultano inammissibili in quanto si richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei documenti, già analizzati dalla CGT di secondo grado, in modo diverso da quanto accertato in fatto dalla sentenza impugnata.

La CGT di secondo gradoha evidenziato come il ricorso in primo grado non era stato notificato, ed il ricorso in appello neanche, in quanto per l’appello erano state depositate “le relate di notifica di altri atti non attinenti al presente procedimento”.

Nel ricorso si contesta una violazione di legge in riferimento all’errato riferimento, da parte della sentenza, della notifica alla procedura di cui alla legge n. 53 del 1994 e non alla procedura di cui all’art. 16, D. lgs. 564 del 1992.

Nella memoria, tuttavia, il ricorrente specifica che solo per la notifica del ricorso in primo grado il riferimento alla l. n. 53 del 1994 è errato, mentre per l’appello è lo stesso ricorrente che richiama la procedura della l. n. 53 del 1994.

La sentenza impugnata evidenzia l’omessa notifica sia del ricorso di primo grado sia del ricorso in appello, e il riferimento alla modalità della notifica ex l. 53/1994 per il ricorso in primo grado non è stato determinante per l’accertamento dell’omessa notifica.

Quello che rileva è l’omessa notifica, non il tipo di procedura di notifica utilizzata.

Non sussiste, quindi, una violazione di legge, ma semmai un vizio della motivazione non prospettatoin doglianza.

3. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di legge, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., degli artt.116, 221 cod. proc. civ. e 2700, cod. civ. .

Per il ricorrente la notifica effettuata dal difensore sarebbe prova legale non superabile senza una querela di falso.

Conseguentemente senza querela di falso, mai proposta , gli atti dovrebbero ritenersi legalmente notificati, come attestato dalle relate di notifiche.

La prospettazione è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata analizza le prove prodotte dalla Regione e in base alle stesse evidenzia l’omessa notifica dell’appello, in quanto l’atto consegnato alla controparte non è quello interessato.

L’atto notificato alla Regione in luogo del ricorso in appello riguarda la sentenza n. 863/2021,completamente scollegata al caso in giudizio.

L’omessa notifica o la notifica di un atto diverso da quello poi depositato nella CGT di secondo grado non necessita, certamente, della querela di falso della relata di notifica.

E’ un accertamento distinto e autonomo.

La notifica deve ritenersi inesistente, come esattamente rilevato dalla sentenza oggi impugnata, in quanto l’atto consegnato è diverso da quello oggetto della notificazione: «In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento di notifica, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello)» (Cass. Sez.

L., 13/10/2022, n. 30044, Rv. 665757 -01).

Il soggetto che ha ricevuto la notifica di un atto diverso (con plico raccomandato) deve dimostrare (onere della prova) che l’atto era diverso o che il plico non conteneva alcun atto: « In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione» (Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6251, Rv. 674356 - 01).

E laRegione ha dimostrato, con la produzione documentale, la relativa questione (ricezione di atti diversi da quelli notificati) opportunamente valutata dal giudice del merito; tale valutazione di prove documentali risulta insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza dell’inammissibilità dei motivi.

4. Con il quintomotivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d. lgs. 546 del 1994, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Le controparti non avrebbero ricevuto nessun pregiudizio al loro diritto di difesa, in relazione alla ricezione di un atto diverso dall’appello.

Il motivo è inammissibile in quanto alla ricezione di un atto diverso dall’appello consegue una grave lesione al diritto di difesa e, comunque, la norma prevede espressamente l’inammissibilità (art. 22, d. lgs. 546 del 1992); infatti, la difformità totale (altro atto) incide sicuramente sulla capacità di idonea difesa: «In tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il "petitum" e la "causa petendi" dell'azione proposta, comportandouna lesione del diritto di difesa» (Cass. Sez. 5, 16/05/2022, n. 15439, Rv. 664716 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 723, Rv. 673815 –01 e Cass. Sez. 5, 24/05/2017, n. 13058, Rv. 644244 - 01) .

Vertendosi di inesistenza, neppure poteva operarela sanatoria ex art. 156 cpc.

5. Con l’ultimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 96 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Per il ricorrente anche la Regione risultava soccombente per il suo ricorso incidentale (omessa pronuncia della sentenza sulla sorte del ricorso incidentale); inoltre la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non risulta motivata, mancando i relativi presupposti.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la CTR ha rimesso la controversia al primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), questione pregiudiziale alla decisione nel merito.

La condanna alle spese anche ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. risulta motivata in relazione “alla condotta processuale dell’appellante”.

Non sussiste, quindi, nessuna violazione di legge o assenza di motivazione.

Del resto,la condanna alla somma di euro 1.550,00 comprensive delle spese del grado e della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non risulta di per sèsproporzionata.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17642/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3317/2023 depositata il 05/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così disposto: “rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. in euro 1.500,00 in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli per quanto di rispettiva competenza”; Ricorre per cassazione il contribuente [OSCURATO:PERSONA], con sei motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria; 3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, con richiesta di rigetto del ricorso; 4. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile; segue la condanna alle spese a favore della controricorrente, nulla per l ’A d ER rimasta intimata ; raddoppio del contributo unificato. 2. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 16, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, e dell’art. 115 cod. proc. civ. , con la violazione dell’art. 3, l. n. 53 del 1994. Per il ricorrente, sia il ricorso in primo grado sia quello in appello sarebbero stat i notificat i regolarmente, come attestato dalle ricevute di spedizione e di ricezione delle raccomandate. La sentenza impugnata ha dichiarato inesistente la notifica dei ricorsi per la mancanza del rispetto delle norme di cui all’art. 3, l. n. 53 del 1994. Invece, per il ricorso in primo grado il ricorso è stato notificato, per la tesi del ricorrente, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d. lgs. 546 del 1994. 2. 1. I motivi risultano inammissibili in quanto si richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei documenti, già analizzati dalla CGT di secondo grado, in modo diverso da quanto accertato in fatto dalla sentenza impugnata. La CGT di secondo gradoha evidenziato come il ricorso in primo grado non era stato notificato, ed il ricorso in appello neanche, in quanto per l’appello erano state depositate “le relate di notifica di altri atti non attinenti al presente procedimento”. Nel ricorso si contesta una violazione di legge in riferimento all’errato riferimento, da parte della sentenza, della notifica alla procedura di cui alla legge n. 53 del 1994 e non alla procedura di cui all’art. 16, D. lgs. 564 del 1992. Nella memoria, tuttavia, il ricorrente specifica che solo per la notifica del ricorso in primo grado il riferimento alla l. n. 53 del 1994 è errato, mentre per l’appello è lo stesso ricorrente che richiama la procedura della l. n. 53 del 1994. La sentenza impugnata evidenzia l’omessa notifica sia del ricorso di primo grado sia del ricorso in appello, e il riferimento alla modalità della notifica ex l. 53/1994 per il ricorso in primo grado non è stato determinante per l’accertamento dell’omessa notifica. Quello che rileva è l’omessa notifica, non il tipo di procedura di notifica utilizzata. Non sussiste, quindi, una violazione di legge, ma semmai un vizio della motivazione non prospettatoin doglianza. 3. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di legge, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., degli artt.116, 221 cod. proc. civ. e 2700, cod. civ. . Per il ricorrente la notifica effettuata dal difensore sarebbe prova legale non superabile senza una querela di falso. Conseguentemente senza querela di falso, mai proposta , gli atti dovrebbero ritenersi legalmente notificati, come attestato dalle relate di notifiche. La prospettazione è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata analizza le prove prodotte dalla Regione e in base alle stesse evidenzia l’omessa notifica dell’appello, in quanto l’atto consegnato alla controparte non è quello interessato. L’atto notificato alla Regione in luogo del ricorso in appello riguarda la sentenza n. 863/2021,completamente scollegata al caso in giudizio. L’omessa notifica o la notifica di un atto diverso da quello poi depositato nella CGT di secondo grado non necessita, certamente, della querela di falso della relata di notifica. E’ un accertamento distinto e autonomo. La notifica deve ritenersi inesistente, come esattamente rilevato dalla sentenza oggi impugnata, in quanto l’atto consegnato è diverso da quello oggetto della notificazione: «In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento di notifica, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello)» (Cass. Sez. L., 13/10/2022, n. 30044, Rv. 665757 -01). Il soggetto che ha ricevuto la notifica di un atto diverso (con plico raccomandato) deve dimostrare (onere della prova) che l’atto era diverso o che il plico non conteneva alcun atto: « In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione» (Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6251, Rv. 674356 - 01). E laRegione ha dimostrato, con la produzione documentale, la relativa questione (ricezione di atti diversi da quelli notificati) opportunamente valutata dal giudice del merito; tale valutazione di prove documentali risulta insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza dell’inammissibilità dei motivi. 4. Con il quintomotivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d. lgs. 546 del 1994, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Le controparti non avrebbero ricevuto nessun pregiudizio al loro diritto di difesa, in relazione alla ricezione di un atto diverso dall’appello. Il motivo è inammissibile in quanto alla ricezione di un atto diverso dall’appello consegue una grave lesione al diritto di difesa e, comunque, la norma prevede espressamente l’inammissibilità (art. 22, d. lgs. 546 del 1992); infatti, la difformità totale (altro atto) incide sicuramente sulla capacità di idonea difesa: «In tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il "petitum" e la "causa petendi" dell'azione proposta, comportandouna lesione del diritto di difesa» (Cass. Sez. 5, 16/05/2022, n. 15439, Rv. 664716 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 723, Rv. 673815 –01 e Cass. Sez. 5, 24/05/2017, n. 13058, Rv. 644244 - 01) . Vertendosi di inesistenza, neppure poteva operarela sanatoria ex art. 156 cpc. 5. Con l’ultimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 96 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Per il ricorrente anche la Regione risultava soccombente per il suo ricorso incidentale (omessa pronuncia della sentenza sulla sorte del ricorso incidentale); inoltre la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non risulta motivata, mancando i relativi presupposti. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la CTR ha rimesso la controversia al primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), questione pregiudiziale alla decisione nel merito. La condanna alle spese anche ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. risulta motivata in relazione “alla condotta processuale dell’appellante”. Non sussiste, quindi, nessuna violazione di legge o assenza di motivazione. Del resto,la condanna alla somma di euro 1.550,00 comprensive delle spese del grado e della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non risulta di per sèsproporzionata. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r
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