CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA r-icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/05/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 7 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto e punito dall'art. 589 bis cod. pen., avverso la sentenza n. 369/24 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Piacenza in data 4 ottobre 2024. 2. Avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza, il difensore aveva formulato due motivi di impugnazione: con il primo motivo aveva lamentato la mancata valutazione della prova a discarico costituita dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, che si trovava con lui nella vettura al momento del sinistro; con il secondo motivo aveva lamentato la mancata valutazione della ricostruzione del sinistro effettuata dal medesimo imputato. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'appellante non si era confrontato con l'esaustivo apparato argomentativo della sentenza del primo giudice, limitandosi ad affermare che il Tribunale non aveva tenuto conto della deposiziore resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e di quanto dichiarato dall'imputato, senza cons.iderare che il Tribunale, nel disattendere le conclusioni alle quali era giunto il coisulente della difesa, aveva avuto ben presente tali propalazioni, ma le aveva ritenute smentite dai dati oggettivi messi in evidenza dall'accertamento tecnico effettuato dai consulente del Pubblico Ministero. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., nella parte dell'ordinanza in cui dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante non si era confrontato con l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado. Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado era lacunosa nella parte in cui, senza alcuna motivazione, non prendeva in alcuna considerazione, ed anzi ignorava completamente, le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti. Dichiarazioni, queste, che fornivano una diversa ricostruzione dei fatti addebitati all'imputato e che trovavano conferma nella dinamica del sinistro siccome ricostruita dall'Ing. Rebessi, consulente della difesa. Sostiene il ricorrente che i motivi di appello specificavano, in modo preciso ed espresse, i capi e i punti oggetto della impugnazione e che i motivi erano caratterizzati da una specificità estrinseca, oltre che intrinseca, con una chiara correlazione tra gli stessi e i passaggi logico argomentativi della sentenza, in quanto contenevano la confutazione delle argomentazioni usate nella sentenza che si intendeva impugnare con l'appello, sottolineando che il Giudice, se avesse considerato la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Poiché la sentenza appellata non prendeva in considerazione le dichiarazioni testimoniali della [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte non si poteva imporre all'appellante di confrontarsi con tale provvedimento lacunoso. 4. Il ricorso è fondato. 5. La giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce successive all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha innovato il codice di rito, prevedendo la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'appello composto da motivi generici ed aspecifici, ha chiarito i confini di tale pronuncia, con cui si accerta l'incapacità dell'atto di parte ad instaurare il giudizio di impugnazione. Precisamente, si è affermato che il giudice d'appello può dichiarare deli'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche marifestame.nte, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01). Il legislatore, come noto, ha sostanzialmente recepito il diritto vivente, secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 — 01). Le Sezioni Unite avevano precisato che «i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello». Nella stessa pronuncia, il giudice di legittimità aveva precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825/2017 cit.). Resta, dunque, fuori dall'area dell'inammissibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello, il quale può dichiarare l'inammissibilità solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia quando non siano affatto argomentati o si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia quando non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata in quanto non affrontano il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestano solo apparentemente, ma non quando i motivi non siano ritenuti idonei, ancorché manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09;01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv, 281978 0.1; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01). 6. Nel caso in esame, deve escludersi che i motivi di appello fossero privi di specificità, considerato che una diversa valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti - che, secondo la tesi difensiva, fornivano una diversa ricostruzione dei fatti addebitati all'imputato e trovavano conferma nella dinamica del sinistro siccome ricostruita dail'Ing. Rebessi, consulente della difesa - avrebbero potuto, in ipotesi, far pervenire il giudice a conclusioni diverse. A fronte di motivi di appello che specificavano, in modo sufficientemente preciso ed espresso, i capi e i punti oggetto della impugnazione, e che erano caratterizzati da specificità estrinseca e intrinseca, la Corte territoriale - dopo avere in sostanza ritenuto che i motivi di appello non fossero specifici, affermando che l'appellante non si confrontava con l'esaustivo apparato argomentativo della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza («in quanto si limita ad affermare che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della deposizione resa dalla teste Bianchi e di quanto dichiarato dall'imputato») - nell'ultima parte della motivazione, laddove afferma che l'appellante non considera che il Tribunale «nel disattendere le conclusioni alle quali è giunto il consulente della difesa, ha avuto ben presente tali propalazioni, ma le ha ritenute smentite dai dati oggettivi messi in evidenza dall'accertamento tecnico effettuato dal consulente del P.M.», finisce per estendere il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi, ciò che, come detto, non è consentito al giudice di appello. 7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnat