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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2006 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e ROMANO Francesco, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6097 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena emessa in data 30.3.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti per il reato di cui al capo c) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, l'unico a residuare, relativo al delitto di rapina aggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] al fine di impossessarsi della sua autovettura.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione di norme di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione dell'art. 393 cod. pen., ossia gli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ.

Premette il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno escluso la derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di ragion fattasi aggravato dall'uso di armi.

In particolare la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la diversità tra il bene oggetto dell'illecito spossessamento (autovettura della persona offesa) e quello preteso dal [OSCURATO:PERSONA] (somme di denaro per canoni non versati).

La Corte d'appello avrebbe dovuto meglio vagliare e motivare in ordine a quali fossero le effettive ragioni introspettive e lo stato soggettivo degli imputati, verificando se questi avessero sottratto il veicolo alla persona offesa in virtù di un'azione predatoria finalizzata all'ingiusto profitto o se invece avessero agito al solo fine di tentare di recuperare il credito vantato nei confronti del conduttore moroso dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], senza voler adire le vie giudiziarie.

Ad avviso del ricorrente, è evidente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nei confronti della persona offesa spinto esclusivamente dall'interesse di recuperare quanto dovuto, che non è il veicolo bensì una somma corrispondente al valore dello stesso, talché l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione di entrambi gli imputati è la volontà di soddisfare arbitrariamente un diritto.Oltre a ciò, la Corte d'appello ha commesso un'erronea interpretazione degli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe potuto spiegare azione in sede civile per ottenere sia lo sfratto dell'inquilino moroso Achik ed il pagamento dei canoni non versati sia il pignoramento del veicolo dello stesso a fini di recupero del dovuto.

Priva di fondamento è poi l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla mancata convergenza fra il valore del veicolo e l'entità delle somme dovute, atteso che, trattandosi di un veicolo vecchio, usato ed in pessime condizioni è assolutamente ipotizzabile che il suo valore fosse inferiore al credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'insussistenza del reato di ragion fattasi in luogo di quello di rapina.

La Corte d'appello ha escluso la configurabilità del delitto di ragion fattasi per la particolare intensità della condotta degli imputati, in tal guisa tuttavia disattendendo il maggioritario orientamento seguito dalla Corte di cassazione, secondo cui la gravità dell'azione persuasiva o costrittiva è ininfluente al fine di escludere il delitto di ragion fattasi, in quanto l'art. 393 cod. pen. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa con armi.

5. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso.

6. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.10.2021, il Difensore degli imputati insiste invece per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'afferenza al tema unitario della ricostruzione del fatto storico in funzione della sua qualificazione giuridica sono manifestamente infondati e perciò votano il ricorso all'inammissibilità.

2. Alla stregua della sentenza impugnata, le condotte agite dagli imputati - nella loro incontestata materialità - consistono nell'essersi essi, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentati nel cantiere edile in cui lavorava la p.o. muniti di accetta e pistola, impossessandosi dell'autovettura del medesimo con minaccia e violenza, palesatesi, non solo nell'ostentazione dell'accetta, ma altresì "nell'esplosione di un colpo di arma da fuoco, a fronte del tentativo della persona offesa di rimpossessarsi delle chiavi dell'auto che i due avevano precedentemente prelevate da un muretto" (p. 5 di detta sentenza).

3. A fronte di ciò, la Corte d'appello ha ritenuto che dette condotte debbano essere qualificate come rapina e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in funzione di una pluralità di argomenti, con il complesso dei quali il ricorso non si confronta minimamente. 3..1.

La Corte d'appello, infatti, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non si è limitata ad ineccepibilmente osservare che gli imputati avevano di mira il conseguimento di un profitto sicuramente ingiusto in quanto non dovuto né ottenibile mediante il ricorso alle vie giudiziali, posto che il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] era meramente pecuniario e dunque non aveva ad oggetto l'autovettura dell'Achik, ma si è altresì data peso di soggiungere che una diversa conclusione non potrebbe essere attinta neppure a misura che si avesse a ritenere provato "un accordo pregresso - dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA] - in base al quale Achik avrebbe acconsentito a consegnare [al] [OSCURATO:PERSONA] la propria autovettura a titolo di garanzia del credito di quest'ultimo": invero - prosegue detta Corte - neppure l'eventuale consenso della vittima giustifica le modalità e le finalità dell'azione perpetrata dagli imputati, presentatisi in coppia, armati di accetta e pistola, la qual cosa "dimostra, da un lato, come [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'illegittimità di tale accordo, da lui imposto alla controparte prevedendo l'eventualità che non andasse a buon fine[,] e, dall'altro, come la stessa pretesa sia stata eccessiva".

4. Così ricostruito, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata va scevro dalle censure che il ricorso le addebita.

4.1. In particolare, con riferimento a quelle di cui al primo motivo - che palesa un autonomo profilo di inammissibilità nella misura in cui non indica donde, dagli atti processuali, emerga l'esistenza di un contratto di locazione inadempiuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa - è corretta e finanche dirimente l'affermazione della Corte d'appello secondo cui giammai potrebbero ricorrere gli estremi del delitto previsto dall'art. 393 cod. proc. pen. in quanto la condotta appropriativa cade su un oggetto del tutto estraneo alle pretese che in ipotesi il [OSCURATO:PERSONA], e viepiù egli solo, avrebbe potuto azionare in sede civile: pretese che in limine avrebbero potuto riguardare l'immobile oggetto di locazione, da un lato, e le somme di denaro corrispondenti ai canoni non versati dalla persona offesa asseritamente morosa, dall'altro, ma non anche l'automobile della persona offesa, la quale non è attratta o asservita al rapporto locatizio, le ragioni derivanti dal quale, secondo la prospettazione difensiva, l'azione degli imputati era unicamente finalizzata a realizzare.

È lo stesso ricorrente, infatti, ad osservare che, affinché l'automobile potesse essere assoggettata alle ragioni creditorie del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario che questa costituisse oggetto di pignoramento, a giustificare il quale sarebbe oltretutto stata necessaria una previa condanna della persona offesa al pagamento dei canoni non corrisposti.

4.2. Ciò è del tutto coerente con la disciplina della realizzazione della tutela obbligatoria, in quanto, a termini dell'art. 2740 cod. civ., la garanzia patrimoniale incombente sul debitore è meramente generica, per modo che, sul versante del diritto penale, l'azione appropriativa del creditore, in specie pecuniario, sorretta dalla pretesa di soddisfarsi su un cespite del debitore in nessun modo riferibile alla causa contrattuale fuoriesce ex se dall'ambito applicativo dell'art.393 cod. pen. 4.3.

Nondimeno - come rilevato - la Corte d'appello si è spinta finanche oltre, in quanto ha preso altresì in considerazione l'incidenza di un - peraltro non certo - accordo in forza del quale avrebbe la persona offesa acconsentito a consegnare al [OSCURATO:PERSONA] - e nuovamente a lui soltanto - l'autovettura a garanzia del dovuto.

4.3.1. Rispetto ad un siffatto accordo, ha la Corte d'appello sottolineato sia come la soverchiante superiorità degli imputati, presentatisi in due ed armati, renda conto della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'illegittimità dell'accordo medesimo, meramente imposto all'Achik, a tal punto da essersi prefigurata il [OSCURATO:PERSONA] la possibilità che questi se ne ritraesse (come in effetti dimostra il suo tentativo di riprendersi le chiavi dell'autovettura in prima battuta sottrattegli, tentativo dal quale è scaturita l'esplosione del colpo d'arma da fuoco per farlo, con successo, desistere), sia "come la stessa pretesa"- considerata, pertanto, nell'intero sviluppo dell'azione e non già in relazione al mero valore dell'autovettura - fosse "eccessiva".

4.4. È dunque nel contesto argomentativo testé descritto - contesto del tutto taciuto in ricorso, con riferimento al quale v'è solo da aggiungere che la costituzione di una garanzia su un'autovettura, bene mobile registrato, presuppone l'ossequio di una procedura neppure adombrata, donde, nuovamente, l'irrealizzabilità in sede giudiziale della garanzia stessa - che la Corte d'appello chiama in causa l'eccessività della pretesa (da rapportarsi ali-intimidazione perpetrata presentandosi in due - e quindi in superiorità numerica in caso di scontro- armati di accetta e di arma": p. 6), al fine di giustificare la qualificazione giuridica delle condotte come rapina.

4.5. Al riguardo, i rilievi critici del ricorrente in specie nel secondo motivo, che decontestualizzano il discorso della Corte d'appello, non colgono nel segno.

4.5.1. La Corte d'appello non ha affatto acriticamente aderito all'orientamento minoritario - superato da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo„ Rv. 280027-02 - che, nel raffronto tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, non già rapina, individuava il criterio discretivo nella gravità della condotta, anziché nel diverso elemento psicologico.

Essa, invero, cita - e si conforma a - Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268361- 01, appartenente all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, dimostrando così, in anticipata adesione alla soluzione che queste avrebbero indicato, di polarizzare sull'elemento psicologico la caratterizzazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

4.5.2. L'evocazione, da parte della Corte d'appello, 'altresì' dell'eccessività della pretesa ed in definitiva dell'intimidazione non è funzionale a ritenere l'ipotesi della rapina sul mero piano della gravità della condotta, ma a spiegare le ragioni per cui finanche un eventuale precedente consenso della persona offesa alla consegna dell'autovettura in garanzia risultasse travolto dalle concrete modalità dell'azione realizzata dagli imputati: azione denotante il fine di appropriazione, con violenze e minacce, di detta autovettura nel corso, in buona sostanza, tenuto conto dell'approntamento delle armi, di una spedizione "pianificata" (cfr. il cpv. di p. 6 della sentenza impugnata), in guisa da sorprendere la persona offesa sul posto di lavoro ed irretirla, annullandone completamente la capacità di reazione.

4.6. Fermo quanto precede, sia consentito di osservare che anche siffatto riferimento della Corte d'appello alla soverchiante sproporzione dell'intimidazione esercitata dagli imputati si pone, di per sé, ante litteram, nel solco dell'insegnamento additato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 29541 del 2020.

Questa, infatti, ben lungi dall'obnubilare il profilo della gravità della condotta, la recupera in funzione della dimostrazione del dolo, rilevando (al par. 11 delle motivazioni in diritto, p. 23 della sentenza) che "l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione [di cui le Sezioni Unite erano chiamate ad occuparsi] vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione".

Applicando, mutatis mutandis, lo stesso schema di ragionamento al caso che ne occupa, l'obiettiva "speciale veemenza" dimostrata dagli imputati nel loro agire denota in capo ad essi la sussistenza del dolo di rapina, delitto del quale correttamente, dunque, in entrambi i gradi di merito sono stati ritenuti responsabili.

4.7. In definitiva, alla luce di un simile incedere della motivazione della sentenza impugnata, che rende conto della finalizzazione delle condotte spiccatamente minacciose e violente degli imputati all'apprensione dell'autovettura della persona offesa, traendone linearmente la conclusione della sussunzione delle stesse sotto il contestato titolo di rapina aggravata, dimostra la Corte d'appello di aver fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in specie con riferimento ad una recente pronuncia che - in anticipo rispetto alla prospettiva di sintesi percorsa da Sez.

U, n. 29541 del 2020 - si è peritata di esplicitare come, "in tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non s[ia]no indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto" (così Sez. 2, n 56400 del (' 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256-01, la quale, in una fattispecie non dissimile da quella per cui si procede, "ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali").

5. Stanti le superiori considerazioni, il ricorso, come anticipato in apertura, deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al ver- samento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2006 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e ROMANO Francesco, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6097 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena emessa in data 30.3.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti per il reato di cui al capo c) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, l'unico a residuare, relativo al delitto di rapina aggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] al fine di impossessarsi della sua autovettura. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 3. Con il primo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione di norme di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione dell'art. 393 cod. pen., ossia gli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. Premette il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno escluso la derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di ragion fattasi aggravato dall'uso di armi. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la diversità tra il bene oggetto dell'illecito spossessamento (autovettura della persona offesa) e quello preteso dal [OSCURATO:PERSONA] (somme di denaro per canoni non versati). La Corte d'appello avrebbe dovuto meglio vagliare e motivare in ordine a quali fossero le effettive ragioni introspettive e lo stato soggettivo degli imputati, verificando se questi avessero sottratto il veicolo alla persona offesa in virtù di un'azione predatoria finalizzata all'ingiusto profitto o se invece avessero agito al solo fine di tentare di recuperare il credito vantato nei confronti del conduttore moroso dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], senza voler adire le vie giudiziarie. Ad avviso del ricorrente, è evidente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nei confronti della persona offesa spinto esclusivamente dall'interesse di recuperare quanto dovuto, che non è il veicolo bensì una somma corrispondente al valore dello stesso, talché l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione di entrambi gli imputati è la volontà di soddisfare arbitrariamente un diritto.Oltre a ciò, la Corte d'appello ha commesso un'erronea interpretazione degli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe potuto spiegare azione in sede civile per ottenere sia lo sfratto dell'inquilino moroso Achik ed il pagamento dei canoni non versati sia il pignoramento del veicolo dello stesso a fini di recupero del dovuto. Priva di fondamento è poi l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla mancata convergenza fra il valore del veicolo e l'entità delle somme dovute, atteso che, trattandosi di un veicolo vecchio, usato ed in pessime condizioni è assolutamente ipotizzabile che il suo valore fosse inferiore al credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'insussistenza del reato di ragion fattasi in luogo di quello di rapina. La Corte d'appello ha escluso la configurabilità del delitto di ragion fattasi per la particolare intensità della condotta degli imputati, in tal guisa tuttavia disattendendo il maggioritario orientamento seguito dalla Corte di cassazione, secondo cui la gravità dell'azione persuasiva o costrittiva è ininfluente al fine di escludere il delitto di ragion fattasi, in quanto l'art. 393 cod. pen. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa con armi. 5. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. 6. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.10.2021, il Difensore degli imputati insiste invece per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'afferenza al tema unitario della ricostruzione del fatto storico in funzione della sua qualificazione giuridica sono manifestamente infondati e perciò votano il ricorso all'inammissibilità. 2. Alla stregua della sentenza impugnata, le condotte agite dagli imputati - nella loro incontestata materialità - consistono nell'essersi essi, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentati nel cantiere edile in cui lavorava la p.o. muniti di accetta e pistola, impossessandosi dell'autovettura del medesimo con minaccia e violenza, palesatesi, non solo nell'ostentazione dell'accetta, ma altresì "nell'esplosione di un colpo di arma da fuoco, a fronte del tentativo della persona offesa di rimpossessarsi delle chiavi dell'auto che i due avevano precedentemente prelevate da un muretto" (p. 5 di detta sentenza). 3. A fronte di ciò, la Corte d'appello ha ritenuto che dette condotte debbano essere qualificate come rapina e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in funzione di una pluralità di argomenti, con il complesso dei quali il ricorso non si confronta minimamente. 3..1. La Corte d'appello, infatti, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non si è limitata ad ineccepibilmente osservare che gli imputati avevano di mira il conseguimento di un profitto sicuramente ingiusto in quanto non dovuto né ottenibile mediante il ricorso alle vie giudiziali, posto che il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] era meramente pecuniario e dunque non aveva ad oggetto l'autovettura dell'Achik, ma si è altresì data peso di soggiungere che una diversa conclusione non potrebbe essere attinta neppure a misura che si avesse a ritenere provato "un accordo pregresso - dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA] - in base al quale Achik avrebbe acconsentito a consegnare [al] [OSCURATO:PERSONA] la propria autovettura a titolo di garanzia del credito di quest'ultimo": invero - prosegue detta Corte - neppure l'eventuale consenso della vittima giustifica le modalità e le finalità dell'azione perpetrata dagli imputati, presentatisi in coppia, armati di accetta e pistola, la qual cosa "dimostra, da un lato, come [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'illegittimità di tale accordo, da lui imposto alla controparte prevedendo l'eventualità che non andasse a buon fine[,] e, dall'altro, come la stessa pretesa sia stata eccessiva". 4. Così ricostruito, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata va scevro dalle censure che il ricorso le addebita. 4.1. In particolare, con riferimento a quelle di cui al primo motivo - che palesa un autonomo profilo di inammissibilità nella misura in cui non indica donde, dagli atti processuali, emerga l'esistenza di un contratto di locazione inadempiuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa - è corretta e finanche dirimente l'affermazione della Corte d'appello secondo cui giammai potrebbero ricorrere gli estremi del delitto previsto dall'art. 393 cod. proc. pen. in quanto la condotta appropriativa cade su un oggetto del tutto estraneo alle pretese che in ipotesi il [OSCURATO:PERSONA], e viepiù egli solo, avrebbe potuto azionare in sede civile: pretese che in limine avrebbero potuto riguardare l'immobile oggetto di locazione, da un lato, e le somme di denaro corrispondenti ai canoni non versati dalla persona offesa asseritamente morosa, dall'altro, ma non anche l'automobile della persona offesa, la quale non è attratta o asservita al rapporto locatizio, le ragioni derivanti dal quale, secondo la prospettazione difensiva, l'azione degli imputati era unicamente finalizzata a realizzare. È lo stesso ricorrente, infatti, ad osservare che, affinché l'automobile potesse essere assoggettata alle ragioni creditorie del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario che questa costituisse oggetto di pignoramento, a giustificare il quale sarebbe oltretutto stata necessaria una previa condanna della persona offesa al pagamento dei canoni non corrisposti. 4.2. Ciò è del tutto coerente con la disciplina della realizzazione della tutela obbligatoria, in quanto, a termini dell'art. 2740 cod. civ., la garanzia patrimoniale incombente sul debitore è meramente generica, per modo che, sul versante del diritto penale, l'azione appropriativa del creditore, in specie pecuniario, sorretta dalla pretesa di soddisfarsi su un cespite del debitore in nessun modo riferibile alla causa contrattuale fuoriesce ex se dall'ambito applicativo dell'art.393 cod. pen. 4.3. Nondimeno - come rilevato - la Corte d'appello si è spinta finanche oltre, in quanto ha preso altresì in considerazione l'incidenza di un - peraltro non certo - accordo in forza del quale avrebbe la persona offesa acconsentito a consegnare al [OSCURATO:PERSONA] - e nuovamente a lui soltanto - l'autovettura a garanzia del dovuto. 4.3.1. Rispetto ad un siffatto accordo, ha la Corte d'appello sottolineato sia come la soverchiante superiorità degli imputati, presentatisi in due ed armati, renda conto della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'illegittimità dell'accordo medesimo, meramente imposto all'Achik, a tal punto da essersi prefigurata il [OSCURATO:PERSONA] la possibilità che questi se ne ritraesse (come in effetti dimostra il suo tentativo di riprendersi le chiavi dell'autovettura in prima battuta sottrattegli, tentativo dal quale è scaturita l'esplosione del colpo d'arma da fuoco per farlo, con successo, desistere), sia "come la stessa pretesa"- considerata, pertanto, nell'intero sviluppo dell'azione e non già in relazione al mero valore dell'autovettura - fosse "eccessiva". 4.4. È dunque nel contesto argomentativo testé descritto - contesto del tutto taciuto in ricorso, con riferimento al quale v'è solo da aggiungere che la costituzione di una garanzia su un'autovettura, bene mobile registrato, presuppone l'ossequio di una procedura neppure adombrata, donde, nuovamente, l'irrealizzabilità in sede giudiziale della garanzia stessa - che la Corte d'appello chiama in causa l'eccessività della pretesa (da rapportarsi ali-intimidazione perpetrata presentandosi in due - e quindi in superiorità numerica in caso di scontro- armati di accetta e di arma": p. 6), al fine di giustificare la qualificazione giuridica delle condotte come rapina. 4.5. Al riguardo, i rilievi critici del ricorrente in specie nel secondo motivo, che decontestualizzano il discorso della Corte d'appello, non colgono nel segno. 4.5.1. La Corte d'appello non ha affatto acriticamente aderito all'orientamento minoritario - superato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo„ Rv. 280027-02 - che, nel raffronto tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, non già rapina, individuava il criterio discretivo nella gravità della condotta, anziché nel diverso elemento psicologico. Essa, invero, cita - e si conforma a - Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268361- 01, appartenente all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, dimostrando così, in anticipata adesione alla soluzione che queste avrebbero indicato, di polarizzare sull'elemento psicologico la caratterizzazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.5.2. L'evocazione, da parte della Corte d'appello, 'altresì' dell'eccessività della pretesa ed in definitiva dell'intimidazione non è funzionale a ritenere l'ipotesi della rapina sul mero piano della gravità della condotta, ma a spiegare le ragioni per cui finanche un eventuale precedente consenso della persona offesa alla consegna dell'autovettura in garanzia risultasse travolto dalle concrete modalità dell'azione realizzata dagli imputati: azione denotante il fine di appropriazione, con violenze e minacce, di detta autovettura nel corso, in buona sostanza, tenuto conto dell'approntamento delle armi, di una spedizione "pianificata" (cfr. il cpv. di p. 6 della sentenza impugnata), in guisa da sorprendere la persona offesa sul posto di lavoro ed irretirla, annullandone completamente la capacità di reazione. 4.6. Fermo quanto precede, sia consentito di osservare che anche siffatto riferimento della Corte d'appello alla soverchiante sproporzione dell'intimidazione esercitata dagli imputati si pone, di per sé, ante litteram, nel solco dell'insegnamento additato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 29541 del 2020. Questa, infatti, ben lungi dall'obnubilare il profilo della gravità della condotta, la recupera in funzione della dimostrazione del dolo, rilevando (al par. 11 delle motivazioni in diritto, p. 23 della sentenza) che "l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione [di cui le Sezioni Unite erano chiamate ad occuparsi] vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione". Applicando, mutatis mutandis, lo stesso schema di ragionamento al caso che ne occupa, l'obiettiva "speciale veemenza" dimostrata dagli imputati nel loro agire denota in capo ad essi la sussistenza del dolo di rapina, delitto del quale correttamente, dunque, in entrambi i gradi di merito sono stati ritenuti responsabili. 4.7. In definitiva, alla luce di un simile incedere della motivazione della sentenza impugnata, che rende conto della finalizzazione delle condotte spiccatamente minacciose e violente degli imputati all'apprensione dell'autovettura della persona offesa, traendone linearmente la conclusione della sussunzione delle stesse sotto il contestato titolo di rapina aggravata, dimostra la Corte d'appello di aver fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in specie con riferimento ad una recente pronuncia che - in anticipo rispetto alla prospettiva di sintesi percorsa da Sez. U, n. 29541 del 2020 - si è peritata di esplicitare come, "in tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non s[ia]no indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto" (così Sez. 2, n 56400 del (' 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256-01, la quale, in una fattispecie non dissimile da quella per cui si procede, "ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali"). 5. Stanti le superiori considerazioni, il ricorso, come anticipato in apertura, deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al ver- samento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della