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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16535/2026

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di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. consistitonell’attestare falsamente, in una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. n. 445del 2000 rivolta allo IACP di Agrigento, di aver occupato abusivamente una casapopolare dal mese di marzo 2017, quando invece l’occupazione era iniziatasuccessivamente.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo tremotivi.2.1.

Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenutasussistenza del reato in contestazione.Si sostiene che la dichiarazione è stata resa nel 2020 e quindi, a distanza ditre anni dai fatti, l’imputata è incorsa in un errore nell’indicazione del mese diingresso.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullaesclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.Con l’appello la difesa aveva evidenziato i caratteri che consentivano diconnotare il fatto in termini di particolare tenuità.La risposta fornita sul punto dalla Corte di appello è apparente.2.3.

Il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze3.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.Il difensore dell’imputata ha inviato breve memoria di replica, con cui insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2.

Il primo motivo è inammissibile.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] (odiernaricorrente) ed [OSCURATO:PERSONA] (imputata non appellante) hanno reso due falsedichiarazioni sostitutive ex art. 456 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione allaoccupazione di una casa popolare.marzo 2017; [OSCURATO:PERSONA] ha attestato di non occuparla più dal mese di marzo2017.Le due dichiarazioni sono false perché sia la polizia municipale sia i carabinierihanno accertato, durante un’operazione, che il 9 ottobre 2017 l’appartamento inquestione era ancora occupato da [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tanto, la ricorrente si limita a ribadire di essere incorsa in un errorenella datazione della propria occupazione, ma si tratta di tesi già dedotta in sededi appello e confutata, senza cadute logiche, dalla sentenza impugnata.3.

Il secondo motivo è fondato.In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenutoa motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al finedi valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e,conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mereclausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01).Il richiesto onere motivazionale non viene soddisfatto dalla sentenzaimpugnata, che, dopo aver ricordato i caratteri del fatto di particolare tenuità, silimita a sostenere: "Gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono unpositivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen." (cfr. pag. 3).

L'astrattezza dell'affermazione non esplicita le ragionidella decisione, né lascia comprendere quali siano, in concreto, i caratteri ostativial riconoscimento dalla invocata causa di non punibilità.4.

Il terzo motivo è assorbito.5.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinviolimitatamente all'art. 131-bis cod. pen.Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diPalermo.

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. consistitonell’attestare falsamente, in una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. n. 445del 2000 rivolta allo IACP di Agrigento, di aver occupato abusivamente una casapopolare dal mese di marzo 2017, quando invece l’occupazione era iniziatasuccessivamente.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo tremotivi.2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenutasussistenza del reato in contestazione.Si sostiene che la dichiarazione è stata resa nel 2020 e quindi, a distanza ditre anni dai fatti, l’imputata è incorsa in un errore nell’indicazione del mese diingresso.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullaesclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.Con l’appello la difesa aveva evidenziato i caratteri che consentivano diconnotare il fatto in termini di particolare tenuità.La risposta fornita sul punto dalla Corte di appello è apparente.2.3. Il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.Il difensore dell’imputata ha inviato breve memoria di replica, con cui insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2. Il primo motivo è inammissibile.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] (odiernaricorrente) ed [OSCURATO:PERSONA] (imputata non appellante) hanno reso due falsedichiarazioni sostitutive ex art. 456 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione allaoccupazione di una casa popolare.marzo 2017; [OSCURATO:PERSONA] ha attestato di non occuparla più dal mese di marzo2017.Le due dichiarazioni sono false perché sia la polizia municipale sia i carabinierihanno accertato, durante un’operazione, che il 9 ottobre 2017 l’appartamento inquestione era ancora occupato da [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tanto, la ricorrente si limita a ribadire di essere incorsa in un errorenella datazione della propria occupazione, ma si tratta di tesi già dedotta in sededi appello e confutata, senza cadute logiche, dalla sentenza impugnata.3. Il secondo motivo è fondato.In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenutoa motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al finedi valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e,conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mereclausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01).Il richiesto onere motivazionale non viene soddisfatto dalla sentenzaimpugnata, che, dopo aver ricordato i caratteri del fatto di particolare tenuità, silimita a sostenere: "Gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono unpositivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen." (cfr. pag. 3). L'astrattezza dell'affermazione non esplicita le ragionidella decisione, né lascia comprendere quali siano, in concreto, i caratteri ostativial riconoscimento dalla invocata causa di non punibilità.4. Il terzo motivo è assorbito.5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinviolimitatamente all'art. 131-bis cod. pen.Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diPalermo. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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