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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 06907/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile in data 7 gennaio 2025; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza di un titolo in capo alla persona offesa onde poter agire giudizialmente a tutela del diritto alla rimozione dei vasi collocati nei pressi dell'ingresso alla propria abitazione è indeducibile in quanto mai posto in sede di gravame (pur essendo stato il reato già in primo.grado riqualificato ex artt. 56, 393 cod. pen. in luogo della iniziale contestazione ex art. 610 cod. pen.); che, nondimeno, la questione risulta manifestamente infondata, tenuto conto dell'accordata tutela possessoria in ipotesi come quelle verificatesi ed accertate, ciò a prescindere dall'esistenza o meno di una legittima autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, provvedimento che non può mai ledere la posizione dei terzi; rilevato che manifestamente infondata risulta la generica deduzione attraverso cui si prospetta la non configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. nella forma tentata (tra le tante cfr. Sez. 6, n. 29260 del 17/05/2018, Tino, Rv. 273444); osservato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile in data 7 gennaio 2025; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza di un titolo in capo alla persona offesa onde poter agire giudizialmente a tutela del diritto alla rimozione dei vasi collocati nei pressi dell'ingresso alla propria abitazione è indeducibile in quanto mai posto in sede di gravame (pur essendo stato il reato già in primo.grado riqualificato ex artt. 56, 393 cod. pen. in luogo della iniziale contestazione ex art. 610 cod. pen.); che, nondimeno, la questione risulta manifestamente infondata, tenuto conto dell'accordata tutela possessoria in ipotesi come quelle verificatesi ed accertate, ciò a prescindere dall'esistenza o meno di una legittima autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, provvedimento che non può mai ledere la posizione dei terzi; rilevato che manifestamente infondata risulta la generica deduzione attraverso cui si prospetta la non configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. nella forma tentata (tra le tante cfr. Sez. 6, n. 29260 del 17/05/2018, Tino, Rv. 273444); osservato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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