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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09872/2026

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sentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporossi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura agli- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 840/2019, depositata il 15/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con la sentenza n. 840/9/19 del 24/9/2017 la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 228/02/13 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Rimini, che aveva, a sua voltaaccolto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso diaccertamento concernente l’evasione delle imposte dirette e dell’IVA inrelazione all’anno d’imposta 2006.2.

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte,l’accertamento era stato disposto nell’ambito di un’indagine nazionale(denominata “Off road”) all’esito la quale era stato accertato che alcunesocietà facenti capo a tale [OSCURATO:PERSONA], tra cui, per quel che riguarda ilpresente processo, la scuderia rally denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avevano emesso, nel periodo d’imposta in questione, fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto, asseritamente,l’esecuzione di contratti di sponsorizzazione (tramite affissioni da apporresia sulle autovetture della scuderia sia lungo i circuiti delle competizioni)per un corrispettivo che risultava, nella maggior parte dei casi,sproporzionato rispetto all’effettivo valore della prestazione, dato che leeffigi del marchio sponsorizzato, apposte sulle autovetture, erano didimensioni estremamente ridotte e le affissioni lungo il percorso di garaerano avvenute su circuiti molto distanti dal luogo in cui operavano glisponsor, il che rendeva del tutto antieconomica la sponsorizzazione.

Erastato, inoltre, accertato che Romano, al fine di sterilizzare gli ingentiguadagni, di natura fittizia, derivanti dall’emissione delle fatture inquestione, era solito procurarsi fatture passive per operazionisoggettivamente e oggettivamente inesistenti, emesse da società che erastato accertato essere “cartiere”.3.

In tale contesto si sarebbe collocata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha emesso, nell’anno 2006,Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/2026dodici fatture per contratti di sponsorizzazione, dall’ammontarecomplessivo di cinquantamila euro, il cui importo è stato ritenuto,dall’Ufficio, sovradimensionato rispetto all’effettiva consistenza dellaprestazione, tanto da indurlo a ridurre dell’ottanta per cento l’importospendibile in dichiarazione.4.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’avvisodi accertamento era stato annullato, respingendo l’appello dell’Ufficio edevidenziando, per quanto di interesse, che: a) il contribuente hadimostrato l’esistenza del contratto e delle fatture, nonché l’esecuzione deirelativi pagamenti; b) le copie di articoli di quotidiani e rivistespecializzate, depositate dall’appellato, comprovano l’apposizione dialmeno quindici inserzioni pubblicitarie sulle ventidue pattuite; c)l’inserimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in uno schema fraudolento nonintegra, di per sé, e in assenza di ulteriori riscontri, elemento idoneo adimostrare l’inesistenza, anche solo parziale, delle prestazioni erogate infavore di [OSCURATO:PERSONA].5.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.6.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

In data 29.1.2026 ladifesa del controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va dato atto dell’eccezione sollevata dalcontroricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio diautosufficienza, di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., e pertravisamento del fatto.

L’eccezione non può essere accolta, in quanto inricorso sono indicati in termini sintetici ma adeguati i fatti essenziali idoneialla comprensione e valutazione dei motivi di impugnazione ed è ancheriportata la decisione impugnata, il che rende sussistenti i requisiti richiestidalla norma sopracitata.Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20262.

Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 109 deld.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.2.1.

Nell’avviso dell’Ufficio, la CTR ha fatto cattivo uso dei principienunciati dalla Corte di cassazione in tema di riparto dell’onere dellaprova.

In particolare, la circostanza che la società emittente le fatture siauna “cartiera” costituisce elemento idoneo, di per sé, a dimostrare lafittizietà delle operazioni, spettando, a quel punto, al contribuente la provadel contrario.

Prova che, nel caso di specie, non è stata adeguatamentefornita.3.

Il ricorso è fondato.4.

Questa Corte ha ampiamente chiarito che, nel caso in cuil’Amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazionioggettivamente inesistenti, sia cioè una mera espressione cartolare dioperazioni commerciali mai eseguite da alcuno, ha l’onere di fornireelementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. n.18118del 2016; Cass. n. 21953 del 2007, n.9784 del 2010, n.9108 del 2012,n.15741 del 2012, n.23560 del 2012; n. 27718 del 2013, n. 20059 del2014), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo diche passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate; tale ultima prova, tuttavia, non può consisterenella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i qualivengono infatti normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un’operazione fittizia (Cass. n. 28572 del 2017; n. 5406 del 2016, n.28683 del 2015, n. 428 del 2015, n. 12802 del 2011, n.15228 del 2001 sutale punto, v. anche Cass. n. 12802 del 2011).Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20265.

La regola di riparto dell’onere della prova sopra enunciata operaanche con riguardo alle ipotesi di sovrafatturazione, con riguardo alle qualiè consolidata la giurisprudenza di legittimità per cui nel giudizio tributario,una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di una operazione postain essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, divieneonere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddettaoperazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi aconstatare la regolarità della documentazione cartacea (Sez. 5,18/05/2007, n. 11599, Rv. 598578 –

01. In tale fattispecie la S.C. hacassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale, laquale, avendo l'amministrazione contestato ad una società il noleggio dibeni a canone superiore al prezzo di acquisto dei beni stessi, avevaritenuto non provata la sovrafatturazione dei costi di noleggio, sulla basedella mera corrispondenza delle fatture - peraltro riconosciute false dalgiudizio penale - alle somme annotate in bilancio; idem, Cass. Sez. 5,25/10/2017, n. 25257, Rv. 645975 – 01, in cui è statuito che “Nel giudiziotributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di unaoperazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditorecommerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibilein quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere delcontribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazioneed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare laregolarità della documentazione cartacea.

Infatti, è consentito al fiscodubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minoricosti, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento,con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuatea fronte della contestata antieconomicità.”).6.

Nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi,sostanzialmente invertendo le regole probatorie.Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20267.

Difatti, risulta dalle sentenze in atti, in primo luogo, che l’Ufficio –diversamente da quanto opinato dalla CTR - ha assolto all’onere, su di ségravante, di fornire elementi che, benché in forma indiziaria e presuntiva,dimostrassero la parziale inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate;tale elementi, in particolare, consistevano: a) nelle risultanze diun’ispezione nel corso della quale è stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era destinataria abituale di fatture per operazioni inesistenti; b) nellacircostanza che tale società, con atteggiamento non coerente con unaordinata e proficua gestione d’impresa, era solita emettere le fattureprima della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione; c) nei due datidi fatto per cui le prestazioni erano individuate, all’interno dei contrattimedesimi, in modo oltremodo generico e l’importo del prezzo erasostanzialmente e incongruamente immutabile, non variando in funzionedell’importanza della manifestazione.

Si tratta di elementi gravi, precisi econcordanti che si pongono a supporto della asserita qualificazione di“cartiera” attribuita alla società che ha emesso le fatture di cuiall’impugnato avviso di accertamento.

Al contempo, la Corte territoriale haritenuto che la società contribuente abbia fornito la prova contraria inordine alla effettività delle operazioni fatturate, ma a tale conclusione èpervenuta valorizzando documentazione cartacea (quali il contratto, lefatture, la prova dei pagamenti) che la sopra indicata giurisprudenza haritenuto inidonea ad assolvere al relativo onere, mentre a nulla rileva lac.d. rassegna stampa in atti (peraltro, relativa a solo 15 spazi pubblicitarisu 22 oggetto del contratto), vertendosi in ipotesi di sovrafatturazione.8.

La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversaNumero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporossi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura agli- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 840/2019, depositata il 15/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con la sentenza n. 840/9/19 del 24/9/2017 la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 228/02/13 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Rimini, che aveva, a sua voltaaccolto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso diaccertamento concernente l’evasione delle imposte dirette e dell’IVA inrelazione all’anno d’imposta 2006.2. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte,l’accertamento era stato disposto nell’ambito di un’indagine nazionale(denominata “Off road”) all’esito la quale era stato accertato che alcunesocietà facenti capo a tale [OSCURATO:PERSONA], tra cui, per quel che riguarda ilpresente processo, la scuderia rally denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avevano emesso, nel periodo d’imposta in questione, fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto, asseritamente,l’esecuzione di contratti di sponsorizzazione (tramite affissioni da apporresia sulle autovetture della scuderia sia lungo i circuiti delle competizioni)per un corrispettivo che risultava, nella maggior parte dei casi,sproporzionato rispetto all’effettivo valore della prestazione, dato che leeffigi del marchio sponsorizzato, apposte sulle autovetture, erano didimensioni estremamente ridotte e le affissioni lungo il percorso di garaerano avvenute su circuiti molto distanti dal luogo in cui operavano glisponsor, il che rendeva del tutto antieconomica la sponsorizzazione. Erastato, inoltre, accertato che Romano, al fine di sterilizzare gli ingentiguadagni, di natura fittizia, derivanti dall’emissione delle fatture inquestione, era solito procurarsi fatture passive per operazionisoggettivamente e oggettivamente inesistenti, emesse da società che erastato accertato essere “cartiere”.3. In tale contesto si sarebbe collocata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha emesso, nell’anno 2006,Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/2026dodici fatture per contratti di sponsorizzazione, dall’ammontarecomplessivo di cinquantamila euro, il cui importo è stato ritenuto,dall’Ufficio, sovradimensionato rispetto all’effettiva consistenza dellaprestazione, tanto da indurlo a ridurre dell’ottanta per cento l’importospendibile in dichiarazione.4. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’avvisodi accertamento era stato annullato, respingendo l’appello dell’Ufficio edevidenziando, per quanto di interesse, che: a) il contribuente hadimostrato l’esistenza del contratto e delle fatture, nonché l’esecuzione deirelativi pagamenti; b) le copie di articoli di quotidiani e rivistespecializzate, depositate dall’appellato, comprovano l’apposizione dialmeno quindici inserzioni pubblicitarie sulle ventidue pattuite; c)l’inserimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in uno schema fraudolento nonintegra, di per sé, e in assenza di ulteriori riscontri, elemento idoneo adimostrare l’inesistenza, anche solo parziale, delle prestazioni erogate infavore di [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.6. Il contribuente ha resistito con controricorso. In data 29.1.2026 ladifesa del controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va dato atto dell’eccezione sollevata dalcontroricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio diautosufficienza, di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., e pertravisamento del fatto. L’eccezione non può essere accolta, in quanto inricorso sono indicati in termini sintetici ma adeguati i fatti essenziali idoneialla comprensione e valutazione dei motivi di impugnazione ed è ancheriportata la decisione impugnata, il che rende sussistenti i requisiti richiestidalla norma sopracitata.Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20262. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 109 deld.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.2.1. Nell’avviso dell’Ufficio, la CTR ha fatto cattivo uso dei principienunciati dalla Corte di cassazione in tema di riparto dell’onere dellaprova. In particolare, la circostanza che la società emittente le fatture siauna “cartiera” costituisce elemento idoneo, di per sé, a dimostrare lafittizietà delle operazioni, spettando, a quel punto, al contribuente la provadel contrario. Prova che, nel caso di specie, non è stata adeguatamentefornita.3. Il ricorso è fondato.4. Questa Corte ha ampiamente chiarito che, nel caso in cuil’Amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazionioggettivamente inesistenti, sia cioè una mera espressione cartolare dioperazioni commerciali mai eseguite da alcuno, ha l’onere di fornireelementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. n.18118del 2016; Cass. n. 21953 del 2007, n.9784 del 2010, n.9108 del 2012,n.15741 del 2012, n.23560 del 2012; n. 27718 del 2013, n. 20059 del2014), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo diche passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate; tale ultima prova, tuttavia, non può consisterenella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i qualivengono infatti normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un’operazione fittizia (Cass. n. 28572 del 2017; n. 5406 del 2016, n.28683 del 2015, n. 428 del 2015, n. 12802 del 2011, n.15228 del 2001 sutale punto, v. anche Cass. n. 12802 del 2011).Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20265. La regola di riparto dell’onere della prova sopra enunciata operaanche con riguardo alle ipotesi di sovrafatturazione, con riguardo alle qualiè consolidata la giurisprudenza di legittimità per cui nel giudizio tributario,una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di una operazione postain essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, divieneonere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddettaoperazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi aconstatare la regolarità della documentazione cartacea (Sez. 5,18/05/2007, n. 11599, Rv. 598578 – 01. In tale fattispecie la S.C. hacassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale, laquale, avendo l'amministrazione contestato ad una società il noleggio dibeni a canone superiore al prezzo di acquisto dei beni stessi, avevaritenuto non provata la sovrafatturazione dei costi di noleggio, sulla basedella mera corrispondenza delle fatture - peraltro riconosciute false dalgiudizio penale - alle somme annotate in bilancio; idem, Cass. Sez. 5,25/10/2017, n. 25257, Rv. 645975 – 01, in cui è statuito che “Nel giudiziotributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di unaoperazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditorecommerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibilein quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere delcontribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazioneed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare laregolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fiscodubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minoricosti, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento,con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuatea fronte della contestata antieconomicità.”).6. Nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi,sostanzialmente invertendo le regole probatorie.Numero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/20267. Difatti, risulta dalle sentenze in atti, in primo luogo, che l’Ufficio –diversamente da quanto opinato dalla CTR - ha assolto all’onere, su di ségravante, di fornire elementi che, benché in forma indiziaria e presuntiva,dimostrassero la parziale inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate;tale elementi, in particolare, consistevano: a) nelle risultanze diun’ispezione nel corso della quale è stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era destinataria abituale di fatture per operazioni inesistenti; b) nellacircostanza che tale società, con atteggiamento non coerente con unaordinata e proficua gestione d’impresa, era solita emettere le fattureprima della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione; c) nei due datidi fatto per cui le prestazioni erano individuate, all’interno dei contrattimedesimi, in modo oltremodo generico e l’importo del prezzo erasostanzialmente e incongruamente immutabile, non variando in funzionedell’importanza della manifestazione. Si tratta di elementi gravi, precisi econcordanti che si pongono a supporto della asserita qualificazione di“cartiera” attribuita alla società che ha emesso le fatture di cuiall’impugnato avviso di accertamento. Al contempo, la Corte territoriale haritenuto che la società contribuente abbia fornito la prova contraria inordine alla effettività delle operazioni fatturate, ma a tale conclusione èpervenuta valorizzando documentazione cartacea (quali il contratto, lefatture, la prova dei pagamenti) che la sopra indicata giurisprudenza haritenuto inidonea ad assolvere al relativo onere, mentre a nulla rileva lac.d. rassegna stampa in atti (peraltro, relativa a solo 15 spazi pubblicitarisu 22 oggetto del contratto), vertendosi in ipotesi di sovrafatturazione.8. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversaNumero registro generale 35726/2019Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9872/2026Data pubblicazione 16/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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